Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2024-10-28, n. 202404016

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2024-10-28, n. 202404016
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404016
Data del deposito : 28 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2024

N. 07476/2024 REG.RIC.

N. 04016/2024 REG.PROV.CAU.

N. 07476/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7476 del 2024, proposto da

Cooperativa Sociale Barbara B SCS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E A, R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sant’Elena Service Group s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso il suo studio in Cardito, via Murillo De Petti n. 8;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 323/2024.

Visto l'art. 62 c.p.a;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri e di Sant’Elena Service Group s.r.l;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte n. 323/2024, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. R M P e uditi per le parti gli avvocati D'Auria, per delega dell'avvocato Costanzo, Mirabile e Russo;

- ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda cautelare. Invero, salvo l’approfondimento proprio della sede di merito, non sembra che, in questa fase, possa aderirsi alla prospettazione di parte appellante, secondo cui, sotto il vigore del nuovo codice degli appalti (art. 93 co. 3 d. lgs. n. 36/2023) il RUP potrebbe unicamente “ far parte ” della commissione giudicatrice, ma non anche svolgere il ruolo di presidente. Trattasi di una interpretazione che non sembra trovare appiglio nella cennata previsione normativa, posto che la circostanza che il RUP possa “ far parte ” della commissione giudicatrice, non esclude che egli possa farne parte anche in qualità di presidente. Il tutto senza trascurare che, negli appalti c.d. sotto-soglia (art. 48 d. lgs. n. 36/2023), il RUP può far parte della commissione giudicatrice “ anche in qualità di presidente ”, sicché non si comprende la ragione per la quale – in difetto di una chiara previsione normativa – tale possibilità debba ritenersi ammessa unicamente negli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, e non anche in quelli di importo ad esse superiore;

- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare;

- spese di fase secondo soccombenza;

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