Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-22, n. 202403627
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Testo completo
Pubblicato il 22/04/2024
N. 03627/2024REG.PROV.COLL.
N. 03163/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3163 del 2023, proposto dalla società Allstar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Montini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Guido Fiorentino in Roma, via Tibullo 10;
la Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, lungotevere Raffaello Sanzio 5;
nei confronti
dell’Istituto comprensivo statale “Giorgio Perlasca” e dell’Istituto comprensivo Statale “Andrea Costa”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza T.a.r. Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, 14 ottobre 2022 n.784, che ha respinto il ricorso n. 423/2018 R.G. proposto per l’annullamento:
a) della deliberazione 20 febbraio 2018 n. GC-2018-71 e prot. gen. n. PG-2018-24604, pubblicata all’albo pretorio fino al 7 marzo successivo, con la quale la Giunta comunale di Ferrara ha approvato, ai fini della prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza da gioco d’azzardo lecito, la “ individuazione dei luoghi sensibili ai sensi della legge regionale n. 5/2013 e deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna n. 831/2017 ”;
b) della deliberazione 12 giugno 2017 n.831, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione – BUR 16 giugno 2017 n.165, con la quale la Giunta regionale dell’Emilia Romagna ha approvato le “ Modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito ”;
e di ogni atto e provvedimento presupposto e conseguente;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ferrara, della Regione Emilia Romagna e degli istituti scolastici suindicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente appellante gestisce due sale giochi dedicate al gioco d’azzardo lecito, che si trovano a Ferrara, rispettivamente in via Bologna 138 e in piazza della Repubblica 4 (appello, p. 2, fatti pacifici in causa), e contesta gli atti di cui meglio in epigrafe, dai quali deriverebbe in ultima analisi per essa la necessità di chiudere o delocalizzare entro un termine le sale stesse perché situate a distanza non consentita da luoghi cd. sensibili in base alla normativa che subito si illustra.
2. Ai sensi dell’art. 6 comma 2 bis della l.r. Emilia Romagna 4 luglio 2013 n.5, così come inserito dall’art. 48 della l.r. 28 ottobre 2016 n.18, in quella Regione l’esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse è stato vietato “ in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori ”, introducendo il cd. distanziometro in materia.
3. Ai sensi dell’art. 48 comma 5 della citata l.r. 18/2016, “ L'applicazione del comma 2- bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative ”.
4. Di conseguenza, con il regolamento approvato con la delibera 12 giugno 2017 n.831 di cui in epigrafe, la Giunta regionale ha attuato tale disposizione e in sintesi ha vincolato i Comuni ad eseguire una mappatura del proprio territorio, a individuare in questo modo i luoghi sensibili e le sale giochi e scommesse ivi presenti e a disporre la delocalizzazione ovvero la chiusura degli esercizi a distanza irregolare.
5. Conformemente a queste norme, il Comune di Ferrara, con la deliberazione della Giunta 20 febbraio 2018 n.71 di cui in epigrafe (doc. 1 in I grado ricorrente appellante) ha approvato formalmente la “ individuazione dei luoghi sensibili ”, ma in realtà, come si ricava a semplice esame della planimetria allegata come parte sostanziale della delibera, ha individuato anche le sale gioco e scommesse attive sul proprio territorio e delimitato le zone circostanti ai luoghi sensibili nelle quali esse non possono operare.
6. Per fatto pacifico in causa, le sale gioco e scommesse gestite dalla ricorrente appellante rientrano fra gli esercizi a distanza irregolare rispetto ai due istituti scolastici di cui in epigrafe.
7. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso proposto dalla società contro questi atti; in sintesi e in ordine logico, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di legge regionale sopra indicate, e di conseguenza ha ritenuto legittimo quanto disposto dal regolamento regionale e dall’atto del Comune ad esso consequenziale.
8. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello che contiene sei motivi, di riproposizione dei motivi dedotti in I grado e di critica alla sentenza impugnata per non averli accolti, il tutto così come segue.
8.1 Con il primo di essi, alle pp. 3-7 dell’atto, riferito al regolamento regionale 831/2017, ne ha sostenuto l’illegittimità con riferimento alla citata norma dell’art. 48 comma 5 della l.r. 18/2016. Ad avviso della ricorrente appellante, il regolamento regionale stesso avrebbe ecceduto i limiti della presunta “ delega ” operata dalla legge regionale (appello, p. 5 § 3 quarto rigo) perché invece di prevedere semplici modalità attuative della legge stessa avrebbe “illegittimamente introdotto ex novo poteri conformativi, cautelari e sanzionatori di particolare gravosità ” (appello, p. 5 in fine). In subordine, qualora si ritenessero questi contenuti del regolamento conformi alla norma di legge regionale che lo prevede, deduce l’illegittimità costituzionale della norma in questione sotto il profilo della violazione del principio di legalità di cui agli artt. 23 e 97 Cost, in quanto prevedrebbe una “ delega in bianco ” (appello, p. 6 § 3 sesto rigo).
8.2 Con il secondo motivo, alle pp. 7-10 dell’atto, riferito al regolamento regionale 831/2017 e alla delibera della Giunta comunale, deduce violazione della l.r. 24 marzo 2000 n.20 e, con riguardo alla delibera del Comune, dell’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, e sostiene che la competenza ad attuare la legge e a individuare i luoghi sensibili sarebbe stata non della Giunta, ma del Consiglio, trattandosi di atto pianificatorio da approvare con la procedura dei piani urbanistici, ovvero previa adozione e pubblicità della delibera adottata per consentire di formularvi osservazioni.
8.3 Con il terzo motivo, alle pp. 10-21 dell’atto, sempre riferito al regolamento regionale 831/2017, ripropone la questione di legittimità costituzionale della norma di legge regionale sopra citata, sul presupposto che essa produrrebbe un effetto espulsivo delle