Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-06-23, n. 202306215
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Testo completo
Pubblicato il 23/06/2023
N. 06215/2023REG.PROV.COLL.
N. 09606/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9606 del 2022, proposto dalla Società Fuel Top S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L N in Roma, via Girolamo Da Carpi, n. 6,
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 3166/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023, il Cons. E F e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La Società Fuel Top S.r.l. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, il parere contrario espresso dal Comando Vigili del Fuoco di Avellino in data 21 marzo 2022, con prot. n. 7299, in ordine alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti liquidi e metano in località Serroni s.n.c. (lungo S.P. 70) del Comune di Avellino (su area ricadente nel N.C.T. al foglio 9, p.lle 828 - 830), nonché i relativi atti presupposti e collegati, compresi quelli emessi dal Comune di Avellino.
1.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, deduceva la ricorrente di essere proprietaria del predetto terreno sito nel Comune di Avellino (ricadente, secondo il PUC approvato con d.P.G.P. n. 1/2008, in « zona F per servizi di interesse generale », con destinazione d’uso in parte in area « Parcheggi d’interscambio », in parte « Viabilità » ed in parte « Verde pubblico ») e di aver richiesto all’Amministrazione comunale, con istanza presentata in data 11 dicembre 2021, il rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione petrolifera per la realizzazione, sul medesimo terreno, di un impianto per la distribuzione di carburanti per autotrazione liquidi e gassosi (metano).
Trasmessa, tuttavia, la pratica dal Comune al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino per l’acquisizione del parere di conformità antincendio, questo era stato espresso, con l’impugnata nota prot. n. 7299 del 21 marzo 2022, in senso negativo.
1.2. Va sin d’ora evidenziato che le ragioni sottese al suddetto parere sono così enucleabili:
- dalle certificazioni rilasciate dal Comune di Avellino (aventi prot. n. 2021/33411 del 30 aprile 2021 e 2022/12365 del 15 febbraio 2022) non risulta attestata la integrale rispondenza ai requisiti previsti dalla lett. a ) dell’art. 4 del D.M. Interno del 24 maggio 2002 (“ Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione ”), laddove in particolare prevede che l’impianto di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non può sorgere “ nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici (piano regolare generale o programma di fabbricazione, n.d.e. ) , all’interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, quando nell’uno e nell’altro caso, la densità media dell’edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi dell’impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell’allegato al presente decreto, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato ”;
- il Comune di Avellino, tra l’altro, ha rappresentato, con nota prot. n. 20354/2022 dell’11 marzo 2022, trasmessa in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata con nota prot. n. 5973 del 9 marzo 2022, che presso l’area oggetto di valutazione sono attualmente consentiti esclusivamente “ interventi di manutenzione ordinaria ”, “ interventi di manutenzione straordinaria ” e “ interventi di restauro e di risanamento conservativo ”, laddove il progetto in esame, così come indicato nella comunicazione del Comune di Avellino prot. n. 0004743/2022 del 20 gennaio 2022, risulta riferito a lavori da enumerare tra gli “ interventi di nuova costruzione ”: la nota precisa tuttavia, in ordine a tale aspetto, che, trattandosi di condizioni di inidoneità dell’area al di fuori dei casi previsti dall’art. 4, comma 1, lett. a ), b ) e c ) del D.M. Interno del 24 maggio 2002, si rimette alle competenze del Comune di Avellino “ ogni ulteriore valutazione e determinazione, in merito alla possibilità di far sorgere l’impianto di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione in parola nell’area prescelta ”;
- la suindicata nota del Comune di Avellino, prot. n. 20354/2022 dell’11 marzo 2022 precisa che:
- “ l’area oggetto dell’ubicazione dell’impianto di distribuzione metano e carburanti liquidi ricade all’interno del centro abitato come perimetrato ai sensi dell’art. 17 L. 765/1967… ”;
- “ sull’area, essendo decaduti i vincoli preordinati, le attività edilizie previste ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) del DPR 380/2001 sono consentite come di seguito riportate (comuni sprovvisti di strumenti urbanistici per l’area di specie): 1. Salvi più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004, n.d.e. ) , nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell’articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse ”.
La nota impugnata si conclude con il rilievo secondo cui “ per quanto sopra, non risulta attestata la integrale rispondenza dell’area prescelta per l’installazione dell’impianto ai requisiti previsti dall’art. 4 comma 1. del richiamato D.M. Interno 24/05/2002 ”.
2. Con l’appellata sentenza n. 3166 del 24 novembre 2022, il T.A.R. adito ha respinto il ricorso.
2.1. Premesso che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a ) del D.M. Interno del 24 maggio 2002, l’impianto di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non può sorgere “ nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all’interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, quando nell’uno e nell’altro caso, la densità media dell’edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi dell’impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell’allegato al presente decreto, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato ”, ha evidenziato il giudice di primo grado che “ di detto requisito (…) non è stata documentata la rispondenza tramite le diverse attestazioni rilasciate dal Comune - ai sensi e per gli effetti dell’art. 4. comma 4. del D.M. Interno 24/05/2002 - e, quindi, non è stato documentato il rispetto della normativa di prevenzione incendi ”.
2.1. Ha altresì osservato il T.A.R. che “ il Comune di Avellino, tra l’altro, ha rappresentato, con nota prot. n° 20354/2022 dell’11/03/2022, che presso l’area oggetto di valutazione sono attualmente consentiti esclusivamente “interventi di manutenzione ordinaria (lettera a. comma 1. dell’art. 3 del DPR 380/2001)”, “interventi di manutenzione straordinaria (lettera b. comma 1. dell’art. 3 del medesimo decreto)” e “interventi di restauro e di risanamento conservativo (lettera c. comma 1. dell’art. 3 del medesimo decreto)” ”, laddove “ il progetto in esame risulta riferito a lavori da enumerare tra gli “interventi di nuova costruzione” di cui alla lettera e. comma 1. dell’art. 3 del DPR 380/2001 ”, e che “ dalla certificazione rilasciata dal Comune di Avellino, avente prot. n° 2021/33411 del 30/04/2021, risulta che l’area individuata per l’installazione dell’impianto in questione ricade in parte in Zona per “Verde Pubblico”, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 4 comma 1. lettera c. del D.M. Interno 24/05/2002, a mente del quale: “Gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non possono sorgere nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico” ”.
2.2. Ha evidenziato ancora il T.A.R. che “