Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-03-25, n. 201101841
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N. 01841/2011REG.PROV.COLL.
N. 00690/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 690 del 2008, proposto dalla signora M G, rappresentata e difesa dall'avvocato L M, con domicilio eletto presso lo studio Romano-Panunzio, presso il sig. Morrone Corrado in Roma, viale XXI Aprile, 11;
contro
Il Ministero dell'interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, Sez. I, n. 1445/2007;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato Morrone e l’avvocato dello Stato Santoro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora Giuseppina Montalcino, che aveva superato la prova selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di operatore tecnico presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone, con il ricorso n. 822 del 2006 proposto al TAR per la Calabria, ha chiesto l’annullamento del provvedimento, n. 3144 del 26 aprile 2006, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’interno, recante la decisione di non assumerla, essendo risultato che nei suoi confronti è “ stato emesso dalla Pretura di Crotone il seguente decreto G.I.P. esecutivo il 25.2.2000: 18.11.1999 – FURTO, artt. 624, 625 n. 2 c.p. lire 1.200.000 di multa (pari ad euro 619, 75) Non menzione (art. 175 c.p.) ”, per cui “ Considerata la natura del reato commesso, questo ufficio ritiene che non siano ravvisabili nella S.V. i requisiti richiesti per l’accesso ai ruoli di questa Amministrazione ”.
2. Il TAR, con la sentenza n. 1445 del 2007, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso in primo grado.
4. La Sezione, all’udienza del 30 novembre 2010, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere:
- conoscere il fatto per il quale l’appellante è stata condannata con decreto del G.I.P.-Pretura di Crotone del 18 novembre 1999, reso esecutivo il 25 febbraio 2000;
- avere cognizione dei fatti per i quali ella è stata imputata nei procedimenti penali pendenti a suo carico, richiamati dall’Amministrazione nei suoi scritti difensivi, nonché dell’esito di tali procedimenti.
Con l’ordinanza, n. 463 del 2010, la Sezione ha pertanto disposto il deposito da parte del Ministero dell’interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, presso la Segreteria della Sezione, di una documentata relazione, da far pervenire entro il termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla comunicazione, o dalla notificazione se antecedente, dell’ordinanza;
- per il principio di cooperazione previsto dall’art. 2 del Codice del processo amministrativo, la Sezione ha disposto che anche la parte appellante, entro lo stesso termine, esponesse quali fatti siano stati contestati in sede penale e quali esiti abbiano avuto i relativi procedimenti;
- sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ha rinviato all’udienza dell’ 8 marzo 2011 per il prosieguo.
5. In data 4 febbraio 2001 è stata depositata relazione da parte del Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile accompagnata da documentazione.
In data 10 febbraio 2011 è stata depositata memoria da parte dell’appellata recante anche indicazioni sui fatti di rilevanza penale che hanno interessato la ricorrente.
6. All’udienza dell’8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con la sentenza gravata, il TAR per la Calabria, sezione I, ha respinto il ricorso di primo grado (proposto avverso il provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’interno recante la decisione di non assumere la ricorrente nella qualifica di operatore tecnico), rilevando la infondatezza della asserita violazione dell’art. 88, commi 1 e 2 del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 (“ Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252 ”), dedotta per difetto di presupposto e falsa applicazione di legge, nonché per difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in considerazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 in correlazione con il citato art. 88.
Ad avviso del TAR, il provvedimento impugnato è infatti congruamente motivato, in quanto l’art. 88 del d.lgs. n. 217 del 2005, recante la disciplina per l’accesso al ruolo degli operatori, stabilisce, nel comma 1, lett. e), che per le assunzioni di cui si tratta è necessario il possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 (“ Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato ”), vale a dire, ai sensi di tale normativa, quelle richieste per l’ammissione ai concorsi per l’accesso alla magistratura ordinaria.
L’Amministrazione ha perciò agito correttamente, avendo accertato il mancato possesso di tali qualità stante la condanna per furto della ricorrente con pronuncia definitiva;non valgono in contrario né la previsione del comma 2 dell’art. 88 del d.lgs. n. 217 del 2005, per il quale non possono essere assunti coloro “ che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo ”, trattandosi di previsione aggiuntiva a quella di cui al comma 1 dello stesso articolo, né l’avvenuto superamento delle prove selettive, poiché fatto inidoneo a far considerare positiva la valutazione di incensurabilità della condotta.
2. Con l’appello in epigrafe, l’originaria ricorrente in primo grado, rilevato che il reato di cui alla condanna a suo carico è estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. e che la relativa sentenza non può essere considerata equivalente a sentenza di condanna in quanto pronunciata in sede di “patteggiamento”, lamenta l’erroneità della sentenza gravata, poiché essa:
- ha interpretato il comma 2 dell’art. 88 del d.lgs. n. 217 del 2005 nel senso che qualunque condanna faccia venire meno i requisiti morali per l’accesso alla qualifica di operatore tecnico trascurando che, con tale interpretazione, la previsione risulta inutile, non comprendendosi il motivo per cui la norma ha ristretto l’effetto ostativo alle sole condanne a pena detentiva;
- non ha di conseguenza rilevato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che è invece sussistente poiché la motivazione è riferita alla sola suddetta sentenza, riguardante fatti risalenti e per un reato estinto, senza alcuna indicazione sui riflessi che essa avrebbe sul comportamento futuro della ricorrente quale operatore tecnico.
3. Nella memoria dell’Amministrazione, depositata il 29 ottobre 2010, si eccepisce che il ricorso in appello, e già quello di primo grado, come eccepito nel relativo giudizio, è inammissibile poiché non notificato al controinteressato, identificato nel concorrente alla selezione assunto, nel frattempo, in conseguenza dell’esclusione dell’appellante.
4. In accoglimento dell’eccezione del Ministero, riproposta in questa sede, il Collegio rileva anzitutto l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto non notificato alla controinteressata signora Macrì Maria Teresa.
Infatti in data 28 aprile 2006 (due giorni dopo l’adozione del provvedimento di esclusione della ricorrente) è stato adottato dal Direttore centrale del Dipartimento un decreto nelle cui premesse si richiama che all’esito delle prove di idoneità “ sostenute dai quattro candidati convocati per la selezione…solo uno dei tre candidati idonei è risultato in possesso dei requisiti previsti …” e con il quale si provvede, quindi, all’assunzione di altro candidato (la medesima signora Macrì), che deve essere identificato come contro interessato, titolare di una posizione vantaggiosa che verrebbe a perdere in caso di accoglimento del ricorso.
In ogni caso l’appello deve essere respinto essendo infondate le censure con esso dedotte.
Infatti:
- l’estinzione del reato, oggetto della condanna a carico della ricorrente (non pronunciata in sede di “patteggiamento”, ma con decreto penale) è intervenuta in data 28 aprile 2006, e quindi dopo l’adozione del provvedimento impugnato avvenuta in data 26 aprile 2006, sicché rileva il principio per cui “ tale effetto estintivo del reato… pur comportando la estinzione delle incapacità giuridiche e degli altri effetti penali che conseguono automaticamente ad una sentenza di condanna, non elimina la condanna in sé quale fatto storico rilevante, che continua ad esistere e a produrre integralmente tutti quegli effetti giuridici che non sono rimossi dal beneficio estintivo ”, per cui non è precluso “ che l’Amministrazione eserciti le sue valutazioni discrezionali, considerando negativamente la condanna penale, né che tale condanna sia autonomamente valutata in senso ostativo …” (Cons. Stato, VI, 25 settembre 2009, n. 5793);
- l’articolo 88 del d.lgs. n. 217 del 2005 prevede, nel comma 1, lett. e), che per essere ammessi alla selezione per operatore tecnico è necessario il possesso delle qualità morali e di condotta richieste per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria e, nel comma 2, che “ alla selezione non sono ammessi ” coloro che, tra l’altro, “ hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo ”;
- le due fattispecie sono chiaramente distinte, perché la prima individua requisiti di ammissione che ammettono margine di valutazione da parte dell’Amministrazione (in quanto non tassativamente specificati, stante il rinvio alle qualità morali e di condotta richieste per l’accesso alla magistratura ordinaria, e quindi, all'art. 124, ultimo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 6 del d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, vigente all’epoca della vicenda in esame, per il quale andavano esclusi dalla procedura i candidati che, per le informazioni raccolte, " non risultano di condotta incensurabile "), la seconda individua una causa tassativa di esclusione, in presenza della quale non vi è, di conseguenza, alcuna facoltà di valutazione, poiché i condannati a pena detentiva per delitto non colposo “ non sono ammessi ” alla selezione.
In questo quadro, si può ritenere che, nella specie, la valutazione svolta dall’Amministrazione sia giustificata e motivata, perché non si può considerare che presenti una condotta incensurabile chi sia stato condannato per furto aggravato (articoli 624 e 625, comma 2, c.p.) e d’altro lato, in ragione di ciò, la motivazione del provvedimento risulta adeguata, poiché – nel valutare “ la natura del reato commesso ”, ha specificamente tenuto in considerazione il “ rapporto di fiducia fra cittadini e amministrazione ” e la particolare delicatezza dell’attività svolta dagli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco al servizio della comunità in costante rapporto con i cittadini.
5. Per quanto considerato, l’appello è infondato e deve perciò essere respinto.
Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.