Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-08, n. 202402277

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-08, n. 202402277
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402277
Data del deposito : 8 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2024

N. 02277/2024REG.PROV.COLL.

N. 09039/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9039 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati D V, A V D C e S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D V in Roma, Lungotevere Marzio, n.3,

contro

il Ministero dell’interno ed il Dipartimento P.S. Polizia di Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione IV, n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente un diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. 151/2001.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e del Dipartimento P.S. Polizia di Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato A V D C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. -OMISSIS- proposto innanzi al T.a.r. per la Lombardia, Sezione IV, il signor -OMISSIS-Agente della Polizia di Stato, aveva chiesto:

- l’annullamento del provvedimento n.0018927 del 22/3/2023 recante diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art 42 bis del D. Lgs. n.151/2001, nonché degli atti presupposti;

- la condanna dell’Amministrazione all’assegnazione del ricorrente a Termini Imerese o a Palermo.

2. Trattasi di Agente della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio del Personale della Questura -OMISSIS- con mansioni generiche il quale, con istanza dell’11/11/2022 chiedeva, ai sensi dell’art.42- bis del D. Lgs. n.151/2001, di essere assegnato temporaneamente agli uffici di Termini Imerese o, in subordine, di Palermo;
a sostegno di detta richiesta si rappresentava di essere padre del piccolo -OMISSIS-nonché convivente nella casa familiare di Termini Imerese con la moglie dipendente con contratto a tempo indeterminato presso una parafarmacia di Palermo. La domanda veniva respinta per ragioni inerenti alla dislocazione dell’organico e alle esigenze connesse alla permanenza del ricorrente presso la sede -OMISSIS-.

2.1. A sostegno del ricorso aveva dedotto quanto segue:

- violazione dell’art.42-bis d. Lgs. N.151/2001, dell’art.3 legge n.241/1990, degli artt.30, 31 e 97 cost., dell’art.24 comma 3 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea e dell’art.3 della convenzione di New York. Difetto di motivazione, carenza di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà .

3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto, dopo aver accolto la domanda cautelare con l’ordinanza n.-OMISSIS- ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del provvedimento di trasferimento del 24 marzo 2023 ed ha compensato le spese di lite.

4. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 15/11/2023 e depositato in pari data, articolando tre motivi di gravame (pagine 9-24) così rubricati:

I) Erroneità della sentenza impugnata;
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione all’articolo 35 comma 1, lett. c) c.p.a., c.d. vizio di extrapetita;
ingiustizia grave e manifesta per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti
;

II) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui i TAR non ha correttamente valutato l’istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere e di condanna alle spese per soccombenza virtuale formulata dall’appellante;
ingiustizia grave e manifesta per difetto 13 di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti
;

III) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il TAR ha omesso di analizzare nel merito la manifesta fondatezza dei motivi di ricorso;
difetto di motivazione e difetto di istruttoria degli atti impugnati;
violazione dell’articolo 42bis del D.lgs. 151/2001;
violazione dell’art. 112 c.p.c.

5. L’appellante ha concluso chiedendo l’annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata.

6. In data 5 dicembre 2023 il Ministero dell’intero ed il Dipartimento P.S. della Polizia di Stato si sono costituiti in giudizio.

7. Con ordinanza n. -OMISSIS- la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata pronuncia è stata accolta con la seguente motivazione: “ Considerato che la domanda cautelare, secondo una delibazione sommaria propria della presente fase, è meritevole di accoglimento, avuto riguardo sia al profilo del fumus, connesso alla sostanziale differenza tra declaratoria di cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse (sul tema, inter alia, Cons. Stato, Sez. IV, 24 luglio 2023, n. 7220), che del danno, connesso alla possibile revoca del provvedimento di assegnazione temporanea presso la Questura di Palermo attualmente in esecuzione ”.

8. In data 23 gennaio 2024 parte appellata ha depositato memoria concludendo per il rigetto dell’avverso gravame. Evidenzia che è stata controparte a dichiarare espressamente che fosse “ venuto meno l’interesse concreto ed attuale del ricorrente ” precisando che un interesse permaneva solo in relazione alla richiesta di condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio.

9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 13 febbraio 2023, è stata trattenuta in decisione.

10. L’appello è fondato.

10.1. Come esposto in narrativa il quadro censorio che connota l’appello in esame, pur essendo articolato in tre motivi di censura, può essere distinto in due segmenti argomentativi, dei quali il primo, integrato dai motivi sub I e II), verte sulla pretesa erroneità della pronuncia di primo grado con la quale il T.a.r. ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse invece che la cessazione della materia del contendere mentre, con il secondo, si ripropongono le censure mosse in prime cure al fine di dedurre l’illegittimità del ricorso del provvedimento impugnato.

Il -OMISSIS- appella evidenziando l’erroneità della pronuncia avuto riguardo alla sostanziale differenza tra la pronuncia di cessata materia del contendere, assurgente al rango di pronuncia di merito e quella, di mero rito, di sopravvenuta carenza d’interesse, ad ogni modo insistendo per l’accoglimento del ricorso di primo grado alla luce delle rispettive coperture/scoperture di organico nelle due sedi, come rilevato dalla stessa Amministrazione in sede di rideterminazione all’esito della pronuncia cautelare.

10.2. Ritiene il Collegio che si possa addivenire ad una decisione della controversia satisfattiva della posizione giuridica sottesa all’iniziativa impugnatoria di parte appellante attraverso la sola disamina dei primi due motivi di ricorso, appositamente riuniti perché convergenti sulla questione in rito sollevata dalla parte e vertente sulla natura della pronuncia che il giudice di prime cure avrebbe dovuto pronunciare una volta preso atto della sopravvenienza, in corso di giudizio, della pronuncia di carattere satisfattivo dell’interesse sotteso al ricorso.

Se è vero infatti che il -OMISSIS- mirava al trasferimento della sede di servizio in quel di Palermo tale interesse non poteva non reputarsi soddisfatto all’esito del giudizio cautelare svoltosi in prime cure.

10.3. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità sollevata da parte appellata per difetto di interesse, stante il preteso carattere satisfattivo del trasferimento disposto dall’Ufficio proprio la medesima sede sospirata in sede giurisdizionale, stante quanto paventato da parte appellante in ordine al possibile ritiro del provvedimento favorevole di trasferimento a Palermo all’esito del giudizio di prime cure. Tale rischio è infatti insito nel carattere processuale della pronuncia di improcedibilità. Secondo consolidato orientamento di questo Consiglio, infatti, “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere;
infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione;
per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli;
ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse;
iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato;
iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione
” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2023, n.9683).

Alla luce di tali coordinate interpretative, che trovano adeguamento fondamento degli artt. c.p.a. deriva la sussistenza dell’interesse sotteso all’iniziativa di parte appellante non essendo l’eventuale ritiro del provvedimento satisfattivo adottato in sede cautelare precluso dalla pronuncia di mero rito di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

10.4. Esclusa pertanto l’accoglibilità dell’eccezione di parte appellata ed imponendosi la disamina del merito delle articolate deduzioni di parte appellante, risulta doveroso riscontrare la fondatezza del gravame di parte appellante alla luce del fatto che il sopravvenuto provvedimento dell’amministrazione è scaturito da una rinnovata istruttoria circa la sussistenza dei presupposti per la disamina della domanda di trasferimento di guisa che la vicenda di causa integra la fattispecie contemplata in sede pretoria quale ipotesi applicativa della cessata materia del contendere (“ l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato”). Non vi è ragione di dubitare di tale circostanza proprio in considerazione del fatto che non solo l’Amministrazione ha disposto il trasferimento del -OMISSIS- proprio presso la sede sospirata di Palermo, ma lo ha fatto sulla base di una rinnovata istruttoria e pertanto non per mera esecuzione al provvedimento cautelare del giudice di prime cure.

11. Da tanto consegue che l’appello in esame è meritevole di accoglimento e pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in luogo della sopravvenuta carenza d’interesse, risultando così il terzo motivo di ricorso, afferente al merito della controversia, non assistito dal necessario profilo di interesse.

12. Per quanto concerne la statuizione sulle spese del doppio grado di giudizio, ritiene il Collegio che possano essere compensate avendo riguardo alla stessa dinamica della vicenda di causa, connotata da una sopravvenienza che, sulla base di una rinnovata istruttoria dell’Amministrazione, ha inciso in maniera esiziale sull’interesse a ricorrere.

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