Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-03-07, n. 202501918
Sentenza
28 marzo 2023
Accoglimento
Sentenza
7 marzo 2025
Sentenza
28 marzo 2023
Accoglimento
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/03/2025
N. 01918/2025REG.PROV.COLL.
N. 09595/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9595 del 2023, proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Casalinga Ideale S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 01038/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Dalila Satullo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 19 ottobre 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha applicato nei confronti della Casalinga Ideale S.r.l. la sanzione accessoria, prevista dall’art. 5, l. n. 50/1994, della chiusura dell’esercizio commerciale per la durata di undici giorni, quale conseguenza della riscontrata vendita di generi di monopolio in assenza di licenza, posta in violazione dell’art. 62 quinquies , d.lgs. n. 504/1995, introdotto dall’art. 1, comma 660, l. n. 160/2019.
Casalinga Ideale S.r.l. ha impugnato tale provvedimento deducendo: 1) violazione dell’art. 3 T.U. n. 43/1973. Nullità della sanzione per nullità della contestazione emessa da un organo territorialmente incompetente; 2) violazione dell’art. 14, c. 2, l. n. 689/1981. Nullità della contestazione per omessa notifica nel termine di legge; 3) violazione dell’art. 1, l. n. 689/1981. Violazione dell’art. 5, l. n. 50/1994. Inapplicabilità per irretroattività della norma in malam partem ; 4) violazione dell’art. 1, c. 660, l. n. 160/2019. Violazione dell’art. 5, l. n. 50/1994. Inapplicabilità del regime previsto per le rivendite di monopolio.
L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio contestando nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.
Con sentenza n. 1038/2023 il Tar ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato tardivamente, in violazione del principio di certezza giuridica, del diritto di diritto di difesa e del principio di buon andamento. In particolare il Tar, dopo avere richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2021 che ha ritenuto incongruo, quale termine finale per l’esercizio del potere sanzionatorio, il termine quinquennale previsto dall’art. 28 l. n. 689/1981 per la riscossione delle somme dovute per violazioni amministrative, ha affermato che la lacuna normativa in ordine al termine per l’adozione del provvedimento sanzionatorio può essere colmata mediante l’applicazione diretta dei principi individuati dalla Corte Costituzionale che postulano “che l’amministrazione (pur in assenza della predeterminazione legale del termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio) agisca comunque in modo tempestivo, rispettando l’esigenza del cittadino di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, delle conseguenze derivanti dall’esercizio dei pubblici poteri, e che, ove protragga in modo ingiustificato l’esercizio del potere, dia puntuale motivazione delle ragioni che le hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione in contiguità temporale con l’accertamento dell’illecito”. Nel caso in esame il Tar ha quindi ritenuto che l’adozione del provvedimento sanzionatorio a distanza di oltre due anni e mezzo dall’accertamento ispettivo, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni del necessario impiego di questo ampio lasso di tempo, abbia violato i predetti