Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-01-18, n. 201700209

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-01-18, n. 201700209
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700209
Data del deposito : 18 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2017

N. 00209/2017REG.PROV.COLL.

N. 05254/2016 REG.RIC.

N. 07134/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 5254 del 2016, proposto da:
A L, A M, A M, S M, M R e L Z, rappresentati e difesi dagli avvocati N P C.F. PNLNNZ46R12G273C e G P C.F. PNLGPP77S05G273O, con domicilio eletto presso l’avvocato G P in Roma, via Crescenzio n. 25;

contro

Ministero della Salute in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Lazio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Prezioso C.F. PRZLNE63A71H501U, elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

nei confronti di

Santi Cannizzaro, Fabiana Cancrini, non costituiti in giudizio;



sul ricorso in appello numero di registro generale 7134 del 2016, proposto da:
Regione Lazio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Prezioso C.F. PRZLNE63A71H501U, elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

contro

C F, V L, M S, S B, M F, F P, A L, A M, A M, M R, S M e L Z non costituiti in giudizio;
A K G, M R, V M, R R, V S, A S, F D T, L Z, S F, Roberta D'Ao, C P, T M I, F R, S A, C D C, E M e A M, rappresentati e difesi dagli avvocati G P C.F. PNLGPP77S05G273O e N P C.F. PNLNNZ46R12G273C, con domicilio eletto presso l’avvocato G P in Roma, via Crescenzio n. 25;

nei confronti di

Ministero della Salute in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Santi Cannizzaro, Fabiana Cancrini non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III quater . n. 4568/2016, resa tra le parti, concernente la graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Lazio e di A K G e di M R e di V M e di R R e di V S e di A S e di F D T e di L Z e di S F e di Roberta D'Ao e di C P e di T M I e di F R e di S A e di C D C e di E M e di A M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati G P, Elena Prezioso e l'avvocato dello Stato Marco La Greca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 68/2015, i signori C F, A L, O M, V L, M S, G P, A K G, L P, E M, A C, A M, S B, J B, G C, G C, M R, V M, A G, S M, R R, V L S, M F, A M, V S, A I, A S, S C, C L, F D T, G P, L Z, M R, S F, Roberta D’Ao, C P, T M I, G T, F R, S A, O S, A C, C D C, S G, E R, E M, R C, S O, D B, F P, A M e L Z impugnavano:

- la graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014-2017, nella quale risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso;

- il decreto assessoriale di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso, n. G14405 del 2014;

- i verbali della Commissione di concorso;

- il decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, come modificato dal decreto ministeriale 26 agosto 2014, recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale” nella parte in cui omette di stabilire l’attivazione di un’unica graduatoria nazionale;

- l’avviso del Ministero della Salute in G.U. concorsi 29 aprile 2014 n. 33, nonché il bando di concorso regionale in B.U.R. Lazio nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale;

- i verbali del 6 novembre e dell’1 dicembre del Ministero della Salute nella parte in cui valuta i rilievi dei candidati sulle domande non più in forma anonima ed ormai a graduatorie pubblicate.

I ricorrenti esponevano di avere partecipato in data 17 settembre 2014 al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina Generale per il triennio 2014/2017 svoltosi su base regionale con test uguale per tutte le regioni.

Esponevano inoltre: a) di avere partecipato per la Regione Lazio e di aver conseguito tutti un punteggio superiore ai 60/100imi che era quello minimo ai fini dell’inserimento nella graduatoria, tranne Z, L, Mastrangelo, Lollobrigida, Salomone, Guzikowska, Marrucci, Cafarotti, M, M, M, R e Sacchetti che hanno invece conseguito un punteggio inferiore a 60 e, pertanto, non risultano inseriti in graduatoria;
b) che nella Regione Lazio la correzione sarebbe avvenuta manualmente e si sarebbero verificate altre irregolarità;
c) premesse alcune note sulle irregolarità che avrebbero caratterizzato la prova in Sicilia, Campania, Puglia e Lazio, che alcune domande erano errate come dimostrato dagli esposti di alcuni candidati che hanno prodotto la necessità della convocazione presso il Ministero della Salute della Commissione ex art. 3, comma 3 del d.m. 7 marzo 2006 la quale non si è pronunciata nemmeno a concorso già espletato.

Gli interessati hanno proposto le seguenti censure: 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, ultimo comma, 34, commi 1, 2, e 97 Cost.;
violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 264/1999 e dell’art. 7 comma 2 del d.m. 5 febbraio 2014 n. 85;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento;
2) Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell’art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione e falsa applicazione del d.m. 7 marzo 2006, degli articoli 3, 4, 34 e 97 Cost., violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità travisamento e sviamento dalla causa tipica;
3) violazione del principio di paternità della prova di concorso, violazione del principio di trasparenza e par condicio dei concorrenti;
4) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento;
5) violazione del d.P.R. n. 487 del 1994;
violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento;
6) violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis del concorso, violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti;
7) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento;
8) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, della legge n. 241 del 1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali;
violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità;
violazione dell’art. 10 dell’Allegato A al d.m. 5 febbraio 2014, n. 85;
9) violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso;
violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e dell’art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione e falsa applicazione del d.

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