Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-02-17, n. 202001198
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Testo completo
Pubblicato il 17/02/2020
N. 01198/2020REG.PROV.COLL.
N. 07378/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7378 del 2019, proposto da
F F, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A S in Roma, viale Gorizia, 14;
contro
Miur - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10401/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati A S, e dello Stato Andrea Fedeli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame la odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 10401 del 2019 con cui il Tar Lazio aveva respinto l’originario gravame, proposto dalla stessa parte avverso il provvedimento del Ministero, odierno appellato, n. 5636 del 2 aprile 2019, con il quale l'Amministrazione (tramite il suo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione) comunicava che i titoli denominati “Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” conseguiti da cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e che pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli erano da considerarsi rigettate.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante richiamava i motivi originari di ricorso censurando i diversi passaggi argomentativi della sentenza di prime cure.
Veniva altresì prospettato e richiesto il rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea in merito all’interpretazione in via pregiudiziale del contenuto e delle finalità, i requisiti, i presupposti e l’ambito di applicazione della Direttiva n. 36 del 2005 CE e n. 55 del 2013 in tema di riconoscimento dei “titoli professionali” abilitanti all’esercizio della professione, in questo caso di Docente in Italia nelle Scuole medie inferiori e superiori.
Le parti appellate non si costituivano in giudizio.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2020 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. La controversia decisa dalla sentenza appellata, riproposta nella presente sede, ha ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento di portata generale del MIUR, con il quale veniva rigettata la richiesta di riconoscimento dell’abilitazione acquisita in Romania, nonché il conseguente diniego, attuativo dell’atto generale e specificamente destinato all’odierno appellante, del riconoscimento dei titoli abilitativi conseguiti in Romania ed al conseguente esercizio dell’insegnamento in Italia negli Istituti di istruzione media-superiore delle