Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-05-15, n. 201903141
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Testo completo
Pubblicato il 15/05/2019
N. 03141/2019REG.PROV.COLL.
N. 07508/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7508 del 2015, proposto dai signori D P e G P, rappresentati e difesi dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F N, in Roma, via Cassiodoro n. 19;
contro
il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 512/2015, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 il Cons. A V e udito l’avvocato A S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per la Calabria (R.G. n. 647/2013), i signori D e G P hanno chiesto l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, dell’ordinanza ingiunzione ex art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n. 639, di protocollo n. 124288 del 5 settembre 2013 e l’accertamento della non debenza, da parte degli stessi, delle somme intimate a titolo di oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, sanzioni ex art. 42 d.P.R. n. 380/01 e interessi legali, emessa dal Comune di Reggio Calabria, Sezione urbanistica pianificazione e valorizzazione del territorio.
2. Il T.a.r. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, dopo aver accolto l’istanza cautelare, con la sentenza n. 512/2015 ha respinto il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento in favore del Comune resistente delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale, in particolare:
a) sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie riguardante gli oneri di urbanizzazione, gli oneri di costruzione i relativi importi accessori;
b) dai documenti in atti risulta l'accrescimento in favore dei ricorrenti della proprietà dei corpi di fabbrica su ciascuna porzione da edificarsi in forza del permesso di costruire n. 34 del 2 marzo 2000, con la conseguenza che, seguendo la consolidata giurisprudenza, l'inerenza del titolo edilizio al bene di proprietà dei ricorrenti giustifica la loro individuazione quali debitori delle obbligazioni pecuniarie imposte dall'amministrazione;
c) la riscossione degli oneri di urbanizzazione (oneri concessori e costo di costruzione) soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale, il quale incomincia a decorrere dalla ultimazione delle opere, il cui termine deve essere indicato dal soggetto che intende avvalersi della prescrizione;
c.1) al riguardo, ai fini del mancato decorso del termine prescrizionale, rileva l’interruzione nei confronti del coobbligato solidale B.A. effettuata per mezzo di tempestive richieste di pagamento;
d) non risulta maturata la prescrizione delle sanzioni imposte ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 380 del 2001, perché il termine quinquennale relativo a quanto dovuto a titolo di accessori del credito non decorre fin tanto che perdura il credito principale (avente per oggetto gli importi dovuti a titolo di contributo di urbanizzazione e costo di costruzione).
3. I ricorrenti in primo grado hanno proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario, in particolare formulando tre motivi di gravame.
3.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Calabria, depositando memoria difensiva in data 15 ottobre 2018, con la quale si è opposto all’appello e ne ha chiesto l’integrale rigetto.
4. Con l’ordinanza n. 5083 del 19 ottobre 2018, la Sezione IV respingeva l’istanza cautelare proposta dagli appellanti, condannandoli al pagamento delle spese della fase.
4.1. All’udienza del 12 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
6. Il Collegio intende premettere la ricostruzione dei fatti posti alla base del provvedimento impugnato, secondo il seguente ordine cronologico:
i ) in data 2 marzo 2000 il Comune di Reggio Calabria rilasciava al signor P G la concessione edilizia n. 34, in relazione alla pratica edilizia n. 116/97, per la costruzione di un fabbricato composto da cinque piani f.t. e da un cantinato e di tre corpi di fabbrica a due piani f.t. e di un seminterrato in località Catona, via Nazionale e via A. Scopelliti, sull'area identificata nel catasto terreni al foglio di mappa n. 9 della sezione censuaria di Catona con i numeri di particella 21, 22, 23, 28, 29;
ii ) in seguito il signor P G procedeva al frazionamento del suo terreno, ricavandone le particelle 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012;
iii ) con atto pubblico di compravendita del 7 febbraio 2001, registrato a Reggio Calabria il 20 febbraio 2001 al n. 504 a firma del notaio F M A (50.436 di repertorio e 11.106 di raccolta), il sig. P G vendeva alla ditta B A il terreno oggetto della concessione per una estensione di circa 6.177 mq (corrispondente alle particelle 1005, 1006, 1007, 1008, 1010 e 1012), riservando per sé alcune porzioni della predetta area edificabile del costruendo fabbricato (parte della particella 1005) e donando le stesse unitamente alle particelle 1009 e 1011, a titolo di anticipata successione sulla quota legittima del proprio patrimonio pro indiviso , e con diritto di accrescimento, ai figli D, F e Giuseppe;
iv ) in data 15 ottobre 2008 la ditta B A chiedeva al Comune di Reggio Calabria la voltura a suo nome della concessione edilizia n. 34 del 2 marzo 2000, nonché in data 16 febbraio 2009 e 19 maggio 2009 la sanatoria di varianti in corso d’opera, successivamente comunicando il 23 ottobre 2009 l’ultimazione dei lavori;
v ) in data 13 ottobre 2009 il Comune di Reggio Calabria rilasciava alla ditta B A il permesso di costruire n. 232 di variante in corso d’opera alla concessione edilizia n. 34/2000 in relazione alla pratica edilizia n. 116/97-a, ed il 1° febbraio 2010 il certificato di agibilità n. 12, dopo aver rilasciato in data 5 ottobre 2009 alla stessa ditta il provvedimento conclusivo del permesso di costruire;
vi ) in data 5 settembre 2013 il Comune di Reggio Calabria adottava, ai sensi dell’art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n. 639, in relazione al permesso di costruire n. 34/2000, nei confronti della ditta B A, del sig. P F e dei sig.ri P D e P G, l’ordinanza-ingiunzione protocollo n. 124288, ingiungendo agli stessi il pagamento della complessiva somma di € 80.353,76, di cui € 20.855,52 a titolo di oneri di urbanizzazione, € 26.788,76 a titolo di costo di costruzione, € 19.065,71 a titolo di sanzioni ed € 13.613,77 a titolo di interessi legali (gli ultimi due per il ritardato pagamento).
7. Ciò premesso, si rileva che con il primo motivo gli appellanti lamentano l’erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui ha statuito che l’inerenza del titolo edilizio al bene di proprietà dei ricorrenti giustifichi, di per sé, la loro individuazione quali debitori delle obbligazioni pecuniarie imposte dall’Amministrazione.
In senso contrario, gli appellanti ritengono di non essere obbligati a tali prestazioni, atteso che gli stessi, proprietari solo di una parte minima dell’intero complesso immobiliare, mai hanno ottenuto alcuna concessione, mai hanno chiesto voltura del permesso di costruire, né mai hanno fatto valere il permesso in alcun modo. Il complesso immobiliare è stato infatti edificato dall’avente causa ditta Branca, la quale è titolare (per voltura) del titolo edilizio n. 34 del 2 marzo 2000 e della successiva variante n. 232 del 13 ottobre 2009, nonché del certificato di agibilità n. 12 del 1° febbraio 2010.
7.1. La censura risulta infondata.
7.2. Il Collegio, al riguardo, rammenta che è costante la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2011, n. 6333;id., sez. IV, 23 novembre 2018, n. 6624;Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2011, n. 12571;id. sez. III, 17 giugno 1996, n. 5541) nell’affermare la natura reale o “ propter rem ” delle obbligazioni di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione (nonché delle sanzioni per ritardato pagamento, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° aprile 2011, n. 2037), sicché le stesse, caratterizzate dalla stretta inerenza alla res e destinate a circolare unitamente ad essa per il carattere dell'ambulatorietà che le contraddistingue, gravano anche sull'acquirente nel caso di trasferimento del bene.
Invero, ribadendo un costante principio giurisprudenziale, l'obbligazione in solido per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e la natura reale dell'obbligazione riguardano i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione e quelli che realizzano l'edificazione, nonché i loro aventi causa.
7.3. Oltre tale principio, perfettamente applicabile alla fattispecie in esame, rileva, nel caso di specie, il testo del citato contratto di alienazione e donazione (per Notar F M A, rep. n. 50.436, rogato il 7 febbraio 2001), dove, alla pag. 14, al numero 1) delle pattuizioni generali, si afferma: “ Sono compresi nella vendita a favore del compratore sig. A B e nelle donazioni a favore dei signori D, F e G P, in giusta proporzione, tutti i diritti del Dott. G P sul sopracitato progetto del costruendo complesso edilizio e relativa concessione edilizia ed altre autorizzazioni amministrative ottenute o in corso di rilascio che, pertanto, dovranno essere volturate a nome di detto compratore e di detti donatari, con esonero per gli uffici competenti da ogni tenutezza e responsabilità al riguardo ”.
Pertanto, mediante l’esplicita previsione dell’assunzione di obblighi ed oneri da parte dei germani P, nonché della loro responsabilità solidale, oltre che con il fratello F, con il costruttore B A, gli stessi – anche nei rapporti interni - si obbligavano a rispettare, nella costruzione del complesso edilizio, i termini, le prescrizioni e gli obblighi nascenti dalla concessione edilizia rilasciata dal Comune.
7.4. In conclusione, in ragione di tali considerazioni, correttamente il primo giudice individuava i ricorrenti quali debitori delle obbligazioni pecuniarie imposte dall’Amministrazione.
8. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l’erroneità della pronuncia gravata ove ha ritenuto che il termine ordinario di prescrizione previsto per la riscossione degli oneri di urbanizzazione (oneri concessori e costo di costruzione) decorra, piuttosto che dall’ottenimento del titolo concessorio, dalla data di ultimazione dei lavori.
Ad avviso degli appellanti, peraltro, il primo giudice avrebbe errato nell’aver ritenuto interrotto il termine prescrizionale, ritenendo utili a tal fine le richieste di pagamento effettuate dal Comune nei confronti della sola ditta Branca (peraltro in assenza di prova) e del sig. P G.
Con una terza censura, da esaminare congiuntamente alla seconda, in quanto anch’essa attinente al calcolo del termine prescrizionale, gli appellanti hanno poi contestato l’affermazione del primo giudice in ordine alla mancata decorrenza del termine decennale, in relazione alla sanzione per ritardato pagamento ex art. 42 d.P.R. n. 380/2001.
Secondo i germani P, invero, il diritto di percepire l’importo per tale sanzione sarebbe prescritto, essendo decorso il termine quinquennale sin dall’adozione del primigenio titolo edilizio.
8.1. I due motivi di appello, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto di stretta connessione tra loro, risultano destituiti di fondamento.
8.2 Quanto alla dedotta prescrizione per la riscossione degli oneri di urbanizzazione (oneri concessori e costo di costruzione), premesso che risulta pacifica l’applicazione dell’ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., il Collegio deve osservare che:
a) detto termine decorre dalla data in cui il credito può essere fatto valere, ossia dal momento del rilascio della concessione, poiché è da tale momento che l'amministrazione determina (o può determinare) i relativi importi e che, di conseguenza, il relativo diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c. ) (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 5 luglio 2018, n. 4123;id., sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1188;id., 3 ottobre 2012, n. 5201;id., 19 gennaio 2009, n. 216);
a.1) nel caso di specie il termine deve essere fatto decorrere dal momento del rilascio della concessione edilizia n. 34 da parte del Comune di Reggio Calabria in favore del signor P G, avvenuto in data 2 marzo 2000;
b) ciò nonostante, rilevano ai fini del mancato decorso del termine prescrizionale, i seguenti atti interruttivi:
b.1) la nota n. 190804 del 27 ottobre 2008 del dirigente del Settore programmazione urbanistica, inviata con raccomandata A/R ricevuta dal signor G P il 4 novembre 2008;
b.2) il pagamento della somma di € 17.136,00 da parte dello stesso signor P G in data 4 dicembre 2008;
b.3) nota prot. n. 6946 del 14 gennaio 2009 inviata dal Comune di Reggio Calabria, con raccomandata A/R e ricevuta il giorno 21 gennaio 2009 dallo stesso G P;
c) il termine prescrizionale decennale non risulta pertanto essere decorso, atteso che tali atti producono efficacia interruttiva anche nei confronti dei germani P, avendo il Comune correttamente individuato quale unico destinatario il sig. G P, atteso che l’ente, con alta probabilità, veniva a conoscenza dell’atto dispositivo di compravendita/donazione non prima dell’attivazione da parte della ditta B A del procedimento per la voltura in suo favore della concessione edilizia.
8.3. Parimenti infondata risulta essere la censura relativa all’avvenuta decorrenza del termine di prescrizione in relazione alla sanzione per ritardato pagamento ex art. 42 d.P.R. n. 380/2001, dovendosi rilevare al riguardo che:
a) ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, applicabile ex art. 12 della medesima legge a tutte le sanzioni amministrative di tipo afflittivo, il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è di cinque anni e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ossia dal giorno in cui il pagamento si sarebbe dovuto effettuare;
b) a tali ultimi fini rileva, tuttavia, che dalla natura di obbligazioni accessorie delle sanzioni amministrative da ritardato pagamento e gli interessi legali maturati discende, in applicazione dei principi generali riguardanti le obbligazioni pecuniarie, che la relativa prescrizione non si compia autonomamente da quella del credito principale a cui accede. Pertanto, nel caso di specie, non essendo prescritto il credito principale del Comune non è possibile affermare l’intervenuta prescrizione di quanto dovuto a titolo di sanzione;
c) peraltro, con le menzionate note n. 190804 del 27 ottobre 2008 e n. 6946 del 14 gennaio 2009, il Comune di Reggio Calabria, nel richiedere il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, provvedeva a posticipare il termine utile all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria (in particolare, nell’ultima nota si indica il termine di dieci giorni dalla notifica della stessa, avvenuta in data 21 gennaio 2009);
c.1) con la conseguenza che alla data della notifica dell’impugnata ordinanza ingiunzione del 5 settembre 2013, avvenuta nei confronti degli appellanti in data 17 e 19 settembre 2013, il suddetto termine quinquennale non risultava ancora essere decorso.
9. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.
10. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.