Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-11-20, n. 202409348
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/11/2024
N. 09348/2024REG.PROV.COLL.
N. 01072/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2021, proposto da M I, rappresentato e difeso dall'avvocato L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Panico 72;
contro
Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
M D L, rappresentata e difesa dall'avvocato P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, sez. VI, n. 5039/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ischia e di M D L;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 ottobre 2024 il Cons. Sergio Zeuli
Ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza degli avvocati Rubinacci e Mennella.
In collegamento da remoto è presente l'avv. Pacifico.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso con cui la parte appellata privata aveva chiesto l’annullamento del provvedimento SUAP del 12 aprile del 2019 del comune di Ischia che aveva concesso alla parte appellante un’occupazione di suolo pubblico, per l’attività commerciale di chiosco-bar in località “spiaggia dei pescatori”.
A supporto del gravame, la parte appellante espone le seguenti circostanze:
- la contro-interessata Di Leva Maria era titolare di concessione di suolo demaniale, in Ischia, in detta località del territorio comunale;
- il 9 gennaio del 2019, il comune di Ischia effettuava per mezzo di funzionari tecnici un sopralluogo sull’area demaniale, cui faceva seguito un sopralluogo della Polizia locale, i cui esisti confluivano nella relazione n.873/2019;
- alla luce di quanto relazionato, il comune adottava l’ordinanza di demolizione n.38 del 25 marzo del 2019, nel quale si dava atto che il chiosco di cui all’originaria concessione – manufatto in legno di mq.13,10 con altezza variabile da m.2,20 a 2,15 - ancora in situ, provocava un ingombro planimetrico maggiore di quello riportato nella concessione;
- il manufatto presentava altresì una tettoina in plastica di mq.5,60 aderente ad una tenda su supporti metallici, per una superficie di mq.21,10 circa e si articolava in una zona bar e in due ridotti w.c., provvisti di impianto elettrico, idrico e sistema di smaltimento con recapito in pubblica fognatura;
- il calpestio del chiosco è pavimentato con piastrelle e massetto, il piazzale con basolato;
- essendo i manufatti privi di titolo edilizio, con quel provvedimento l’amministrazione ordinava alla Di Leva la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi entro trenta giorni;
- nelle more il SUAP del comune di Ischia il 13 marzo del 2019 comunicava alla parte appellante, quale affittuaria, e alla Di Leva, quale locatrice, l’avvio del procedimento volto: 1. alla revoca della licenza commerciale e dell’autorizzazione sanitaria; 2. al rigetto della SCIA sanitaria ed amministrativa, inoltrate dalla parte appellante per il sub-ingresso; 3. all’inibizione dell’attività di chiosco-bar con insegna “Bar Lilli”. Con l’occasione si disponeva la cessazione, ad horas, dell’attività commerciale predetta.
Con successivo provvedimento del 5 aprile del 2010, non impugnato dalla parte appellata privata, il responsabile SUAP comunicava la conclusione del procedimento sopra ricordato;
- nella sostanza, la concessione di suolo pubblico n.514 del 13 aprile del 1990 veniva revocata;
- sempre il 5 aprile del 2019 il comune di Ischia emanava altro provvedimento con cui rigettava la richiesta di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, per l’anno 2019, presentata il 2 gennaio del 2019 dall’affittuario, essendo “nel frattempo intervenuto il provvedimento di revoca della licenza di esercizio dell’attività tipologia B e dell’autorizzazione sanitaria”;
- decorsi trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione, senza che si fosse provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, l’UTC accertata l’inottemperanza, provvedeva alla materiale demolizione del chiosco, per il tramite di una ditta incaricata dell’incombenza;
- a questo punto la parte appellante, volendo continuare in proprio l’attività, con nota 8631/2019 chiedeva di occupare nel medesimo piazzale uno spazio per l’installazione di un nuovo chiosco-bar;
- il comune di Ischia con nota del 12 aprile del 2019 lo autorizzava ad occupare uno spazio di mq.61,63 per