SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 7, numero provv.: 202402111, Verifica appello

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 7, numero provv.: 202402111, Verifica appello
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402111
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 02111/2024REG.PROV.COLL.

N. 01832/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2023, proposto da G D, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via XX Settembre n. 29;



contro

Comune di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V G, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 1374/2022


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bergamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il Cons. Sergio Zeuli

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante chiedeva accertarsi il diritto degli eredi di Giovanni Pandini (e tra essi il sig. G D) di proseguire nell'occupazione dell'area sulla quale è stata fabbricata la cappella di famiglia « fino a che l'area attualmente destinata per il cimitero della Città di Bergamo conserverà tale specifica destinazione » e, in subordine, fino al settantacinquesimo anno dall'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria del Comune di Bergamo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 20/1/2012.

A supporto del gravame la parte espone le seguenti circostanze di fatto:

- è titolare, insieme agli altri coeredi, della concessione cimiteriale originariamente intestata a Giovanni Pandini, accordata, nel 1960, per l’edificazione di una “edicola funeraria di famiglia” al corrispettivo di lire 896.100, corrispondente ad un importo odierno di circa euro 45.000,00 su di un’area di mq. 29,87 con diritto di uso perpetuo fino a che l’area avesse conservato la destinazione a cimitero della città di Bergamo;

- il Comune, contraddicendo gli impegni negoziali, intendeva imporre la retroattività del Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali approvato nel 2012 con particolare riferimento alla previsione dell’art.86, a norma del quale tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, con decorrenza iniziale con l’assegnazione della sepoltura o dell’area;

- per quanto concerneva le cappelle la durata è di anni settantacinque;

- poiché l’originaria concessione, anche se perpetua, prevedeva che gli aventi diritto, allo scadere di ogni trentennio, avrebbero dovuto chiedere la riconferma, a condizione che l’edicola funeraria fosse conservata in buono stato di manutenzione, fu ottenuta una prima riconferma nel 1990;

- nel 2020, la parte appellante presentava la seconda richiesta di riconferma che tuttavia gli uffici comunali vollero qualificare quale richiesta di rinnovo, così assoggettando il relativo procedimento alla disciplina del nuovo regolamento cimiteriale del 2012, sui rinnovi della concessione;

- di conseguenza esigevano il pagamento del canone vigente all’atto del rinnovo per la concessione dell’area e consentivano al rilascio solo per un altro periodo, così da rendere temporanea una concessione originariamente costituita come perpetua;

- infatti, proseguiva la parte appellante, nel provvedimento del Responsabile dei Servizi cimiteriali del 27 ottobre del 2020 che richiedeva il pagamento di euro 60.271,92 quale corrispettivo del rinnovo, veniva richiamato: a) l’art.7 del contratto originario di concessione, che subordinava la concessione all’accettazione e osservanza delle norme, istruzioni etc. etc. in materia di polizia mortuaria e del vigente regolamento cimiteriale; b) l’art.35 del regolamento cimiteriale del 1960, vigente al momento della stipula della concessione che prevedeva che la riconferma sarebbe stata accordata previo versamento della tariffa in vigore all’atto della richiesta; c) l’art.88 comma 4 del nuovo regolamento cimiteriale, che stabilisce che le concessioni possono essere rinnovate entro tre mesi successivi alla scadenza per un altro periodo, previo pagamento del canone vigente all’atto del rinnovo;

- la parte appellante propose allora di ritenere riconfermata la concessione per la durata di settantacinque anni senza corrispettivo, ma la sua proposta non fu accolta;

- infatti, il responsabile ritenne che - poiché ai sensi degli articoli 4 e 7 dell’originaria concessione dell’1 ottobre del 1960, il concessionario si era obbligato, allo scadere di ogni trentennio, a chiedere la riconferma della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento in materia e che l’accettazione era subordinata all’accettazione delle norme attuali e future - al rapporto dovesse trovare applicazione la sopravvenuta disciplina regolamentare, stante la volontà dell’ente espressa sin da allora di volersi riservare l’applicazione delle nuove norme che eventualmente fossero in futuro emanate.

La sentenza appellata ha respinto il ricorso ritenendo applicabile la nuova disciplina al rapporto concessorio, in quanto oggetto di rinnovo.

Avverso la decisione è sollevato un unico articolato motivo di appello con il quale la parte contesta alla sentenza impugnata il travisamento dei presupposti per avere erroneamente equiparato riconferma e rinnovo, l’illegittimità di un’interpretazione del regolamento che consenta di convertire una concessione perpetua in concessione temporanea. Ed infine, in subordine, nel caso di ritenuta applicabilità del nuovo regolamento, chiede dichiararsi la cessazione dell’efficacia della concessione dopo trentacinque anni dalla data dell’originario rilascio, ossia con scadenza all’1 ottobre del 2035.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Bergamo, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.



DIRITTO

3. Con il motivo d’appello il ricorrente deduce, in via principale, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe confuso l’istanza di riconferma della concessione cimiteriale, presentata dal Donati, nel 2020, alla scadenza del secondo trentennio, con la tutt’affatto diversa istanza di rinnovo della concessione prevista solo dal nuovo regolamento. Questo errore avrebbe indotto il giudice di primo grado a ritenere applicabili al rapporto concessorio le norme di questo sopravvenuto regolamento di polizia mortuaria con automatica trasformazione da perpetua a temporanea della concessione di cui alla controversia.

Viceversa la parte appellante sostiene che il nuovo regolamento non poteva essere applicato retroattivamente e che, di conseguenza, la concessione avrebbe conservato l’originario carattere di perpetuità.

3.1. Il primo sub-motivo al motivo di appello rappresenta che, anche a volerlo ritenere applicabile, il regolamento comunale del 30 gennaio 2012 potrebbe al più avere effetti sul rapporto controverso solo per il futuro e giammai per il passato, con la conseguenza di renderlo ad tempus , con l’applicazione della durata di settantacinque anni dal momento dell’entrata in vigore dell’atto generale, ossia a far data dal 30 gennaio del 2012 e dunque fino al 30 gennaio del 2087.

4. Ritiene il Collegio che la questione veramente dirimente, ai fini della soluzione della controversia sia la seconda, ossia quella relativa al se ed in ipotesi e soprattutto, in che limiti le norme del nuovo regolamento di polizia mortuaria fossero applicabili al rapporto concessorio in questione, sorto – converrà ricordarlo – quale concessione perpetua nel 1960.

Non vi è dubbio, infatti, che nel caso di specie si sia in presenza di una concessione perpetua con clausola di riconferma ogni trenta anni al fine di verificare lo stato di conservazione del bene dato in concessione.

L’oggetto del giudizio è quindi costituito dalla verifica della possibilità di incidere in via unilaterale su una concessione cimiteriale perpetua trasformandola in concessione a tempo determinato e sugli effetti temporali di tale modifica.

Risolto questo problema diviene pressoché

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi