Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-13, n. 202309712
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 09712/2023REG.PROV.COLL.
N. 08349/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8349 del 2022, proposto da
Magazzini Generali Silos Frigoriferi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M e G P, R P e L B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R P in Roma, via Crescenzio 103;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A D M, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione sesta) n. 2336/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il consigliere Fabio Franconiero e udito per la parte appellante l’avvocato R P;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante Magazzini Generali Silos Frigoriferi s.p.a. è concessionaria dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di un’area dell’estensione di circa mq 17.840 nel porto di Napoli, situata alla Calata Villa del Popolo e in radice del molo Carmine. L’uso dell’area era assentito con atto n. 128 del 18 gennaio 2006, per ivi svolgere « l’attività di terminalista per il traffico di cereali e/o sfarinati, mangimi o altre merci assimilabili, stoccati in silos e magazzini con relative opere, impianti e manufatti accessori ».
2. Nel presente giudizio la società concessionaria agisce per la condanna dell’autorità portuale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della ritardata consegna di parte dell’area affidata, della superficie di circa mq 7000, destinata alla realizzazione di un magazzino piano per lo stoccaggio dei materiali con capacità di 32500 mc, e per la mancata realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione del manufatto, previste nell’atto di concessione, consistenti nell’ampliamento della banchina della Calata Villa del Popolo (ormeggio n. 28) e nel dragaggio del fondale antistante, come da progetto presentato all’autorità portuale in vista dell’affidamento, su cui questa aveva espresso parere favorevole, senza poi dare seguito all’iniziativa.
3. La domanda è stata respinta in primo grado dall’adito Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe.
4. Questa non ha ravvisato « gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito civile per considerare imputabili ad ADSP la mancata piena attuazione della convenzione » tra le parti in causa, a causa dei seguenti fattori impeditivi addotti dall’amministrazione resistente e ricondotti nel loro complesso ad una impossibilità sopravvenuta di adempiere:
- l’« esistenza di un’area di parcheggio scoperta, destinata al personale di Pubblica Sicurezza in servizio presso il Commissariato di Calata Villa del Popoli. Tale area è stata solo di recente riconsegnata all’ADSP per eseguirvi, su una relativa parte, i lavori per realizzarvi un impianto di depurazione a servizio della nuova rete fognaria portuale »;
- la « presenza del bacino galleggiante “Palumbo” presso l’ormeggio n. 28 con antistanti limitate superfici a ciglio banchina utilizzate dalla Palumbo Group S.p.A. per il deposito di materiali e attrezzature necessarie per svolgere le attività di riparazioni navali nel bacino. Quest’ultimo, come previsto dal piano di riordino della cantieristica, dovrebbe essere trasferito in testata di altro Pontile – sempre nell’ambito delle aree in concessione alla menzionata Palumbo Group – previa realizzazione di plinti di ormeggio a cura e spese dell’ADSP »;
- la « presenza di un’area posta a ciglio banchina sempre dell’ormeggio n. 28, lato di levante, destinata alle operazioni di imbarco e di sbarco automezzi trasportanti rifiuti solidi urbani e merci pericolose, aspetto per il quale è in corso un giudizio tra Giuffrè & Lauro e MGSF contro ADSP ».
5. La sentenza ha inoltre considerato quale ulteriori fattori ostativi a un giudizio di responsabilità da inadempimento dell’autorità portuale il fatto che la concessionaria aveva omesso di presentare il « progetto di dettaglio » dell’opera, necessario per il rilascio del relativo titolo edilizio; e che inoltre era stata inerte « per quasi dieci anni » nel sollecitare l’autorità portuale alla consegna dell’area prevista per la realizzazione del magazzino. Da ultimo ha rilevato una carenza di prova dei pregiudizi dedotti a titolo di risarcimento, ricondotti ad una chance , per la quale erano state allegate « presunzioni semplici » non idonee a dimostrare la diminuzione patrimoniale « pro futuro ».
6. Con il presente appello Magazzini Generali Silos Frigoriferi ripropone le domande di esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in concessione e di risarcimento dei danni medio tempore subiti, e censura le ragioni che hanno condotto la sentenza di primo grado a respingerla.
7. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si è costituita in resistenza.
DIRITTO
1. L’appello censura partitamente i punti in cui si articola il ragionamento posto a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria per mancata consegna delle aree in concessione destinate alla realizzazione del magazzino di stoccaggio dei prodotti cerealicoli previsto nell’ambito del rapporto tra le parti in causa. Nel premettere che il percorso logico-giuridico della sentenza di primo grado sarebbe inficiato da una carente valutazione degli elementi di prova prodotti in giudizio, che assisterebbero le sole allegazioni della ricorrente, laddove quelle contrarie dell’autorità portuale sarebbero invece rimaste a livello di mere affermazioni sfornite di