Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-01-05, n. 201500001
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Testo completo
N. 00001/2015REG.PROV.COLL.
N. 05726/2009 REG.RIC.
N. 05800/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5726 del 2009, proposto da:
Comune di Varese in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Speroni e Gabriele Pafundi, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, 14;
contro
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico in persona dei rispettivi ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
FU FA, Condominio GO in persona LLamministratore in carica, rappresentati e difesi dagli avvocati Ennio Mazzocco, Stefano Cenacchi, Rita Bernasconi, presso il primo elettivamente domiciliati in Roma, via Ippolito Nievo, 61;
nei confronti di
Condominio Right Royal in persona LLamministratore in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Arturo Satta, Anna Romano, Maria Cristina Colombo, presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, Foro Traiano 1;
sul ricorso numero di registro generale 5800 del 2009, proposto da:
Condominio Right Royal in persona LLamministratore in carica rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta, Maria Cristina Colombo, elettivamente domiciliato presso l’avvocato Filippo Satta in Roma, Foro Traiano, 1;
contro
FU FA e condominio GO in persona LLamministratore in carica, rappresentati e difesi dagli avvocati Ennio Mazzocco, Stefano Cenacchi, Rita Bernasconi, presso il primo elettivamente domiciliati in Roma, via Ippolito Nievo, 61;
Comune di Varese in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Speroni, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare 14 presso l’avvocato Gabriele Pafundi;
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico in persona dei rispettivi ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma per entrambi i ricorsi:
della sentenza del Tribunale amministrativo della Lombardia – Milano, Sezione II n. 3228/2009, resa tra le parti, concernente denuncia di inizio attività per la costruzione di nuova centrale termica condominiale.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri intimati, del condominio Right Royal, di FA FU, del condominio GO, del Comune di Varese, come sopra specificato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Speroni, Pafundi, Bicciano in dichiarata delega LLavvocato Bernasconi, e Romano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Varese e il condominio Right Royal chiedono la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo della Lombardia ha accolto il ricorso proposto dal condominio GO e dal signor FA FU avverso il provvedimento del 29 ottobre 2007 recante conferma del titolo edilizio formatosi sulla denuncia di inizio attività presentata dal condominio appellante per la costruzione di una centrale termica, e avverso la pronuncia del 30 giugno 2008 di conclusione del procedimento ex art. 40 comma 10 della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12. Nel ricorso di primo grado il Comune di Varese ha proposto ricorso incidentale, respinto con la sentenza impugnata.
I) La vicenda prende le mosse dalla denuncia di inizio attività presentata il 26 giugno 2007 dal condominio Right Royal, sito in Varese, per la realizzazione di una centrale termica nell’area a confine con il condominio GO, confermata con successiva denuncia del 20 luglio 2007, nella quale la centrale è sovrastata da una canna fumaria di cinque metri di altezza. Sulla denuncia l’azienda sanitaria locale ha espresso parere favorevole, ritenendo l’opera conforme all’art. 3.4.46 del locale regolamento d’igiene, mentre la commissione ambientale ne ha richiesto l’interramento, con riduzione LLaltezza della canna di esalazione. Con provvedimento del 24 settembre 2007 il responsabile ha attestato la chiusura del procedimento, ma il successivo 9 ottobre il condominio GO ha chiesto la sospensione dei lavori; in data 29 ottobre 2007 il dirigente dello sportello unico LLedilizia ha confermato il titolo edilizio.
Avverso questo atto il condominio GO e il condomino signor FA FU hanno presentato ricorso, lamentando principalmente il mancato rispetto delle distanze prescritte dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ( Norme in materia ambientale ), allegato IX, parte V, artt. 2.9 e 2.10, nel senso che le bocche dei camini devono essere più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti e a qualsiasi struttura distante meno di 10 metri, mentre quelle situate a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore LLapertura più alta. Di tali norme,