Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-10-12, n. 202106854

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-10-12, n. 202106854
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106854
Data del deposito : 12 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2021

N. 06854/2021REG.PROV.COLL.

N. 07307/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7307 del 2020, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Lazzaretti, Carmelo Mendolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2021 il Cons. Raffaello Sestini e dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La questione oggetto del contenzioso in esame riguarda la reiezione, in primo grado, del ricorso avverso il diniego opposto alla richiesta di riconoscimento come ente morale proposta dall’-OMISSIS-. Tale -OMISSIS-, si fonda “ -OMISSIS- ” (cfr. -OMISSIS-). Ai sensi dello Statuto, inoltre, l'adesione all'-OMISSIS- comporta l'-OMISSIS-, in base alla quale il principio fondamentale del -OMISSIS- è “ -OMISSIS- ”. L'-OMISSIS- aveva operato inizialmente come rappresentante in Italia di “-OMISSIS-" e di "-OMISSIS-”, -OMISSIS- alla quale, con Decreto del Ministro dell'Interno -OMISSIS-, erano stati riconosciuti i diritti civili sul territorio nazionale. Precedentemente, con D.M. -OMISSIS- i -OMISSIS- dell'-OMISSIS- -OMISSIS- erano stati ammessi al fondo di previdenza per -OMISSIS- e per i -OMISSIS- delle -OMISSIS-.

2. In data -OMISSIS-, l'-OMISSIS- presentava alla Prefettura -OMISSIS- istanza di riconoscimento giuridico come ente morale, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 1159 del 1929 e dell'art. 10 R.D. n. 289 del 1930, allegando la documentazione richiesta per legge. La Prefettura -OMISSIS- trasmetteva l'istanza di riconoscimento al Ministero dell'Interno, che richiedeva un'integrazione documentale a cui l’-OMISSIS- dava seguito consegnando i documenti richiesti. Al contempo, la medesima Prefettura aveva segnalato alcune criticità relative allo Statuto, suggerendo altresì le relative modifiche, che la ricorrente provvedeva ad apportare.

3. A seguito di una ulteriore richiesta di documentazione integrativa il Ministero dell'Interno, con nota -OMISSIS-, comunicava all'-OMISSIS- che dallo statuto emergevano criticità che ostavano all'accoglimento dell'istanza. Il Ministero, poi, investiva della questione la Prima Sezione del Consiglio di Stato, la quale, con parere -OMISSIS-, esprimeva parere contrario al richiesto riconoscimento in quanto “ non sussistono al momento i presupposti acché l’-OMISSIS- richiedente possa essere eretta in ente morale quale -OMISSIS-”. Il Ministero si conformava alla predetta valutazione e rigettava l’istanza di riconoscimento, richiamando il parere a motivazione del proprio provvedimento.

4. -OMISSIS- proponeva ricorso al TAR Lazio lamentando i vizi di violazione di legge in relazione a molteplici profili e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, censure che vengono ora riproposte in appello a seguito del rigetto del ricorso in primo grado.

5. Il TAR, infatti, con l’appellata sentenza ha ritenuto non dirimente la dedotta violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 alla luce del fatto che, ai sensi dell’art. 21 octies della stessa legge, la partecipazione della ricorrente non avrebbe mutato in alcun modo il risultato del provvedimento di rigetto. Nel caso di specie si tratterebbe, quindi, al più di una mera irregolarità e non di una causa di annullabilità, in quanto, sulla scorta dei precisi rilievi mossi dal Consiglio di Stato nel parere citato, il contenuto sostanziale del provvedimento non avrebbe potuto essere di segno diverso rispetto a quello concretamente adottato.

5.1 - Quanto alla violazione di legge ed al vizio di motivazione che sarebbero conseguiti alla intervenuta abrogazione della previsione del parere obbligatorio del Consiglio di Stato, dovendo pertanto l’Amministrazione motivare sia la necessità della richiesta del parere, sia le ragioni del suo accoglimento, il TAR ha poi ritenuto che l’art. 2 della legge n. 1159 del 1929 costituisca una norma speciale, non intaccata dall’art. 17 comma 26, della legge n. 127/97 che ha reso facoltativi in via generale i pareri del consiglio di stato. Una tale previsione di legge sarebbe, infatti, da ritenersi di carattere speciale, e dunque non incisa dall’art. 17 della