Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-04-29, n. 202103443

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-04-29, n. 202103443
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103443
Data del deposito : 29 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2021

N. 03443/2021REG.PROV.COLL.

N. 01496/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2018, proposto da
L C, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A E in Roma, via Valadier 39;

contro

Azienda Usl Toscana Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato U R in Roma, via Carlo Mirabello, 18;

nei confronti

S C, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
Angela Brandi, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 01350/2017, resa tra le parti, concernente il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie - area infermieristica;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl Toscana Centro;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale di S C;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. n. 137/2020 convertito in legge n. 176/2020;

Relatore nell'udienza pubblica, tenutasi da remoto, del giorno 15 aprile 2021 il Cons. S S e uditi per le parti gli avvocati M C, P S, Mauro Giovannelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Toscana, la ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale n. 196 del 28/4/2010 dell’Azienda USL 4 di Prato, di approvazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente delle professioni sanitarie dell’area infermieristica;
unitamente a tale atto sono stati impugnati tutti gli atti del procedimento ed, in particolare, i verbali della commissione esaminatrice.

La ricorrente ha partecipato a tale concorso, all’esito del quale si è collocata al terzo posto con punti 85,486;
è risultata vincitrice la dott.ssa S C con punti 87,202 seguita dalla dott.ssa Angela Brandi con punti 86,200.

1.1 - Nel ricorso di primo grado la ricorrente ha censurato la valutazione dei suoi titoli sostenendo che taluni di essi sarebbero stati sottostimati o non valutati.

In particolare, ha lamentato la mancata valutazione di taluni incarichi rivestenti natura dirigenziale da essa svolti per anni presso il SSR;
ha anche denunciato la valutazione erronea di titoli accademici e di studio.

1.2 - La vincitrice del concorso, dott.ssa S C, si è costituita in giudizio formulando eccezioni di rito e controdeducendo alle doglianze proposte dalla ricorrente;
ha poi proposto ricorso incidentale sostenendo che anch’essa avrebbe subito una penalizzazione nel punteggio complessivo assegnatole dalla commissione, indicando compiutamente i titoli che, a suo dire, sarebbero stati sottovalutati.

1.3 - Si è costituita in giudizio anche la ASL n. 4 di Prato che ha sollevato eccezioni di inammissibilità ed ha controdedotto nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.

2. - Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso principale ed ha dichiarato improcedibile quello incidentale.

Tenuto conto dell’infondatezza del ricorso principale avverso la graduatoria, ha disposto l’assorbimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla resistente, con riferimento all’impugnazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dalla dott.ssa S C, vincitrice del concorso.

3. - Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto appello, articolato sulla base di un’unica censura nella quale ha insistito nella doglianza relativa all’omessa valutazione dei titoli relativi agli incarichi professionali e alla sottovalutazione dei titoli accademici e di studio.

3.1 - Si è costituita la ASL n. 4 di Prato che ha eccepito profili di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 104 c.p.a. e di inammissibilità per carenza di interesse in relazione al secondo profilo di gravame;
ha poi controdedotto nel merito chiedendo il rigetto dell’appello.

3.2 - Anche la controinteressata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione;
ha anche proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata, reiterando i motivi del ricorso incidentale dichiarato dal primo giudice improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3.3 - Tra la data di proposizione del ricorso di primo grado, risalente al 2010, e la data di decisione della causa in grado di appello sono trascorsi molti anni: l’appellante principale ha precisato di aver ormai interesse al solo accertamento dell’illegittimità della graduatoria a fini risarcitori.

4. - All’udienza pubblica, tenutasi da remoto, del 15 aprile 2021 l’appello è stato trattenuto in decisione.

5. - L’appello principale va respinto e quello incidentale va dichiarato improcedibile.

5.1 - Come già anticipato l’appello principale investe sostanzialmente due punti:

- la mancata valutazione degli incarichi dirigenziali nell’ambito del curriculum e non tra i titoli di carriera;

- l’erronea valutazione dei titoli di studio.

Come ha rettamente dedotto l’Amministrazione, gli aspetti sollevati in primo grado, e disattesi dal TAR, relativi alla asserita omessa predeterminazione dei criteri valutativi da parte della Commissione, l’asserita carenza di motivazione sui giudizi resi, la asserita attribuzione di un punteggio troppo basso per i titoli di carriera, non sono stati riproposti in appello, sicchè i relativi capi di sentenza sono coperti da giudicato.

5.2 - Il nucleo centrale dell’appello riguarda l’omessa valutazione degli incarichi direttivi che secondo l’appellante, non avrebbero dovuto essere presi in considerazione nell’ambito dei “titoli di carriera”, bensì nell’ambito del “curriculum”.

5.3 - La ASL ha eccepito che la doglianza proposta in appello sarebbe inammissibile per violazione dell’art. 104 c.p.a., in quanto tale profilo di doglianza è stato introdotto per la prima volta in appello.

A sostegno di tale eccezione ha richiamato il tenore del ricorso di primo grado nel quale si era sostenuto che il punteggio superiore al limite massimo di punti 10 (pari, nella specie, a punti 4,244) avrebbe dovuto essere computato nell’ambito del curriculum: nel giudizio di appello, invece, si sostiene che gli incarichi direttivi non costituirebbero titoli valutabili nell’ambito della categoria “titoli di carriera”, bensì come titoli rientranti nel “curriculum”.

Si tratta con assoluta evidenza di censure diverse con la conseguenza che la nuova censura deve ritenersi inammissibile (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, Sez. V, 8/9/2020 n. 5415;
sez. III, 3/7/2019 n. 4561).

5.4 - Altrettanto fondata si appalesa la seconda eccezione di inammissibilità per genericità sollevata dalla ASL: effettivamente l’appellante non ha indicato quali siano questi “incarichi dirigenziali” dei quali lamenta l’omessa valutazione;
l’incarico dirigenziale svolto dal 12.1.2004 fino alla data di indizione del concorso è stato valutato come servizio (il che comporta che ove fosse valutato all’interno del curriculum l’appellante dovrebbe vedersi ridotto il punteggio per la carriera non potendo valutarsi due volte lo stesso titolo);
la qualifica di “operatore professionale dirigente” è una qualifica non dirigenziale ed attiene allo status di servizio;
infine l’appellante avrebbe dovuto indicare puntualmente quali siano i titoli non valutati, precisando la categoria di appartenenza ed il punteggio non assegnato.

L’omessa precisazione di tali elementi determina l’inammissibilità per genericità della censura.

5.5 - Risulta poi condivisibile quanto rappresentato dalla ASL, secondo cui quelli indicati dall’appellante come incarichi dirigenziali costituiscono in realtà la mera declinazione delle mansioni svolte proprie dell’inquadramento: la posizione di “operatore professionale dirigente” di cui al D.P.R. n. 761/1979 appartiene non alla qualifica dirigenziale bensì all’ottava qualifica e dunque ad un livello direttivo (Cons. Stato, Sez. V 24/3/2006 n. 1524).

La qualifica di operatore professionale dirigente e di collaboratore professionale sanitario esperto rientrano nell’ambito della Categoria D, nel livello Ds e dunque sono stati correttamente valutati nell’ambito dei titoli relativi alla carriera.

In ogni caso la scelta della Commissione di attribuire maggiore rilevanza alle attività formative all’interno del curriculum rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e non presenta palesi vizi di illogicità.

6. - L’infondatezza del primo profilo rende inammissibile la seconda doglianza in applicazione del principio di resistenza: anche ove fosse accolta, l’appellante potrebbe aggiungere al proprio punteggio un solo punto (passando da punti 2 a 3) che non gli consentirebbe di colmare il divario con la prima classificata.

7. - Ne consegue l’infondatezza dell’appello principale che, a sua volta, comporta la declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale condizionato proposto dalla controinteressata.

8. - Le spese del grado di appello possono tuttavia compensarsi tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.

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