Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-02-01, n. 201300625
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Testo completo
N. 00625/2013REG.PROV.COLL.
N. 05329/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sull’istanza, depositata nel ricorso numero di registro generale 5329 del 2009, proposta da
Consorzio per lo sviluppo industriale del sud pontino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. E M, G A P e S A, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Guido D’Arezzo, 18;
contro
Gal.Pi. s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Quattrocchi in Roma, via S. Tommaso d’Aquino, 90;
nei confronti di
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
per
ottenere l’autorizzazione alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie iscritte sul compendio immobiliare acquistato ai sensi dell’art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Vista l’istanza depositata in data 5 giugno 2012;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Cinti per delega dell’avv. Pugliese e l’avv. Clarizia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il curatore del fallimento della GAL.PI Elettronica ha impugnato, innanzi il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, la deliberazione n. 74 del 17 luglio 2008 del Consiglio d’amministrazione del Consorzio per lo sviluppo industriale del sud pontino con la quale è stato disposto il “riacquisto”, nell’esercizio del potere conferito dall’articolo 63 ( Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale )della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ( Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ), di un compendio immobiliare costituito da un suolo e da un soprastante stabilimento industriale, sul presupposto della convenienza economica e funzionale dell’operazione, non comportante oneri per il consorzio in quanto i contributi erogati dalla società per l’imprenditoria giovanile s.p.a. (cui è succeduta l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a.) risultavano di ammontare superiore al valore del compendio stimato dal perito nominato ai sensi del detto articolo 63 dal