Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-05-07, n. 201502317

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-05-07, n. 201502317
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502317
Data del deposito : 7 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04387/2013 REG.RIC.

N. 02317/2015REG.PROV.COLL.

N. 04387/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4387 del 2013, proposto da:
Societa' Grr - Gestioni Ristoranti Romani A R.L., rappresentato e difeso dagli avv. A P, A P, con domicilio eletto presso A P in Roma, Via Oslavia N.12;

contro

Roma Capitale, rappresentato e difeso per legge dagli avv. N S, U G, domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove N.21;
Regione Lazio, Provincia di Roma;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 09907/2012, resa tra le parti, concernente approvazione del nuovo piano regolatore del comune di roma


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2015 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati A P e Antonio Graziosi in dichiarata sostituzione dell'avvocato N S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il gravame in trattazione la Società G.R.R. – Gestioni Ristoranti Romani a r.l. ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio, sez. II bis, n. 9907 del 29-11-2012, con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto per l’annullamento della delibera del C.C. di Roma n. 18 del 12-2-2008, di approvazione del nuovo PRG, in uno agli atti ad essa presupposti.

Con memoria del 27 febbraio 2015, in vista della trattazione del merito dell’appello, la prefata società ha depositato memoria, nella quale ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere fin dal giudizio di primo grado ed , in subordine, l’accoglimento dell’appello.

Ha , invero, rappresentato, discutendosi essenzialmente della mancata attribuzione da parte del nuovo Piano della compensazione edificatoria su terreni già destinati ad espansione edificatoria E1 alla località Casal Giudeo ma degradati a destinazione agricola, che, nel corso della vicenda giudiziaria , l’Assemblea Capitolina , con deliberazione n. 20 del 9/10 aprile 2013 aveva “riconosciuto (anche) alla ricorrente Società GRR l’intera compensazione in precedenza negata”.

Dopo aver precisato che tale delibera era stata avviata a procedimento di autotutela nell’ottobre 2013 (senza, peraltro, che alcun provvedimento di secondo grado fosse stato mai adottato), sottolineava che, nel mese di ottobre 2014 era “stata adottata una proposta di deliberazione che valida e conferma quella delibera del 2013, abbandonata così ogni ipotesi di autotutela”.

Concludeva, pertanto, per la cessazione della materia del contendere, evidenziando che “qui la pretesa della Soc. GRR ( con attribuzione dell’intera compensazione edificatoria spettantele) è stata pienamente soddisfatta”.

Dal canto suo, la difesa di Roma Capitale confermava l’avvenuta adozione degli atti sopra richiamati da parte dell’ente pubblico.

Precisava, in particolare, che con la deliberazione n. 20/2013 erano stati riconosciuti alla Società G.R.R.-Gestione Ristoranti Romani diritti edificatori pari a mc. 59.992. Successivamente all’avvio del procedimento di autotutela, la suddetta società aveva presentato memoria chiedendo la convalida della deliberazione e manifestando, così, il proprio interesse rispetto al beneficio della compensazione edificatoria.

Aggiungeva che, dopo l’acquisizione dei pareri dei competenti Municipi (adempimento necessario alla convalescenza della prima deliberazione, in quanto in un primo tempo omesso), l’Amministrazione, con la proposta n. 205 (D.l. G.C. del 1° dicembre 2014 n. 100), aveva controdedotto “riconoscendo, tra l’altro, alla società GRR diritti edificatori per mc. 49.993,6 e ritenendo concluso il procedimento di autotutela avviato rispetto alla delibera n. 20/2013”, specificando, altresì, che l’efficacia del riconoscimento dei diritti edificatori era subordinata alla rinuncia dei ricorsi presentati.

Ciò posto, osserva la Sezione che non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere , atteso che l’art. 34, comma 5 del c.p.a., la contempla nel caso in cui “la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta”.

Orbene, nella vicenda in esame la prefata “piena” soddisfazione non vi è stata , considerato che , rispetto al riconoscimento di diritti edificatori per mc. 59.992 contenuto nella delibera n. 20/2013, la successiva determinazione, conclusiva del procedimento di autotutela, ne riconosce una misura inferiore, per mc. 49.993,6.

Peraltro, parte ricorrente, con la citata memoria del 27 febbraio 2015, ben conoscendo i contenuti delle prefate deliberazioni, ha dimostrato di ritenere soddisfatta comunque la propria posizione giuridico-soggettiva ( sia pure entro ambiti ridotti rispetto all’originaria pretesa) e, dunque, non più utile alla sua salvaguardia la decisione nel merito della controversia, in considerazione dei contenuti delle determinazioni di riconoscimento della compensazione edificatoria medio tempore assunte dall’ente locale.

Tale circostanza determina, a giudizio della Sezione, l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, della quale consegue la declaratoria.

La peculiarità della controversia e l’esito della lite giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.


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