Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-11, n. 202300355

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-11, n. 202300355
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300355
Data del deposito : 11 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2023

N. 00355/2023REG.PROV.COLL.

N. 09468/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9468 del 2015, proposto dall’impresa -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato B A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, via Cosseria n. 2;



contro

Comune di Acquaviva delle Fonti, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G M G in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso la Delegazione in Roma della Regione Puglia in via Barberini, 36;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acquaviva delle Fonti e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 novembre 2022 il Cons. Raffaello Sestini;

Vista l'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato A B e uditi per le parti gli avvocati F L ed Elena Cafaro, su delega dell’avvocato B A P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - La Società appellante è proprietaria di un’area sita in Acquaviva delle Fonti (BA), distinta in catasto al foglio di mappa n.42, p.lle n. 179 e 195, tipizzata dal previgente PdF nel seguente modo: “ Zona C3 espansione Estensiva Residenziale”, parte “Strada di Piano ”.

2 - Con Deliberazione n. 17 del 21.07.2001 il Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti adottava, ai sensi della L.R. Puglia n. 56/1980, il nuovo PRG. Con Deliberazione n. 141 del 14.02.2006 la Giunta Regionale Pugliese, in ragione delle determinazioni assunte dal CUR, approvava il PRG del Comune di Acquaviva delle Fonti con l’introduzione negli atti e grafici del PRG stesso delle prescrizioni e modifiche riportate nella Relazione-Parere del CUR, che poneva la seguente condizione: “ vengano individuati e definiti per le nuove zone urbane, nel rispetto dell’art. 15 della L. R. n. 6/1979, i comparti di perequazione senza modifiche alla zonizzazione del PRG; per ciascuno di essi dovrà essere indicato l’indice di fabbricabilità territoriale di comparto ”. La Regione Puglia non richiedeva al Comune di Acquaviva delle Fonti alcuna modifica alle aree già urbane classificate “B” e “Cu”. Con Deliberazione n. 35 del 5.06.2008 il Consiglio Comunale approvava le determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche complessive introdotte dalla Regione Puglia con la Delibera di G. R. n. 141/2006, richiamando la L.R. Puglia n. 20/2001 sulla perequazione urbanistica.

3 – Secondo la ricorrente, a seguito dell’adozione della Deliberazione di C.C. n. 35/2008, il suolo di sua proprietà, già ricompreso in un un’area urbana ed avente destinazione urbanistica “Cu2”, inserito nel comparto edificatorio “03” ex art. 15 della L. R. Puglia n. 6/1979, veniva inserito, in contrasto con le prescrizioni regionali, in un c.d. “ comparto di perequazione ”, con riduzione dell’indice di fabbricabilità territoriale IFT da 2mc/mq a 1,14mc/mq. Tale notevole riduzione sarebbe stata dovuta alla circostanza che le aree di sua proprietà classificate “Cu2” diventavano aree c.d. di “atterraggio” di diritti edificatori di aree rientranti nella “ zona di rispetto cimiteriale ”, zona inedificabile ex lege .

4 - A seguito dell’approvazione del PRG l’appellante otteneva un certificato di destinazione urbanistica datato 14 luglio 2011 dal quale risultava che la destinazione impressa dal P.R.G., approvato con deliberazione di G.R. Pugliese n. 805 del 03.05.2011, era la seguente: “ parte zona omogenea Cu2”, “parte S4 per parcheggi di urbanizzazione secondaria e parte strada di piano ”, e che l’area era stata inclusa nel comparto n. 11. L’inserimento nel nuovo comparto n. 11 comportava però che l’IFT non era più 2 mc/mq, né 1,87 mc/mq, bensì 1,14 mc/mq.

5 - La -OMISSIS- chiedeva l’annullamento dei predetti atti, ma il TAR respingeva il ricorso con la sentenza segnata in epigrafe.

6 – La società pertanto proponeva appello avverso la predetta sentenza. Si costituivano in giudizio sia la Regione Puglia che il Comune di Acquaviva delle Fonti. Con Ordinanze Presidenziali Interlocutorie -OMISSIS-veniva chiesta alla parte appellante la dichiarazione di permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio, dichiarazione che la -OMISSIS-forniva con atto depositato in data 12 gennaio 2022.

7 – Con l’appello vengono dedotti i seguenti motivi, riferiti al mancato accoglimento dei corrispondenti motivi dedotti con il ricorso di primo grado.

7.1 - Con il primo motivo di ricorso in primo grado la -OMISSIS-s.r.l. aveva dedotto l’illegittimità del PRG per violazione dell’art. 23 della L. n. 1150/1942, dell’art. 870 del Cod. Civ. e dell’art. 15 della L.R. Puglia n. 6/1979.

Il TAR ha respinto il motivo di ricorso statuendo che “ la previsione nel PRG di comparti perequativi trova comunque fondamento nell’art. 15 della l.r. 6/79 ”. Secondo la società appellante la sentenza sarebbe però contraddittoria, illogica e viziata da evidente difetto di motivazione e da un’omessa pronuncia. In particolare, secondo il combinato disposto degli artt. 14 e 19 della L.R. Puglia n. 56/1980 e l’art. 15 della

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