Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-11, n. 202300355
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Testo completo
Pubblicato il 11/01/2023
N. 00355/2023REG.PROV.COLL.
N. 09468/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9468 del 2015, proposto dall’impresa -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato B A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, via Cosseria n. 2;
contro
Comune di Acquaviva delle Fonti, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G M G in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
Regione Puglia, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso la Delegazione in Roma della Regione Puglia in via Barberini, 36;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acquaviva delle Fonti e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 novembre 2022 il Cons. Raffaello Sestini;
Vista l'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato A B e uditi per le parti gli avvocati F L ed Elena Cafaro, su delega dell’avvocato B A P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La Società appellante è proprietaria di un’area sita in Acquaviva delle Fonti (BA), distinta in catasto al foglio di mappa n.42, p.lle n. 179 e 195, tipizzata dal previgente PdF nel seguente modo: “ Zona C3 espansione Estensiva Residenziale”, parte “Strada di Piano ”.
2 - Con Deliberazione n. 17 del 21.07.2001 il Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti adottava, ai sensi della L.R. Puglia n. 56/1980, il nuovo PRG. Con Deliberazione n. 141 del 14.02.2006 la Giunta Regionale Pugliese, in ragione delle determinazioni assunte dal CUR, approvava il PRG del Comune di Acquaviva delle Fonti con l’introduzione negli atti e grafici del PRG stesso delle prescrizioni e modifiche riportate nella Relazione-Parere del CUR, che poneva la seguente condizione: “ vengano individuati e definiti per le nuove zone urbane, nel rispetto dell’art. 15 della L. R. n. 6/1979, i comparti di perequazione senza modifiche alla zonizzazione del PRG;per ciascuno di essi dovrà essere indicato l’indice di fabbricabilità territoriale di comparto ”. La Regione Puglia non richiedeva al Comune di Acquaviva delle Fonti alcuna modifica alle aree già urbane classificate “B” e “Cu”. Con Deliberazione n. 35 del 5.06.2008 il Consiglio Comunale approvava le determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche complessive introdotte dalla Regione Puglia con la Delibera di G. R. n. 141/2006, richiamando la L.R. Puglia n. 20/2001 sulla perequazione urbanistica.
3 – Secondo la ricorrente, a seguito dell’adozione della Deliberazione di C.C. n. 35/2008, il suolo di sua proprietà, già ricompreso in un un’area urbana ed avente destinazione urbanistica “Cu2”, inserito nel comparto edificatorio “03” ex art. 15 della L. R. Puglia n. 6/1979, veniva inserito, in contrasto con le prescrizioni regionali, in un c.d. “ comparto di perequazione ”, con riduzione dell’indice di fabbricabilità territoriale IFT da 2mc/mq a 1,14mc/mq. Tale notevole riduzione sarebbe stata dovuta alla circostanza che le aree di sua proprietà classificate “Cu2” diventavano aree c.d. di “atterraggio” di diritti edificatori di aree rientranti nella “ zona di rispetto cimiteriale ”, zona inedificabile ex lege .
4 - A seguito dell’approvazione del PRG l’appellante otteneva un certificato di destinazione urbanistica datato 14 luglio 2011 dal quale risultava che la destinazione impressa dal P.R.G., approvato con deliberazione di G.R. Pugliese n. 805 del 03.05.2011, era la seguente: “ parte zona omogenea Cu2”, “parte S4 per parcheggi di urbanizzazione secondaria e parte strada di piano ”, e che l’area era stata inclusa nel comparto n. 11. L’inserimento nel nuovo comparto n. 11 comportava però che l’IFT non era più 2 mc/mq, né 1,87 mc/mq, bensì 1,14 mc/mq.
5 - La -OMISSIS- chiedeva l’annullamento dei predetti atti, ma il TAR respingeva il ricorso con la sentenza segnata in epigrafe.
6 – La società pertanto proponeva appello avverso la predetta sentenza. Si costituivano in giudizio sia la Regione Puglia che il Comune di Acquaviva delle Fonti. Con Ordinanze Presidenziali Interlocutorie -OMISSIS-veniva chiesta alla parte appellante la dichiarazione di permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio, dichiarazione che la -OMISSIS-forniva con atto depositato in data 12 gennaio 2022.
7 – Con l’appello vengono dedotti i seguenti motivi, riferiti al mancato accoglimento dei corrispondenti motivi dedotti con il ricorso di primo grado.
7.1 - Con il primo motivo di ricorso in primo grado la -OMISSIS-s.r.l. aveva dedotto l’illegittimità del PRG per violazione dell’art. 23 della L. n. 1150/1942, dell’art. 870 del Cod. Civ. e dell’art. 15 della L.R. Puglia n. 6/1979.
Il TAR ha respinto il motivo di ricorso statuendo che “ la previsione nel PRG di comparti perequativi trova comunque fondamento nell’art. 15 della l.r. 6/79 ”. Secondo la società appellante la sentenza sarebbe però contraddittoria, illogica e viziata da evidente difetto di motivazione e da un’omessa pronuncia. In particolare, secondo il combinato disposto degli artt. 14 e 19 della L.R. Puglia n. 56/1980 e l’art. 15 della L.R. 6/1979, si desumerebbe che l’intervento effettuato dal Comune appellato (delimitazione del comparto edificatorio) doveva essere svolto in sede d’attuazione - e non già di approvazione - del piano urbanistico generale. Secondo la società appellante, dunque, le disposizioni statali e regionali Comuni potrebbero delimitare comparti edificatori solo in sede d’approvazione della pianificazione attuativa e non già in sede di pianificazione generale del territorio comunale.
La sentenza impugnata si porrebbe altresì in contrasto con la pacifica giurisprudenza secondo la quale il comparto edificatorio è considerato uno strumento urbanistico di terzo livello, richiedente dunque la già intervenuta approvazione dello strumento urbanistico generale e degli strumenti attuativi (Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 28/01/2016, n. 319;Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 01/09/2015, n. 4078;Cons. Stato, Sez. IV, 17/07/1996, n. 860).
Deduce inoltre l’appellante che nel primo motivo di ricorso, al punto B, si era lamentata l’illegittimità dell’impugnato PRG anche per aver il Comune di Acquaviva delle Fonti inserito nel comparto 11 volumi provenienti da aree ad esso non limitrofe ed aventi diversa destinazione urbanistica (“ fascia di rispetto cimiteriale ”), senza l’attribuzione di un indice di fabbricabilità fondiaria (IFF), in violazione dell’art. 15 L. R. Puglia n. 6/1979 (come risulta dalla lettura del certificato di destinazione urbanistica). Non essendovi stata pronuncia sul punto la sentenza impugnata violerebbe gli artt. 39 cod. proc. amm. e 112 cod. proc. civ.
7.2 - Con il secondo motivo di ricorso in primo grado la -OMISSIS-aveva lamentato l’illegittimità dell’approvato PRG per disparità di trattamento, violazione del d.M. 1444/1968 e dei principi di tipicità, in quanto trasferiva gli standard della zona B di completamento nella zona Cu, sovradimensionando gli standard di quest’ultima, peraltro già urbanizzata.
Il TAR ha respinto tale censura, ma, secondo l’appellante, accogliendo motivazioni presenti non nei provvedimenti impugnati, ma solo nelle difese svolte dalla Regione in giudizio, operando in tal modo una non consentita integrazione postuma della motivazione. Infatti la Regione Puglia nelle memorie difensive aveva sostenuto che il parametro di riferimento per il dimensionamento del piano, che ai sensi dell’art. 3 del d.M. n.1444/1968 deve essere pari a 100 mc/ab salvo diversa dimostrazione, nel PRG di Acquaviva delle Fonti era stato quantificato nella misura superiore di 112 mc/ab, e questo giustificava un dimensionamento degli standard sull’intero territorio comunale superiore al minimo di legge. Tuttavia, sempre secondo l’appellante, il d.M. 2 aprile 1968, che fissa gli standard di edificabilità delle aree edificabili, stabilisce che la densità territoriale è riferita a ciascuna zona omogenea e definisce il complessivo carico di edificazione che può gravare sull’intera zona, con la conseguenza che il relativo indice è rapportato all’intera superficie della zona.
7.3 - Con il terzo motivo di appello è stata lamentata l’erroneità della sentenza nella parte in cui, in estrema sintesi, ha affermato che: a) l’adozione del PRG non creava posizioni sostanziali in capo ai privati;b) non ricorreva l’ipotesi di modifica strutturale del PRG a seguito dell’adeguamento alle prescrizioni regionali, richiamando a supporto il parere (relazione) del CUR del 22 marzo 2005.
Infatti, l’approvato PRG, contrariamente a quanto statuito dal TAR, violerebbe apertamente l’art. 10 della Ln. 1150/1942, poiché la Regione Puglia, in sede di approvazione, attraverso l’istituto della perequazione ex L.R. Puglia n. 20/2001 - inapplicabile al PRG del Comune di Acquaviva delle Fonti, perché adottato ai sensi della precedente L.R. Puglia n. 56/1980 – avrebbe introdotto sostanziali innovazioni, che ne avevano mutato le caratteristiche essenziali e i criteri di impostazione del piano. Quanto alla relazione del CUR del 22.03.2005 l’appellante ha osservato innanzitutto che nella fattispecie in esame il PRG adottato con deliberazione di C.C. n. 17/2001 distingue le zone di espansione già urbanizzate (assegnando ad esse l’acronimo “Cu”) dalle zone di espansione vere e proprie, prive di urbanizzazione ( indicate con l’acronimo “C”). Il suolo di proprietà dell’appellante ricadrebbe dunque nella parte urbanizzata ed edificata compresa tra via Casamassima e via Adelfia ed il limite della zona B di completamento, in una zona definita negli stessi atti di PRG zona urbana. Pertanto ad esso veniva coerentemente e logicamente assegnata la destinazione “ CU2 - Espansione urbanizzata semi intensiva ” e ricompresa nel comparto n.