Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-11-18, n. 202409242
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Testo completo
Pubblicato il 18/11/2024
N. 09242/2024REG.PROV.COLL.
N. 03327/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3327 del 2021, proposto da
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AT IN CI, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Maria Mastinu e Franco Pilia, elettivamente domiciliati presso la Segreteria del Consiglio di Stato.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11568/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale AT IN CI (Istituto Nazionale Assistenza Sociale);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Oreste Mario Caputo;
uditi per le parti l’avv. dello Stato Pietro Garofoli, gli avv. Enrico Maria Mastinu e Franco Pilia in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma (Sezione Terza Quater), n. 11568/2020, che ha accolto il ricorso proposto dal AT IN CI (Istituto Nazionale Assistenza Sociale) avverso: - il provvedimento del 10.12.2019 del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha respinto l’istanza di rettifica ex art. 10 del D.M. n. 193/2008 presentata dal AT NA IS avverso il verbale conclusivo di accertamento n. 5/73/63/22 del 31.07.2019 prot. 27227 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona, concernente il controllo dell’attività e dell’organizzazione per l’anno 2017 della sede zonale del AT di GL (VR), Via Diaz n. 4, che ha applicato la sanzione di cui all’art. 17, comma 1, della L. n. 152/2001; - il predetto verbale conclusivo di accertamento n. 5/73/63/22 del 31.07.2019 prot. 27227 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona, con i relativi verbali di accesso del 21.03.2019, del 26.03.2019, del 24.06.2019, del 08.07.2019 e del 29.07.2019; - per quanto occorrer possa, il Decreto n. 193 del 10 Ottobre 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, recante il Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 (GU n. 288 del 10-12-2008); - tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell’ambito dei poteri di vigilanza attribuiti dall’art. 15 della L. n. 152/2001, nel corso del 2019 ha eseguito, tramite l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona, l’attività ispettiva annuale finalizzata al controllo dell’attività e dell’organizzazione relativa all’anno 2017 della sede zonale di GL del AT NA IS.
Con verbale conclusivo di accertamento n. 5/73/63/22 del 31 luglio 2019, gli ispettori hanno accertato il possesso da parte dell’odierno esponente delle caratteristiche di cui all’art. 7 del D.M. 10.10.2008 n. 193, ai fini del riconoscimento del relativo punteggio organizzativo, per quanto riguarda tutti e tre i parametri richiesti.
2.1 Gli stessi ispettori hanno altresì riscontrato la presenza del sig. VI IA, che, sebbene non risultasse inserito tra i collaboratori volontari, avrebbe acquisito e sottoscritto “complessivamente 4 mandati di <<assistenza e rappresentanza>>, controfirmati dagli operatori della sede di patronato, rilasciati dagli assistiti per l’espletamento di pratiche …”. Hanno ritenuto che “il patronato nell’anno 2017 si sia avvalso per lo svolgimento delle proprie attività di soggetti diversi dagli operatori di cui all’art. 6 della L. 152/2001 e di conseguenza non abbia rispettato il divieto di cui all’art. 17, comma 1, della legge 30/03/2001 n. 152, ossia di <<avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all’art. 6>> la cui violazione comporta <<la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all’art. 13 per le attività svolte per la sede in cui si è verificata l’infrazione>>”.
Hanno quindi proceduto ad escludere la convalida dell’intero punteggio spettante alla sede zonale in esame, con conseguente decadenza dal diritto ai contributi finanziari.
2.2 L’istanza di rettifica del predetto verbale di accertamento ex art. 10 del D.M. n. 193/2008 presentata dal AT NA IS con raccomandata del 29 agosto 2019, è stata respinta con provvedimento del 10 dicembre 2019 del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Avverso detto diniego nonché avverso il verbale del 2 agosto 2019 è insorto il AT con ricorso notificato in data 7 febbraio 2020, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti.
3.1 Con la prima censura del ricorso di primo grado, il AT lamentava l’erronea interpretazione e applicazione, da parte delle Amministrazioni resistenti, dell’art. 17, comma 1, L. 152/2001.
In sintesi, deduceva che, nel vigente quadro ordinamentale costituzionale ed europeo gli atti impugnati risulterebbero illegittimi in quanto: avrebbero applicato la sanzione della decadenza dal finanziamento a fronte di irregolarità non contemplate nell’ art. 17 della L. n. 152/2001; avrebbero applicato una sanzione eccessiva rispetto all’entità dell’infrazione descritta dal predetto art. 17, che non si riferirebbe a tutti i contributi ma solo a quelli relativi all’attività svolta, intendendosi per attività solo quella sulla quale ha inciso l’irregolarità contestata; avrebbero esteso la sanzione della decadenza anche al finanziamento dovuto per il possesso dei requisiti organizzativi, quando la legge la limiterebbe a quello dovuto per la sola attività; l’interpretazione dell’art. 17 cit. effettuata dall’Amministrazione lo renderebbe costituzionalmente illegittima.
Il Ministero difendeva la correttezza del proprio operato rilevando che: le modalità di impiego del personale da parte del AT ricorrente contrasterebbero con le disposizioni normative vigenti ed in particolare con l’art. 6 della legge n. 152/2001, atteso che le modalità di svolgimento della collaborazione del volontario della cui opera si sarebbe avvalso per i quattro fascicoli contestati non risultavano da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro; la normativa vigente, per la tipologia di violazione contestata all’NA, non attribuirebbe all’Amministrazione alcuna discrezionalità di modulare l’entità della sanzione, che consisterebbe unicamente nella decadenza del AT dal diritto ai contributi