Consiglio di Stato, sez. V, decreto decisorio 2019-02-18, n. 201900188

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, decreto decisorio 2019-02-18, n. 201900188
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900188
Data del deposito : 18 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2019

N. 06996/2014 REG.RIC.

N. 00188/2019 REG.PROV.PRES.

N. 06996/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6996 del 2014, proposto da
KIKO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M S e M P, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Cicerone, n. 44;

contro

San Carlo Borromeo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M C F e G P, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14a/4;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Ruggero Meroni, Anna Maria Pavin e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 142/2013, resa tra le parti, concernente revoca concessione occupazione suolo pubblico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di San Carlo Borromeo S.r.l., Comune di Milano;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 38 e 85 co. 1 cod. proc. amm.;

Visto l’atto dichiarativo della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, firmato per adesione da ciascuna delle parti intimate nel presente giudizio d’appello e depositato dalla ricorrente in data 18 gennaio 2019;

Ritenuto di conseguenza di dover provvedere alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello con compensazione delle spese e degli onorari del giudizio, come da istanza del ricorrente;


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