Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-16, n. 202211015
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Testo completo
Pubblicato il 16/12/2022
N. 11015/2022REG.PROV.COLL.
N. 02779/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2779 del 2020, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma, previa sospensione
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. Prima quater, n.-OMISSIS-, pubblicata il 20 novembre 2019, con la quale è stato accolto il ricorso n. RG n. -OMISSIS-proposto dall’odierna appellata avverso l’esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami a n. 80 posti di allievo agente della Polizia penitenziaria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 il consigliere G C P; nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Ministero della giustizia impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il TAR Lazio ha accolto il ricorso della signora -OMISSIS-, che era stata esclusa dal concorso per l’assunzione di n. 80 posti nel Corpo della Polizia penitenziaria indetto con PDG del 13 dicembre 2012 in ragione della presenza sulla caviglia di un tatuaggio delle dimensioni di circa 3 cm. raffigurante un fiore.
In maggior dettaglio, in data 13 settembre 2017 la predetta era stata convocata per l’accertamento del possesso dei previsti requisiti psico-fisici e in tale sede era stata esclusa sia per la presenza del predetto tatuaggio, che sarebbe stato visibile con l’uniforme estiva, sia per deficit del visus .
A seguito di ricorso proposto avverso detto giudizio l’interessata veniva nuovamente convocata il 4 ottobre 2017 per la seconda visita, prima della quale si sottoponeva a trattamento laser per la rimozione del tatuaggio e ad intervento chirurgico per migliorare la vista.
Sebbene entrambi detti interventi avessero avuto esito positivo, la predetta veniva nuovamente esclusa con provvedimento del 4 ottobre 2017 con la motivazione “ per tatuaggio esimente – art. 123, comma 1, lett. c ” del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
2. Nelle more del giudizio, giusta ordinanza n. -OMISSIS-del T.a.r., l’interessata veniva ammessa con riserva al prosieguo della procedura selettiva, al positivo esito della quale veniva ammessa al previsto corso di formazione e successivamente “ assunta a tempo indeterminato ” a far data dal 12 novembre 2018.
Pronunciandosi nel merito il primo