Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-09-15, n. 201006788

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-09-15, n. 201006788
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201006788
Data del deposito : 15 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03695/2010 REG.RIC.

N. 06788/2010 REG.DEC.

N. 03695/2010 REG.RIC.

N. 04614/2010 REG.RIC.

N. 04808/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3695 del 2010, proposto da:
G P, R S, L F, D C, E B, rappresentati e difesi dagli avv. A P, A S, con domicilio eletto presso A P in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

contro

D P, rappresentato e difeso dagli avv. P V M, G F R, con domicilio eletto presso G F R in Roma, via Cosseria N. 5;
Guido D R, Enrico G, Cristina F, Luigi B, Marco B, Patrizia F, Paolo S, Luciano Curulli;

nei confronti di

Comune di Occhieppo Superiore, Emanuele R Pralungo, Alessandro T, Giuseppe Bicego;



Sul ricorso numero di registro generale 4614 del 2010, proposto da:
Emanuele R Pralungo, rappresentato e difeso dagli avv. A P, A S, con domicilio eletto presso A P in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

contro

D P, rappresentato e difeso dagli avv. P V M, G F R, con domicilio eletto presso G F R in Roma, via Cosseria N. 5;
Guido D R, Enrico G, Cristina F, Luciano Curulli, Luigi B, Marco B, Patrizia F, S Paolo, Comune di Occhieppo Superiore;

nei confronti di

Pozzato Guerrino, R S, L F, D C, E B, Luca Nicolo, Alessandro T, Pier Giuseppe Bicego;



Sul ricorso numero di registro generale 4808 del 2010, proposto da:
Pier Giuseppe Bicego, rappresentato e difeso dagli avv. A P, A S, con domicilio eletto presso A P in Roma, via degli Scipioni 268;
Alessandro T, rappresentato e difeso dagli avv. A P, A S, con domicilio eletto presso Giovanni Petretti in Roma, via degli Scipioni 268/A;

contro

D P, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Magnani, G F R, con domicilio eletto presso G F R in Roma, via Cosseria N. 5;
Guido D R, Enrico G, Cristina F, Luciano Curulli, Luigi B, Marco B, Patrizia F, Paolo S;

nei confronti di

Comune di Occhieppo Superiore, G P, R S, L F, D C, E B, Emanuele R Pralungo, Luca Nicolo;

per la riforma

quanto al ricorso n. 3695 del 2010:

del dispositivo di sentenza del T.a.r. Piemonte - Torino: Sezione II n. 00035/2010, reso tra le parti, e della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 2087/2010, resa tra le parti, concernente

PROCLAMAZIONE ELETTI CONSIGLIO COMUNALE DEL

6 E 7

GIUGNO

2009.

quanto al ricorso n. 4614 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Piemonte - Torino: Sezione II n. 02087/2010, resa tra le parti, concernente

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL

6 E 7

GIUGNO

2009 DEL COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE.

quanto al ricorso n. 4808 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Piemonte - Torino: Sezione II n. 02087/2010, resa tra le parti, concernente

PROCLAMAZIONE ELETTI CONSIGLIO COMUNALE DEL

6 E 7

GIUGNO

2009.


Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di D P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2010 il cons. F Q e uditi per le parti gli avvocati S e F, per delega dell'Avv. R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con distinti ricorsi hanno proposto appello avverso il dispositivo di sentenza del T per il Piemonte 15 aprile 2010 n.35 e la successiva sentenza n.2087/2010 depositata in data 28 aprile 2010 il sig. G P ed altri (ricorso N.R.G.3695/2010 avverso il dispositivo e successivi motivi aggiunti avverso la sentenza) , il sig. Emanuele R P (ricorso N.R.G. 4614/2010) ed i sigg. Giuseppe Bicego ed Alessandro T (ricorso N.R.G. 4808/2010) .

La controversia concerne lo svolgimento delle elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di Occhieppo Superiore, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Alla consultazione elettorale hanno partecipato la lista n. 1 alla quale era collegato il candidato sindaco sig. D P e la lista n. 2 alla quale era collegato il candidato sindaco sig. Emanuele R P.

Contro l’esito delle elezioni, conclusesi con l’elezione a sindaco del candidato R P con 986 voti espressi per la lista n. 2 contro i 985 della lista n. 1, ha proposto ricorso dinanzi al T il candidato D P, deducendo la violazione dell’art. 64 del D.P.R. n. 570/1960 per essere state dichiarate illegittimamente nulle nella Sez. n. 3 almeno quattro schede elettorali recanti segno di croce sul simbolo della lista n. 1 ed espressione di voto individuale accanto al simbolo della lista n. 2 a favore di candidato compreso in quest’ultima lista nonché per essere stato attribuito al candidato R Petrolungo un voto recante un tratto di matita dal rettangolo fino al limite della scheda.

Il sig. R, costituitosi insieme agli altri intimati, ha proposto ricorso incidentale deducendo violazione dell’art. 64 D.P.R. n. 570/1960 i) per essere stata nella Sez. n. 2 illegittimamente annullata una scheda a favore di R Petrolungo per essere contrassegnata con mezzo di scrittura diverso dalla matita copiativa fornita dal seggio ;
ii) per essere stato nella medesima sezione assegnato al candidato P un voto espresso con apposizione di croce nel riquadro della lista n. 1 e con indicazione nel riquadro della lista n. 2 di candidato a questa appartenente;
iii) per essere stato allo stesso assegnato un voto espresso con tre distinti segni grafici consistenti in una croce nel riquadro della lista n. 1, in una croce nel riquadro della lista n. 2 e nell’indicazione nel riquadro della lista n. 1 di nome di candidato consigliere della lista n. 1;
iv) per essere state annullate nella sezione n.3 due schede recanti la croce nel riquadro della lista n.2 e la scrittura del solo nome di battesimo di candidato appartenente alla medesima lista;
v) per essere stata nella medesima sezione annullata una scheda a favore di R P asseritamente compilata con mezzo di scrittura diverso dalla matita copiativa fornita dal seggio.

A seguito di verificazione disposta dal T, la Prefettura di Biella ha trasmesso relazione finale contenente i risultati dell’istruttoria .

La causa è stata quindi decisa con l’ accoglimento parziale del primo motivo del ricorso principale , il rigetto dei rimanenti motivi nonchè dei ricorsi incidentali e la correzione dei risultati delle elezioni, mediante attribuzione al candidato P di ulteriori tre voti .E’ stato quindi proclamato eletto Sindaco il candidato P (voti 988 contro 986 del candidato R P) e consiglieri comunali per la lista n. 1 i candidati D R, G, F, C, B, B, F e S e per la lista n. 2 i candidati R P, C, B e T.

Secondo il T, erroneamente sarebbero state considerate nulle tre schede recanti segno di croce sul simbolo della lista n. 1 ed espressione di voto individuale nell’apposito rettangolo della lista n. 2 mediante scrittura sulla linea tratteggiata posta sotto il simbolo della lista n. 2 del nome di candidato consigliere appartenente alla lista n. 2, poiché ai sensi dell’art. 57 c. 7 del D.P.R. n. 570/1960 sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata senza che ciò infici il voto alla lista ed al candidato sindaco ad essa collegato.

Sono stati invece respinti gli altri motivi di ricorso nonché i motivi dei ricorsi incidentali perché confutati dalle risultanze emerse dalla relazione a seguito della disposta verificazione.

Avverso il dispositivo e la sentenza del T hanno proposto appello i ricorrenti in epigrafe proponendo i seguenti comuni motivi di gravame:

- erroneità della sentenza per non avere tenuto conto che la legge 25 marzo 1993 n. 81 ha introdotto il nuovo sistema elettorale , recepito con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, caratterizzato (art. 71) nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dalla correlazione tra la lista dei candidati consiglieri e il candidato alla carica di sindaco. Stante il divieto di esprimere il “voto disgiunto”, il voto espresso per una lista e per consiglieri appartenenti a diversa lista sarebbe da considerare nullo perché espressivo di due volontà contrastanti;

- erroneità del rigetto dei motivi di ricorso incidentale degli odierni appellanti , riproposti in grado di appello.

In tutti gli appelli si è costituito in giudizio il sig. P resistendo ai gravami sul principale rilievo della prevalenza del voto alla lista rispetto all’espressione della preferenza e sulla relativa salvaguardia del primo rispetto all’inefficacia della seconda , controdeducendo ai motivi riproposti dagli appellanti e riproponendo altresì con appello incidentale i motivi respinti dal giudice di prime cure sia in relazione ad una quarta scheda dichiarata nulla, sia in relazione all’illegittima attribuzione al R di un voto nullo in quanto riconoscibile.

Con ordinanza n. 2384 in data 25 maggio 2010 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Le parti hanno depositato memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.

All’udienza del 2 luglio 2010 i ricorsi sono stati discussi ed il Collegio se ne è riservato la decisione.

DIRITTO

1.Va prioritariamente disposta la riunione degli appelli rivolti avverso la medesima sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

2.L’esame delle censure deve muovere dall’articolato motivo di appello con cui si assume l’erroneità della sentenza per avere il T ritenuto ,in violazione del divieto di voto disgiunto in comune con meno di 15.000 abitanti e scorrettamente applicando l’art. 57, comma 7 del D.P.R. n. 570/1960, l’inefficacia delle sole preferenze espresse su tre schede in favore di candidati appartenenti a liste diverse da quella votata, così stabilendo la validità del voto alla lista ed al collegato candidato sindaco.

3.Il motivo è fondato.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti , l’attuale sistema elettorale non ammette il voto disgiunto o dissociato e la scelta del candidato sindaco è connessa alla preferenza per la lista allo stesso collegata nonché ai candidati consiglieri ad essa appartenenti.

L’art. 5, comma 4 L. 25.3.1993 n. 81 (trasfuso nell’art. 71, comma 5 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) prevede, infatti,che ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno, e che può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

La diversità del sistema tra i comuni con più o meno di 15.000 abitanti è giustificata dalla complessità del meccanismo del ballottaggio, dai diversi collegamenti possibili fra le diverse liste , dalla diversa rappresentatività del Consiglio e dal ruolo in esso assunto dal Sindaco (cfr. Cons. St Sez. V, sent.15 marzo 2001, n. 1520).

La Sezione ha già precisato che secondo le disposizioni del citato art. 5 L. n. 81/1993 e dell’art. 5 d.P.R. 28.4.1993, n. 132, è legittimo l’annullamento del voto qualora la preferenza ad un candidato di lista diversa sia stata espressa non nel riquadro della lista votata con segno di croce, bensì nel riquadro di differente lista (Cons. St. Sez. V, sent. n. 1520/2001 cit.;
8 agosto 1997, n. 923;
3 settembre 1996, n. 1087). Detta disciplina, per il suo carattere di specialità, deve considerarsi prevalente sull’art. 57, comma 7 d.P.R. n. 570/1960 (originariamente dettato per le elezioni in comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) che prevede l’inefficacia delle preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Invero, quando l’elettore abbia scritto il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso da quello votato, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo prevalenza al voto alla lista votata(ed al candidato sindaco collegato) ovvero alla lista diversa ( ed al diverso candidato sindaco collegato) cui appartengono i candidati indicati nella riga stampata sotto il contrassegno. La volontà dell’elettore è in questi casi intrinsecamente contraddittoria (Cons. St., Sez. V, 21.11.2007, n. 5913, 20.7.2001, n. 4054) e non può in alcun modo desumersi dall’espressione del voto la sua effettiva portata. La scheda va pertanto annullata e l’annullamento non contrasta con il principio espresso dall’art. 64, primo comma del testo unico n. 570/1960, per il quale sussiste la validità dei voti contenuti nella scheda quando se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, nella specie non individuabile.

Né è possibile, nel caso di indicazione del nome di candidato nella riga posta sotto il simbolo della lista di appartenenza, accordare prevalenza al crocesegno apposto sul simbolo di diversa lista. In tale fattispecie, infatti, non è consentito inequivocabilmente individuare la forza politica in favore della quale è stata espressa preferenza data l’equivalenza – e la contraddittorietà- tra voto espresso a favore di una lista e del candidato sindaco collegato e voto espresso a favore di altra lista attraverso la scrittura nella riga appropriata del nome del candidato consigliere ad essa appartenente.

Aderendo all’orientamento della Sezione (Cons. St. Sez. V, sent. n.5913/07 cit.) , si ribadisce che “la legge ha inteso escludere che l’indicazione di nominativo del candidato consigliere comunale di una lista diversa da quella contrassegnata dall’elettore possa rappresentare valida manifestazione di voto sia per il candidato consigliere comunale che per la lista, sancendo la nullità del voto e l’impossibilità di attribuirlo sia all’uno che all’altra”.

2.Gli appelli incidentali del sig. P sono invece da respingere.

3.Con il primo motivo, l’appellante incidentale deduce l’erroneità della sentenza per non avere preso in considerazione la quarta scheda rinvenuta in sede di verificazione in quanto non dotata delle caratteristiche rispondenti ai vizi denunciati con il primo motivo di ricorso.

Il mezzo è infondato.

Con il primo motivo di ricorso in primo grado, il ricorrente aveva denunciato l’illegittimità dell’annullamento di quattro schede nella Sez. n. 3 recanti voto alla lista 1 e voto individuale a favore di candidato consigliere apposto nel rettangolo accanto al simbolo della lista 2.

Attenendosi a tale prospettazione, il TAR aveva disposto verificazione , da effettuarsi in contraddittorio con le parti costituite, demandando l’incombente istruttorio alla Prefettura di Biella.

Nella Relazione finale concernente la verificazione svoltasi presso la Prefettura di Biella in data 3 febbraio 2010, si dà conto del rinvenimento di tre schede aventi le caratteristiche indicate nelle censure articolate, affermando che “Tutti i presenti concordano nel non rinvenire la quarta scheda recante le caratteristiche indicate nel punto a.1 dell’ordinanza del T che, pertanto, non viene acquisita”.

Il T ha correttamente escluso l’esame di detta scheda, non rispondendo essa alle caratteristiche sulle quali era incentrato il primo motivo di ricorso, né avendo l’interessato, a seguito della verificazione in contraddittorio, avanzato con motivi aggiunti ulteriori censure nei riguardi di detta scheda.

E’ peraltro inammissibile in questa sede un ampliamento della domanda mediante la richiesta di esame di profili di illegittimità riferiti alle caratteristiche della quarta scheda non sollevati in primo grado per il divieto di “ius novorum”in grado di appello (ex multis Cons. St. Sez. VI, 8.10.2009, n.6194;
29.9.09, n. 5870;
Sez. IV, 26.1.09, n. 419).

4.Infondato è anche il secondo motivo degli appelli incidentali concernente la riconoscibilità del voto espresso al candidato R Pralungo in quanto recante un tratto di matita che attraversa il rettangolo e prosegue fino al limite della scheda.

Come condivisibilmente affermato dal primo giudice , il segno di matita con cui l’elettore ha espresso il voto oltrepassando il rettangolo fino al limite della scheda può essere, in effetti, addebitato a distrazione o – aggiunge il Collegio- a particolare forza casualmente impressa alla matita. Il Collegio ritiene che la lunghezza del tratto non dimostri in maniera inoppugnabile, così come richiesto dall’art. 64 d.P.R. n. 570/1960, la volontà dell’elettore di rendere riconoscibile il proprio voto. Questa deve desumersi da segni grafici che per la loro mancanza di casualità e per l’estraneità alla espressione del voto, manifestino il preordinato scopo di farsi riconoscere (Cons. St.Sez. V, sent.28.9.2005, n. 5185;19.11.2009, n. 7241). Nella specie, il segno coincide con il voto e la sua ampiezza ben può attribuirsi ad un evento casuale, tale da non inficiarne la validità.

5.Dall’accoglimento degli appelli principali e dal rigetto degli appelli incidentali riuniti discende la superfluità dell’esame delle censure riproposte dagli appellanti , contenute nel ricorso incidentale di primo grado, che deve essere dichiarato improcedibile.

6.Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

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