Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2020-01-29, n. 202000248

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2020-01-29, n. 202000248
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000248
Data del deposito : 29 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="a29ab053-be3f-56fb-9c09-a2f5a26c95da" href="/decisions/itcs34ooqd7zsi3sc3">N. 01773/2019</a> AFFARE

Numero 00248/2020 e data 29/01/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 16 gennaio 2020


NUMERO AFFARE 01773/2019

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 12582 del 18 dicembre 2019, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere A P.


PREMESSO E CONSIDERATO.

1. Con nota del 18 dicembre 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso al Consiglio di Stato, per l’espressione del parere previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, lo schema di regolamento indicato in oggetto.

2. Lo schema di decreto è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dal verbale del parere espresso sullo schema dalla Cabina di regia del Terzo settore, dalla relazione concernente l’analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

3. Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo del codice del Terzo settore, il quale demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, il compito di definire, con decreto da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, sentita la Cabina di regia di quell’articolo 97 del medesimo codice, i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio, da parte degli enti del Terzo settore (le associazioni e le fondazioni, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative e le società di mutuo soccorso), di attività diverse da quelle di interesse generale.

4. L’intervento trova dunque il suo fondamento nel codice del Terzo settore, recante un riordino complessivo della preesistente normativa in materia, “secondo un modello economico tripolare, nel quale sono presenti lo Stato, il mercato e il Terzo settore, nella prospettiva del superamento della dicotomia tra l’agire privato e l’agire pubblico, a favore del concetto, di origine costituzionale (articolo 118, comma 4) di attività di interesse generale” (cfr. AIR). In particolare, l’articolo 5 del predetto codice contiene l’elenco delle attività di interesse generale esercitabili in via esclusiva o principale da parte degli enti del Terzo settore, mentre l’articolo 6 prevede la possibilità per i predetti enti di esercitare “ attività diverse ” da quelle di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle predette “ attività di interesse generale ”, secondo criteri e limiti da definirsi con il decreto in oggetto.

Sempre secondo quanto rappresentato dall’Amministrazione, il regolamento in esame “costituisce magna pars dell’attuazione della riforma” e

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