Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-06-03, n. 202104257

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-06-03, n. 202104257
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104257
Data del deposito : 3 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2021

N. 04257/2021REG.PROV.COLL.

N. 07026/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7026 del 2020, proposto da
E R R Architecture, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa con G P &
Partners Architettura s.r.l., Martines Filippo Mari, Schiraldi Cinzia, Lamoreux &
Ricciotti Ingegnerie, Milan Ingegneria s.r.l., La Face s.r.l., Gpa s.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via Caroncini, n. 6;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, e Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Proger s.p.a., Studio Valle Progettazioni s.r.l. a socio unico e Manes-Tifs s.p.a., non costituite in giudizio;


ABDR

Architetti Associati s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Udine, n. 6;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima, 27 aprile 2020, n. 4219, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e di Abdr Architetti Associati s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, d. l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70/2020, e richiamato dall’art. 25 d. l. n. 137, convertito in l. 176/2020, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e) d.l. 44/2021, il consigliere Angela Rotondano, sentiti in collegamento da remoto gli avvocati Contardi e Annoni e dato per presente, pure ai sensi delle citate disposizioni, l’avvocato dello Stato Davide Di Giorgio, che ha depositato note di passaggio in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria la

EURL

Rudy Ricciotti Architecture (di seguito E R o r.t.i. E R) ha partecipato al concorso di progettazione a grado unico ex art. 152 e ss. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, indetto, con bando spedito per la pubblicazione sulla G.U.C.E. il 19 aprile 2018, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e Sardegna (di seguito il Provveditorato) “per la realizzazione di un nuovo edificio che dovrà ospitare la nuova sede unica dell’Istat, presso il comprensorio dello SDO in Pietralata, Roma”, avente ad oggetto l’acquisizione di un progetto preliminare dell’opera, per un importo stimato di € 82,984.905,00, inclusi oneri della sicurezza.

1.1. Alla gara ha partecipato anche il costituendo RTI tra la

ABDR

Architetti Associati s.r.l. in qualità di mandataria e le mandanti Proger s.p.a., Manens Tifs s.p.a. e Studio Valle Progettazione (di seguito ABDR o r.t.i. Abdr) che, all’esito della valutazione dei progetti presentati, ha conseguito un punteggio complessivo di 96 punti, precedendo il r.t.i. E R che ha ottenuto 90 punti.

1.1. Con provvedimento del 9 agosto 2019 l’amministrazione appaltante ha aggiudicato definitivamente il concorso di progettazione al r.t.i. ABDR.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo per il Lazio la E R, nella qualità sopra indicata, ha impugnato la predetta aggiudicazione, tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione di gara - in particolare, i verbali delle sedute del 23 ottobre 2018, 11 gennaio 2019, 12 marzo 2019 e 22 marzo 2019 nelle quali la commissione di gara aveva proceduto all'esame dei plichi pervenuti, verificato la presenza degli elaborati progettuali richiesti dal Bando e, al termine delle sedute riservate, reso noto l'abbinamento tra il codice alfanumerico ed il nominativo dei partecipanti al concorso di progettazione - nonché il bando di gara e il disciplinare di concorso.

Ha chiesto altresì il risarcimento dei danni subiti in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente monetario.

2.1. Con tre motivi di censura il r.t.i. ricorrente ha lamentato: 1) la violazione del termine di iscrizione alla procedura di gara, asserendo che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe presentato tardivamente istanza di partecipazione; 2) la violazione del principio di anonimato perché sul plico di offerta dell’aggiudicataria non sarebbe stato apposto il codice alfanumerico attribuito in sede di iscrizione in sostituzione dei propri dati identificativi, a differenza delle buste di tutti gli altri partecipanti; 3) la non genuinità delle firme del legale rappresentante di una delle società mandanti del raggruppamento aggiudicatario in ragione dell’ asserita difformità grafica delle sottoscrizioni apposte.

3. L’adito Tribunale, nella resistenza dell’amministrazione appaltante e dell’aggiudicataria, con la sentenza segnata in epigrafe ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le doglianze, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso la sentenza la E R, nella qualità segnata in epigrafe, ha proposto appello e ne ha chiesto la riforma alla stregua di tre motivi di impugnazione con cui ha sostanzialmente riproposto le doglianze formulate con il ricorso di primo grado, a suo avviso malamente apprezzate, superficialmente esaminate ed ingiustamente respinte con motivazione approssimativa e lacunosa.

4.1. Si sono costituiti in resistenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito “il Ministero” o “MIT” ) e il Provveditorato, insistendo per il rigetto del gravame.

4.2. Si è costituita in giudizio anche l’aggiudicataria ABDR, che ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità del ricorso in appello per tardività della notifica e comunque ne ha argomentato diffusamente l’infondatezza del merito, domandandone la reiezione.

4.3. Con ordinanza n. 5951 del 9 ottobre 2020 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che “non sussistono, prima facie , elementi di fumus boni iuris tali da prevalere su esigenze di interesse pubblico alla sollecita esecuzione del contratto, che appaiono prevalenti nella comparazione degli opposti interessi” .

4.4. In vista dell’udienza di merito le parti hanno affidato al deposito di memorie e repliche l’illustrazione delle rispettive tesi difensive. In particolare l’appellante in data 9 aprile 2021 ha depositato formale dichiarazione di proposizione di incidente di falso ai sensi dell’art. 77 Cod. proc. amm. quanto all’istanza di partecipazione al concorso e alla richiesta di iscrizione dell’aggiudicataria e ai verbali della commissione di gara del 23 ottobre 2018 e del 12 marzo 2019, nonché al verbale di accesso agli atti effettuato dalla ABDR il 29 ottobre 2019, chiedendo al Collegio, ove ritenga necessario un giudizio di merito relativo al predetto incidente di falso e non ritenga di poter decidere indipendentemente da tali atti, di assegnarle il termine per l’introduzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario. Anche su tale istanza l’aggiudicataria appellata ha puntualmente svolto le proprie difese.

4.4. All’udienza del 20 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. E’ oggetto di appello la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, segnata in epigrafe che ha respinto il ricorso proposto in primo grado dal r.t.i. E R, secondo classificato nel concorso di progettazione bandito per la realizzazione dell’edificio da destinare a nuova sede unica dell’Istat, avverso l’aggiudicazione al r.t.i. ABDR.

Con tre motivi di gravame l’appellante ripropone le censure sollevate in primo grado concernenti la dedotta tardività della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara dell’aggiudicataria, la violazione e falsa applicazione del principio dell’anonimato in ragione dell’omessa indicazione del codice alfanumerico sul plico da parte del r.t.i. ABDR, l’apposizione di una sottoscrizione non autografa del legale rappresentante della società mandante Manes-TFS.

In particolare:

a) con il primo motivo la sentenza è censurata per aver ritenuto che da un lato il termine di presentazione della richiesta di partecipazione, fissato dalla Stazione appaltante al 1 luglio 2018 come da avviso di rettifica pubblicato sul sito del MIT, non fosse perentorio, in assenza di tale indicazione nelle successive rettifiche, dall’altro lato che nell’ambito di una gara la fissazione di un termine ultimo per la ricezione delle offerte è posto a tutela dell’interesse pubblico, relativamente al rispetto della par condicio tra i concorrenti, sì che non sarebbe in definitiva ravvisabile “una simile esigenza quanto al termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso” , non essendovi in tale fase alcuna selezione tra i partecipanti e risultando l’interesse perseguito legato esclusivamente a esigenze organizzative dell’amministrazione;

b) con un secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi di anonimato, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, di trasparenza e par condicio nelle pubbliche gare, nonché il vizio di eccesso di potere, per irragionevolezza, difetto di istruttoria e sviamento;
ciò in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, secondo cui il codice alfanumerico era effettivamente apposto sul retro del plico consegnato da ABDR e correttamente riportato nelle operazioni per l’identificazione dei partecipanti e se ne era distaccato solo in un momento successivo” (ciò desumendo dal fatto che, a seguito di ulteriore accesso agli atti richiesto dalla controinteressata, il relativo verbale (del 29 ottobre 2019) aveva dato atto della circostanza che, nel visionare le buste presentate dall’aggiudicatario, veniva rinvenuto un bigliettino contenente il codice alfanumerico presentato dall’impresa ABDR), proprio il rinvenimento del bigliettino all’interno della busta non consentiva di ritenere la sicura apposizione dello stesso sulla busta esterna del plico contenente gli elaborati progettuali e comunque detto ritrovamento era successivo all’accesso agli atti effettuato dall’appellante, come risultava dal relativo verbale che non menzionava affatto siffatta circostanza (sicché sarebbe stato oltretutto necessario convocare nuovamente la commissione di gara per esaminare la busta contenente gli elaborati progettuali, anche in contraddittorio);

c) con il terzo motivo di gravame si deduce l’erroneo rigetto del terzo motivo di ricorso di primo grado relativo alla sottoscrizione non autografa del legale rappresentante della Manes Tfs s.p.a., mandante del raggruppamento aggiudicatario (rigetto motivato sul rilievo che lo strumento atto a contestare la veridicità delle firme apposte sui documenti di offerta sarebbe stato quello della querela di falso), laddove i documenti di offerta non costituiscono atto pubblico, ma mere scritture private che possono essere disconosciute dagli altri concorrenti, tanto più quando vi è, come nella specie, una manifesta difformità grafica (così che sul punto la commissione prima e il Tribunale poi avrebbero dovuto disporre una consulenza tecnica grafologica).

6. Così sintetizzati i motivi di appello proposti, deve essere in limine esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso in appello sollevata dalla appellata

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