Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-06-07, n. 201702734
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Pubblicato il 07/06/2017
N. 02734/2017REG.PROV.COLL.
N. 04579/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4579 del 2015, proposto da:
Giulio Passami L'Olio s.a.s., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, F P, con domicilio eletto presso lo studio Studio legale Associato Legance in Roma, via San Nicola Da Tolentino, 67;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'avv. S S, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 11255/2014, resa tra le parti, concernente disdetta della concessione demaniale permanente rilasciata per il locale sito in via Monte Giordano 28-29;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il Cons. Daniele Ravenna e uditi per le parti gli avvocati Pacciani, Botto e Rocchi in dichiarata delega di Siracusa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società appellante impugna la sentenza in epigrafe, che ha rigettato il suo ricorso avverso la disdetta di concessione di occupazione permanente di suolo pubblico in via di Monte Giordano, 28, Roma, adottata dal Municipio di “Roma Centro Storico” con la comunicazione in data 13 giugno 2013.
La sentenza appellata, richiamando in via generale i principi e la disciplina regionale, comunale e municipale vigenti in materia di OSP, con particolare riferimento ai Piani di massima occupabilità (PMO), ha affermato non sussistere la lamentata illogicità dell’impugnato atto dell’Amministrazione.
Anche la disparità di trattamento rispetto ai PMO di altre strade, prospettata dalla società ricorrente, non è apparsa evidente, tenuto conto della mancata dimostrazione dell’identità delle situazioni messe a confronto. La sentenza ha altresì respinto la doglianza relativa al vizio istruttorio per l’omessa produzione, da parte dell’Unità organizzativa tecnica (UOT), delle planimetrie riguardanti lo stato delle occupazioni di suolo pubblico, ai fini della la redazione del PMO, sulla considerazione che si tratterebbe di un vizio interno dell’istruttoria, senza esplicite ricadute sulla valutazione dell’interesse pubblico compiuta dal PMO.
La sentenza ha giudicato parimenti infondata la censura di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai cittadini residenti e alle associazioni di categoria, avendo i PMO natura di atti generali e di pianificazione, nei cui confronti – secondo giurisprudenza di questo Consiglio – non si applicano le norme sulla partecipazione procedimentale.
La società appellante, ricordato di essere stata titolare della richiamata OSP in via di Monte Giordano, per mq 19,50, dal 1993 al 31 dicembre 2013, e la sua essenzialità per lo svolgimento della propria attività economica, rappresenta che la disdetta è stata disposta sulla base della delibera del Consiglio municipale n. 28 del 28 dicembre 2012, con la quale è stata approvata la scheda di dettaglio del PMO relativa a via di Monte Giordano. In particolare, dal verbale del 10 maggio 2012 della Commissione tecnica, che aveva previamente approvato la scheda di dettaglio in questione, emerge che tale scheda è stata elaborata sulla scorta dell’ordinanza n. 88/1993, concernente la riorganizzazione della viabilità e della sosta. Tale ordinanza (successivamente corretta con determinazione dirigenziale n. 2432 del 21 novembre 2011) nulla direbbe quanto ai civici 28 e 29.
Ciò premesso, la appellante impugna la decisione di primo grado per i seguenti motivi:
I. 1. Erroneamente la sentenza avrebbe ritenuto che non vi sia illogicità nella redazione della scheda di dettaglio del PMO e che la disdetta sia giustificata in base sia all’ordinanza n. 88/1993 che alla scheda di dettaglio stessa.