Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-12-12, n. 201406136
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N. 06136/2014REG.PROV.COLL.
N. 04647/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4647 del 2014, proposto da:
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. D M, con domicilio eletto presso D M in Roma, Via Cesare Beccaria, 29;
contro
G M, rappresentato e difeso dall'avv. F D J, con domicilio eletto presso F D J in Roma, piazza del Fante, 10;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00239/2014, resa tra le parti, concernente riliquidazione indennita' di buonuscita a seguito di rideterminazione stipendiale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G M;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati nessuno presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, dopo aver respinto l’eccezione di prescrizione, dichiarava il diritto del ricorrente Tenente Colonnello G M alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, in ossequio alle statuizioni contenute nella sentenza n.704 del 22 ottobre 2007, con la quale la Sezione ligure della Corte dei Conti aveva accertato la spettanza, ai soli fini pensionistici, di alcune voci retributive in favore del ricorrente.
Avverso la predetta decisione proponeva appello l’INPS, contestando la statuizione reiettiva dell’eccezione di prescrizione del diritto azionato in primo grado e concludendo per la riforma della sentenza dichiarativa di quest’ultimo e per il conseguente rigetto del ricorso originario.
Resisteva il M, contestando la fondatezza dell’appello ed invocandone la reiezione, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 4 dicembre 2014.
2.- L’appello è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, e dev’essere accolto.
2.1- La questione unicamente controversa, e, cioè, l’intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio in primo grado dal Tenente Colonnello M, dev’essere risolta alla stregua dei principi giurisprudenziali, ormai definitivamente acquisiti, secondo i quali il termine di prescrizione dell’indennità di buonuscita, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1032, è quinquennale (Cons. St., sez. VI, 25 maggio 2006, n.3102) e inizia a decorrere, non dalla data di cessazione dal servizio, ma dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. ex multis, Cons. St., sez. VI, 19 marzo 2012, n.1526).
Orbene, risultando che l’indennità di buonuscita è stata liquidata all’interessato con mandato di pagamento n. 34 del 17 luglio 1981, il diritto oggi controverso deve intendersi prescritto il 17 luglio 1986, atteso che non costano atti interruttivi prima di quest’ultima data.
2.2- I giudici di prima istanza hanno, tuttavia, respinto l’eccezione di prescrizione, sulla base del rilievo dell’applicabilità, alla fattispecie controversa, dell’art. 2935 c.c., identificando il giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere e, quindi, il dies a quo del termine di prescrizione nella data di deposito della sentenza (n.704 del 2007) con la quale la sezione ligure della Corte dei Conti aveva accertato la spettanza al M di alcune voci retributive (il cui computo avrebbe determinato un aumento dell’indennità di buonuscita).
L’assunto difensivo, giudicato fondato dal T.A.R., può essere riassunto nella tesi che solo dal deposito della pronuncia della sentenza della Corte dei Conti (e non prima) l’interessato ha potuto esercitare il diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita.
2.3- Sennonchè, l’accertamento contenuto nella decisione della sezione ligure della Corte dei Conti è stato compiuto ai soli fini pensionistici e non può essere in alcun modo individuato come il fatto che, per gli effetti dell’art.2935 c.c., ha reso possibile l’esercizio del diritto nella specie azionato.
Per scongiurare la consumazione della prescrizione, infatti, l’interessato avrebbe dovuto domandare, prima della scadenza del suddetto termine quinquennale, al giudice amministrativo, provvisto di giurisdizione al riguardo, l’accertamento della spettanza delle voci retributive sulla cui base ha poi chiesto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita.
2.4- Non essendo configurabili ragioni o circostanze impeditive dell’esercizio del predetto diritto (nelle forme appena precisate) entro il termine di cinque anni dalla liquidazione dell’indennità in questione, il medesimo va, quindi, giudicato estinto per prescrizione.
3.- Alle considerazioni che precedono conseguono l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione del ricorso di primo grado.
4.- La natura della pronuncia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.