Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-03-10, n. 202201709

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-03-10, n. 202201709
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201709
Data del deposito : 10 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2022

N. 01709/2022REG.PROV.COLL.

N. 05944/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5944 del 2021, proposto dalla dottoressa A A F, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Studio Delia E Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino n. 47;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore;
Regione Sicilia, Assessorato alla Salute, in persona del Presiederne pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Raia Daniele Domenico, Maida Chiara, Sardo Vincenzo Antonio, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III n. 00522/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 il Cons. R S;

Viste le difese delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - La studentessa di medicina in epigrafe chiede l’ottemperanza della Regione Sicilia alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 522/2021 del 18 gennaio 2021. La Regione Sicilia si è costituita solo formalmente unitamente al Ministero della Salute.

2 - In particolare, la dott.ssa Aiello agiva in giudizio davanti al TAR del Lazio avverso la graduatoria relativa all’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018/2021 relativamente alla Regione Sicilia. Il ricorso, con sentenza n. 11290/2019, veniva rigettato dal TAR del Lazio. Parte ricorrente agiva in appello, riproponendo la censura sull’errata formulazione dei quesiti innanzi al Consiglio di Stato, che con decreto monocratico n. 3651/2020, successivamente confermato con ordinanza collegiale n. 4585/20, accoglieva la domanda cautelare. La parte ricorrente veniva, quindi, regolarmente immatricolata dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e ammessa con riserva alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018-2021;

3 - All’udienza pubblica del 14 gennaio 2021, la parte ricorrente ribadiva che, con l’accoglimento del motivo sulle domande anche limitatamente ad una sola domanda, avrebbe superato il punteggio dell’ultimo ammesso e ottenuto il bene della vita ambito. Questa Sezione, all’esito della detta udienza pubblica, riscontrando l’erroneità della domanda n. 86 (in linea con il precedente di cui alla sentenza n. 3886/20) e sancendo che il detto quesito non avesse alcuna risposta corretta “essendo da considerare esatte tutte le risposte a), b), c), d), e)”, in riforma della sentenza gravata, accoglieva l’appello ed il ricorso di I grado disponendo l’annullamento della graduatoria regionale del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018/2021, nella parte in cui l’odierna appellante risultava collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso;

4 - Dunque, parte ricorrente, sin dall’accoglimento disposto con il decreto monocratico n. 3651/2020 e quindi fin dal mese di luglio 2020 ha iniziato a frequentare senza interruzione il corso di medicina generale presso la Regione Sicilia. Pertanto alla stessa, come ex lege previsto ed in mancanza di un’espressa indicazione contraria nelle decisioni citate, veniva corrisposta dalla Regione la borsa di frequenza sino al mese di ottobre 2020, quando l’erogazione, riferisce la Difesa della ricorrente, veniva inspiegabilmente interrotta.

5 - La Difesa della ricorrerne riferisce altresì che, con nota trasmessa a mezzo pec il 18 febbraio 2021, notificava alla Regione Sicilia e all’Assessorato della Salute la sentenza sopraindicata, diffidandole a provvedere all'immediato pagamento degli emolumenti previsti dalla partecipazione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per i mesi intercorrenti dal periodo di ottobre 2020 sino al mese di febbraio 2021, ma la suddetta diffida, riferisce ancora la ricorrente, non veniva riscontrata dalle Amministrazioni resistenti, che neppure hanno mai provveduto a riconoscere gli emolumenti spettanti alla ricorrente.

6 - Al riguardo, considera il Collegio che non appaiono evidenti, in mancanza di qualunque loro deduzione, le ragioni per le quali l’Assessorato e la Regione non hanno ancora versato gli emolumenti dovuti alla ricorrente in forza della citata sentenza e in ragione del fatto che la medesima, secondo quanto dichiarato, segue regolarmente il corso fin dalla sua ammissione.

7 - Il ricorso in ottemperanza, in mancanza di puntuali contrarie deduzioni di parte, risulta fondato e deve essere pertanto accolto, mediante la nomina di n commissario ad acta.

8 – Ciò consente al Collegio di non procedere all’esame della domanda della ricorrente, in realtà allo stato formulata solo in termini futuri e quindi ipotetici, di astreinte ex art. 114, comma 4, lettera e), testualmente, “per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato”.

9 - Alla stregua delle pregresse considerazioni, in accoglimento del ricorso in ottemperanza occorre nominare il Prefetto di Palermo quale Commissario ad Acta affinché provveda, in nome ed a spese della Regione Sicilia, a dare esecuzione alla sentenza meglio indicata in epigrafe entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte se anteriore, ovvero dal termine della frequenza del corso da parte dell’interessata, e per l’effetto, previa verifica dell’avvenuta utile frequenza della ricorrente, provveda al pagamento di quanto risulta ad essa ancora spettante.

10 – Occorre altresì procedere alla conseguente condanna, nella misura liquidata in dispositivo, dell’Amministrazione alle spese di giudizio, da distrarre a favore dei difensori anticipatari.

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