Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-12-16, n. 202410106
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiIl Consiglio di Stato ha respinto l'appello, affermando che la rinuncia del Ministero non equivale a una sanatoria ex post, ma rappresenta un atto di disponibilità giuridica da parte dell'amministrazione, che può decidere di non far valere la nullità. Il giudice ha sottolineato che la nullità di protezione prevista dal Codice dei beni culturali è nella disponibilità esclusiva della parte pubblica e che l'atto di rinuncia è motivato dalla mancanza di interesse a far valere l'invalidità, considerando il tempo trascorso. Inoltre, il Consiglio ha evidenziato che l'esercizio della prelazione legale e la nullità sono piani distinti e non necessariamente interdipendenti. La sentenza si conclude con la compensazione delle spese di lite, riconoscendo la novità delle questioni trattate.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/12/2024
N. 10106/2024REG.PROV.COLL.
N. 03003/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3003 del 2024, proposto da
OR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ingroia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1131/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Giovanni Gallone e udito per la parte appellante l’avv. Graziella D'Agostino in sostituzione dell'avv. Antonio Ingroia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. OR S.r.l. (successivamente anche solo per brevità “OR”), a seguito a successivi atti di trasformazione societaria, è divenuta proprietaria dell’immobile denominato “Cantina sociale popolare”, ubicato in Conversano, alla via Golgota, n. 18, composto da uno stabilimento vinicolo in disuso avente una superficie lorda complessiva di circa 1.421,00 mq, un vascone seminterrato per lo scarico e la pigiatura delle uve provvisto di solaio di protezione di circa 209 mq e di un cortile pertinenziale di circa 1.279 mq, immobile censito in catasto al foglio 41, particella 2032, graffata con la particella 4225.
Detto immobile è stato dichiarato di interesse particolarmente importante con d.m. 17 febbraio 1996, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.
1.1 Ad esito di procedura esecutiva intrapresa dalla Banca di credito cooperativo di Conversano soc. coop. a r.l. nei riguardi della OR, la piena proprietà del predetto immobile vincolato è stata trasferita - con decreto di trasferimento (integrativo) di immobili del 5 dicembre 2016, emanato dal Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Bari – alla NU LO società agricola a r.l. (di seguito anche solo per brevità “NU LO”).
Il prefato decreto di trasferimento ha dato atto che “l’immobile è gravato da trascrizione ai nn. RG 21559 – RP 16266 del 17/02/1996 del decreto ministeriale del 17.02.1996 a favore di Ministero dei Beni Culturali e Ambientali di Roma e contro la Cantina Sociale Popolare di Conversano s.c.a.r.l. avente ad oggetto la costituzione di vincoli legali gravanti sull’opificio contraddistinto in catasto al Foglio 41 particella 2032, sottoposto a tutela monumentale. In forza di tali vincoli e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Decreto Legislativo n. 42/2004, il Ministero ha facoltà di acquistare in via di prelazione il bene oggetto di tutela ed ai sensi dell’art. 59, comma 2 lett. b) del predetto decreto legislativo esiste l’obbligo per l’acquirente della vendita forzata di denunciare l’acquisto al competente Ministero”, ed ancora, che “l’efficacia del presente decreto è sospensivamente condizionata al mancato esercizio, nei termini previsti dall’art. 61 del D.lgs. n. 42/2004, del diritto di prelazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché degli enti indicati al primo comma dell’articolo 60 del D.lgs. n. 42 del 2004”.
Lo stesso è stato poi annotato in data 28 dicembre 2016 nel Registro generale al n. 53774 con la prescrizione “cancellazione condizione sospensiva per avveramento”. Esso reca anche l’ingiunzione alla parte esecutata, OR S.r.l. di rilasciare lo stesso immobile nella piena e libera disponibilità dell’acquirente NU LO soc. agricola a.r.l..
1.2 Con d.m. del 26 giugno 2017, il Ministero ha sottoposto a vincolo anche i beni mobili presenti all’interno della Cantina sociale; il decreto è stato notificato tanto alla OR, ritenuta ancora la proprietaria dell’immobile quanto, per conoscenza, a NU LO quale detentrice dell’immobile e dei beni mobili.
Il d.m. sopra citato è stato impugnato dalla società NU LO con ricorso dinanzi al T.A.R. per la Puglia – sede di Bari, recante il n.r.g. 1127/2017. Il relativo giudizio si è, poi, concluso con la sentenza n. 1505 del 15 ottobre 2021 con cui il T.A.R. per la Puglia – sede di Bari ha, in parte, respinto e, in parte, dichiarato improcedibile il ricorso. Avverso tale sentenza NU LO ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio (attualmente pendente).
1.3 Con nota dell’11 agosto 2016, la Soprintendenza per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, nel comunicare di avere ricevuto il decreto di trasferimento immobili, ha rappresentato al Giudice dell’esecuzione, nonché alla NU LO e alla OR s.r.l. che “il bene in oggetto […] rientra tra quelli per cui è necessaria l’autorizzazione preventiva all’alienazione per i beni appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro; agli atti di quest’ufficio, la OR s.r.l. non risulta essere proprietaria attuale del bene di cui trattasi, non essendo terminata la procedura di pignoramento avviata contro la società Cantina Sociale Popolare che correttamente conclusa, porterà al reale trasferimento di proprietà alla Società sopra citata. Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano i destinatari della presente a regolarizzare la propria posizione legale e far pervenire a questa Soprintendenza richiesta formale di autorizzazione all’alienazione in sanatoria per poter procedere all’emanazione di un ulteriore provvedimento autorizzativo”.
Con successiva n. prot. MIBACT|MIBACT_SABAP-BA|22/12/2020|0010201-P del 7 marzo 2018 la Soprintendenza preso atto delle sentenze emesse dalla Corte di Appello di Bari n. 525 e 526 del 2009 (aventi ad oggetto l’annullamento del precetto emesso nei confronti di OR) ha dichiarato