Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-10-14, n. 201504751

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-10-14, n. 201504751
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201504751
Data del deposito : 14 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07529/2014 REG.RIC.

N. 04751/2015REG.PROV.COLL.

N. 07529/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7529 del 2014, proposto da:
M A, G B, I C, M S C, V C, I C, P C, M C, D C, A D P, F D, M E, J A H, L I, S M, G M, A M, E N, M L P, L S, E T e G R, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 9545/2014, resa tra le parti, concernente esclusione dalla partecipazione ai percorsi abilitanti speciali


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2015 il Consigliere di Stato G C S e uditi per le parti l’avvocato De Bonis per delega dell’avvocato Capunzo e l’avvocato dello Stato Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- I professori D C, A D P,M C, M A, G B,I C, Manuekla Sara Carrieri, V C, I C, P C, F D, M E, J A H, L I, S M, G M, A M, E N, M L P, G R, L S ed E T impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 9 settembre 2014 n. 9545 che ha respinto il ricorso dagli stessi proposto avverso la nota dell’Ufficio scolastico regionale della Campania 31 gennaio 2014 contenente l’elenco dei candidati aventi i requisiti per l’accesso ai percorsi abilitanti speciali ( PAS) , la successiva nota di assegnazione dei candidati muniti dei requisiti suddetti alle Università il d.m. n. 58 del 2013, nella parte in cui ( art. 1, comma1) ha disposto l’ammissione ai PAS dei docenti che abbiano prestato a decorrere dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012 almeno tre anni di servizio, il d.m. n. 81 del 25 marzo 2013 che ha aggiunto il comma 1 ter all’art. 15 del d.m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevedendo analogo requisito nonché, con motivi aggiunti, gli atti puntuali di esclusione di ciascuno di loro dal percorso abilitante prescelto ( per carenza del riferito requisito di servizio).

Gli appellanti insistono anche in questo grado nel far valere la illegittimità delle richiamate disposizioni regolamentari che, innovando sul pregresso e sedimentato assetto normativo ( che richiedeva come requisito di servizio per l’accesso ai percorsi di abilitazione l’aver svolto almeno 360 giorni di lavoro a tempo determinato), hanno di fatto impedito ai ricorrenti l’accesso ai percorsi abilitanti, con previsione irragionevole e sproporzionata.

Insistono, pertanto, gli appellanti per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado e per la definitiva ammissione ai corsi prescelti, in riforma della impugnata sentenza, previo annullamento delle impugnate disposizioni regolamentari.

Si è costituita in giudizio l’appellata amministrazione scolastica per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

Con ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4929 del 2014 gli odierni appellanti venivano ammessi con riserva a frequentare i corsi abilitanti , all’esito dei quali gli stessi conseguivano le abilitazioni all’insegnamento nelle classi di concorso di rispettiva afferenza.

Gli appellanti hanno depositato memoria conclusiva in vista dell’udienza di discussione della causa.

All’udienza pubblica del 22 settembre 2015 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- Preliminarmente va dato atto della rinuncia all’appello da parte della prof. V C, formalizzata nella memoria conclusionale depositata il 27 marzo 2015 nonché della dichiarazione, contenuta nel medesimo atto processuale, di sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l’appello da parte del prof A D P, nei cui confronti va pertanto dichiarata la sopravvenuta improcedibilità dell’appello

3. Quanto alla posizione degli altri appellanti, l’appello è fondato per le ragioni che seguono.

3.1. Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla recente pronuncia della Sezione 4 giugno 2015 n. 2750 resa in fattispecie del tutto analoga a quella qui in oggetto, attinente alla legittimità delle previsioni regolamentari dianzi richiamate che hanno “aggravato”, rispetto alla consolidata prassi normativa pregressa, i requisiti di servizio per l’accesso ai percorsi abilitanti finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.

Va premesso che l’interesse dei ricorrenti alla decisione del ricorso nel merito permane anche all’esito del conseguimento dei diplomi di abilitazione ( ottenuti quale effetto delle ammissioni cautelari, con riserva, ai percorsi abilitanti) proprio in ragione del carattere provvisorio delle statuizioni giurisdizionali che hanno costituito il titolo partecipativo ai percorsi formativi di che trattasi.

3.2. Come si è già anticipato, il requisito di partecipazione previsto nella normativa previgente, istitutiva di sessioni riservate di esami o di corsi speciali a fini abilitativi, è sempre stato individuato in almeno 360 giorni di servizio nel complesso nel periodo considerato.

La normativa previgente è costituita, in particolare, dalle seguenti disposizioni di legge:

- 3 maggio 1999, n. 124 ( Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ), che nel disporre una sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento, prevede che vi sono ammessi “ i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. ” (articolo 2, comma 4);

- 27 ottobre 2000, n. 306 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 240 del 2000, recante Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001 ), che ammette alla sessione riservata di esami di cui alla legge sopra citata coloro che hanno maturato i requisiti di servizio ivi previsti entro il 27 aprile 2000, così confermandoli (art. 1, comma 6- bis );

- 4 giugno 2004, n. 143 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 97 del 2004, recante Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005,nonché in materia di esami di Stato e di Università ) che, nell’istituire corsi speciali abilitanti, ne dispone l’ammissione per quanti abbiano prestato servizio di insegnamento per almeno 360 giorni “ dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto ” (art. 2), cui sono seguiti, per “ l’attivazione dei corsi speciali abilitanti ” riservati al personale “… che abbia prestato 360 giorni di servizio ”, i decreti ministeriali n. 21 e n. 85 del 2005.

A fronte di ciò nelle premesse del decreto ministeriale impugnato ( d.m. n. 58 del 2013), recante l’attivazione dei percorsi abilitanti speciali, non risultano richiamate norme di fonte primaria o comunque idonee motivazioni alla base del diverso requisito di servizio richiesto, individuato (come sintetizzato nella parte in fatto della sentenza di primo grado) nel “precedente servizio di 540 giorni suddivisi in 3 anni scolastici da minimo 180 giorni ognuno”, essendo peraltro citata quale ultima legge precedente su fattispecie analoga la legge n. 143 del 2004 e relativi decreti applicativi.

Le ragioni della intervenuta modifica dei requisiti di servizio legittimanti la partecipazione ai percorsi abilitanti, oltre a non desumersi ex se da elementi di obiettiva ragionevolezza, non si rinviene neppure nelle disposizioni del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81, citato in particolare nelle premesse del d.m. qui impugnato, in quanto istitutivo dei percorsi abilitanti speciali (agli art. 15, commi 1- bis e seguenti) ed emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per il quale <<… con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, …è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale…del personale docente …>>.

Infatti, tale ultima disposizione non reca alcuna significativa innovazione rispetto all’indirizzo della normativa primaria precedente, non potendosi correlare tale implementazione innovativa sui requisiti di servizio al regolamento ministeriale autorizzato con la norma stessa;
deve essere di conseguenza accolto l’appello anche a motivo della dedotta, ingiustificata disparità di trattamento che la nuova normativa viene a determinare in danno dei ricorrenti ( rispetto a tutti i candidati ammessi ai PAS negli anni precedenti) derivante dalla irragionevole previsione, nel decreto qui impugnato, di requisiti di ammissione ai corsi speciali diversi da quelli prima richiesti per identiche o del tutto analoghe fattispecie, con l’effetto di non ugualmente valorizzare il servizio svolto dai ricorrenti stessi.

4. Per le ragioni che precedono l’appello deve essere accolto, con l’accoglimento, per l’effetto, del ricorso e di primo grado.

5.- Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

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