Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2023-02-23, n. 202301888
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2023
N. 01888/2023REG.PROV.COLL.
N. 00744/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 744 del 2023, proposto dalla dottoressa M N, rappresentata e difesa dagli avvocati G A e D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G A in Roma, via Guglielmo Pepe n. 37,
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti
la dottoressa Giulia Lupo, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15782/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023, il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il giudizio è suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Premesso che:
- con ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, la dottoressa M N ha impugnato l’esito negativo della prova scritta e la graduatoria definitiva nella parte in cui non la ricomprende nel relativo elenco della procedura concorsuale per la copertura a tempo determinato di n. 1660 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1 , da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia;
- con le censure articolate in primo grado, la ricorrente aveva contestato la valutazione della Commissione che ha ritenuto non corretta la risposta fornita al quesito n. 2 del questionario somministratole, invocando l’attribuzione dell’ulteriore punteggio pari a 1,125 punti, da computare in aggiunta ai 20,25 già assegnati dalla Commissione;
- nel primo grado del giudizio si è costituita l’Amministrazione intimata eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, non notificato ad almeno un controinteressato (contestando le asserite difficoltà nel reperimento dei dati relativi ai controinteressati), e richiedendone nel merito la reiezione.
- il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 15782 del 22 novembre 2022, resa in forma semplificata ha respinto il ricorso, ritenendo inammissibile lo stesso per mancata notifica ad almeno un soggetto controinteressato;
- avverso tale sentenza ha proposto appello la dottoressa M N, lamentandone l’erroneità sotto distinti profili ed adducendo a giustificazione della omessa notifica, la non conoscenza degli indirizzi dei controinteressati;
Considerato che:
- nel termine di decadenza, il ricorso avverso l’impugnata graduatoria (conosciuta per pubblicazione in data 23 settembre 2022), non è stato notificato ad alcun controinteressato utile, come prescritto dall’art. 41, comma 2, c.p.a, dovendosi pienamente condividere quanto affermato dal primo giudice e cioè che il soggetto cui il ricorso di primo grado è stato notificato non era titolare di una posizione giuridica di controinteresse;
- tale conclusione trova conferma nel fatto che in nessun caso, anche in caso di accoglimento del ricorso, il soggetto ritenuto controinteressato dalla odierna appellante avrebbe potuto essere scavalcato in graduatoria dalla stessa interessata;
- né a conclusioni diverse si perviene nel sostenere l’impossibilità di conoscere gli indirizzi dei controinteressati, non risultando che la ricorrente abbia compiuto alcuna attività direttamente volta ad acquisire detta conoscenza, in violazione della regola di ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta per vincere l’ignoranza nella quale versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando;
Ritenuto pertanto che l’appello deve essere rigettato, dovendo trovare conferma la statuizione di inammissibilità dell’impugnativa di primo grado con assorbimento di ogni altra questione di merito;
Ritenuto altresì che le spese del grado possono essere tuttavia interamente compensate sussistendone giusti motivi;