Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-12-19, n. 201705964

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-12-19, n. 201705964
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705964
Data del deposito : 19 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2017

N. 05964/2017REG.PROV.COLL.

N. 07117/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7117 del 2016, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandataria del costituendo r.t.i. con -OMISSIS-., rappresentata e difesa dall’Avvocato M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato A P in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato M B, domiciliata ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

nei confronti di

-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandataria del r.t.i. con -OMISSIS-., rappresentata e difesa dall’Avvocato Maurizio Boifava, dall’Avvocato Antonio Maria Lei e dall’Avvocato Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri 5;
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Andrea Manzi, dall’Avvocato Maurizio Boifava e dall’Avvocato Antonio Maria Lei, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

per la riforma

della sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sez. I, resa tra le parti, concernente la revoca aggiudicazione dei servizi di ristorazione per i degenti delle strutture dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (lotto 1 e 2) – risarcimento dei danni


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari e di -OMISSIS-., in proprio e quale mandataria del costituendo r.t.i. con -OMISSIS-., e della stessa -OMISSIS-., in proprio e quale mandante del costituendo r.t.i. con -OMISSIS-;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 il Consigliere M N e uditi per l’odierna appellante, -OMISSIS-., l’Avvocato M P, per l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari l’Avvocato M B, per le controinteressate -OMISSIS-. e -OMISSIS-. l’Avvocato Andrea Manzi e l’Avvocato Maurizio Boifava;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il bando del 17 giugno 2013, l’odierna appellata Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari (di qui in avanti, per brevità, l’Azienda) ha indetto una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la durata di sette anni, del servizio di ristorazione per i degenti delle strutture della stessa Azienda in unione di acquisto con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

1.1 L’appalto, suddiviso in due lotti, è stato aggiudicato, all’esito delle operazioni di gara e del contenzioso seguitone e conclusosi con la sentenza n. -OMISSIS-di questo Consiglio, all’odierna appellante -OMISSIS-.

1.2. Con la nota prot. n. -OMISSIS-, tuttavia, la Prefettura della Provincia di Roma ha trasmesso a -OMISSIS-. l’informativa antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS-, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, commi 3 e 4, e 91 del d. lgs. n. 159 del 2011.

1.3. Con il successivo decreto n. -OMISSIS-, frattanto, la medesima Prefettura della Provincia di Roma, ravvisandone i presupposti, ha disposto la temporanea e straordinaria gestione dell’impresa ai sensi dell’art. 31, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014.

1.4. Ricevuta l’informativa, l’Azienda, con la nota prot. n. -OMISSIS-, ha comunicato a -OMISSIS-. l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell’aggiudicazione.

1.5. Nella medesima data del -OMISSIS-, poi, il Commissario straordinario dell’Azienda ha adottato la deliberazione n. -OMISSIS-, con la quale ha revocato la gara, non solo sulla base dell’intervenuto provvedimento interdittivo a carico di -OMISSIS-., ma anche per effetto della sopravvenuta L.R. n. 23 del 2014, la quale ha modificato l’articolazione territoriale del Servizio Sanitario sardo.

2. Detto provvedimento è stato impugnato avanti al T.A.R. per la Sardegna da -OMISSIS-., che ne ha chiesto l’annullamento sia per l’asserita inidoneità del provvedimento interdittivo antimafia a giustificare la revoca dell’aggiudicazione sia per l’affermata ininfluenza della L.R. n. 23 del 2014 in ordine all’oggetto della gara e alle sorti del contratto.

2.1. Nel primo grado del giudizio si è costituita in resistenza l’Azienda ed è intervenuta ad opponendum la controinteressata -OMISSIS-., in qualità di gestrice in proroga del servizio in origine aggiudicato alla ricorrente all’esito della gara poi revocata.

2.2. Il T.A.R. per la Sardegna, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso di primo grado, in una con le consequenziali pretese risarcitorie ed indennitarie, e ha compensato le spese di lite.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello -OMISSIS-., articolando sei motivi di censura che saranno di seguito esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con l’accoglimento di tutte le domande di primo grado.

3.1. Si sono costituite l’appellata Azienda e le controinteressata -OMISSIS-. e -OMISSIS-., rispettivamente quale mandataria e quale mandante del r.t.i. gestore in proroga del servizio, per resistere all’appello, di cui hanno chiesto in limine litis l’inammissibilità e, comunque, il rigetto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

3.2. Nella camera di consiglio del 20 ottobre 2016, fissata per l’esame della domanda sospensiva, il Collegio, sull’accordo delle parti, ha rinviato la causa per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 26 gennaio 2017.

3.3. Nella pubblica udienza del 26 gennaio 2017 il Collegio ha rinviato la causa, per connessione ad altri ricorsi parimenti proposti da -OMISSIS-., alla pubblica udienza del 4 maggio 2017 e in tale ultima udienza, sempre per ragioni di connessione, ad altra pubblica udienza in data da destinarsi.

3.4. Infine, nell’udienza pubblica del 12 dicembre 2017, il Collegio, sentiti i difensori delle parti e all’esito dell’ampia discussione svoltasi tra questi anche in ordine ad altre cause connesse, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L’appello è infondato e deve essere respinto.

5. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, da ultimo ribadita dall’Azienda appellata nella memoria difensiva depositata il 10 gennaio 2017 (pp. 1-2), a cagione della mancata impugnazione della Deliberazione n. 67/20 della Regione Autonoma della Sardegna del 20 dicembre -OMISSIS-, emanata in attuazione della L.R. n. 23 del 2014, che ha provveduto ad approvare il progetto di incorporazione del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.

5.1. Tale provvedimento, diversamente da quanto afferma l’Azienda, non costituisce il naturale exitus della revoca della procedura di gara, qui contestata, ma semmai e appunto, come ricorda l’Azienda, l’applicazione della L.R. n. 23 del 2014, sicché la sua mancata impugnativa non può influire sulle sorti dell’appello qui in esame e renderlo improcedibile, non dovendosi trascurare, peraltro, che l’odierna appellante -OMISSIS-., in primo grado, ha comunque contestato l’inidoneità dell’incorporazione dell’Ospedale SS. Annunziata nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari a giustificare, comunque, la revoca della gara, censura che, proprio per la sua stessa strutturazione, giammai verrebbe a perdere la propria ratio essendi , nel presente giudizio, per effetto dell’avvenuta incorporazione a mezzo della Deliberazione n. 67/20.

6. L’appello di -OMISSIS-., ciò premesso in limine litis , è nel merito infondato e deve essere respinto.

7. Con il primo motivo (pp.

5-8 del ricorso) -OMISSIS-. censura la sentenza impugnata per avere, a suo avviso erroneamente, respinto la richiesta di sospensione, formulata dalla ricorrente in primo grado ai sensi dell’95-93cf-d1294e9bf17a::LRF84983449D371A5997F1::2010-07-07">art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza dell’impugnazione, dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, del provvedimento antimafia ad effetto interdittivo emesso dalla Prefettura di Roma.

7.1. Secondo l’appellante, infatti, la sentenza di prime cure merita riforma perché il primo giudice avrebbe dovuto attendere l’esito del giudizio R.G. n. -OMISSIS- instauratosi avanti al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, in quanto la decisione sulla predetta impugnativa aveva carattere pregiudiziale, costituendo domanda principale rispetto al giudizio celebratosi innanzi al T.A.R. per la Sardegna che, rispetto al primo, assumeva la connotazione di domanda accessoria.

7.2. Il motivo è destituito di fondamento.

7.3. Il primo giudice ha ritenuto, sul punto, che l’Azienda appellata abbia agito in applicazione della misura antimafia adottata dalla Prefettura di Roma, ancorché impugnata, dando seguito all’informativa, e che conseguentemente il giudizio non potesse essere sospeso in attesa di un eventuale futuro giudicato sull’informativa per causa connessa e/o presupposta, alla quale la parte interessata, in quel momento, non aveva dato nemmeno impulso (p. 30 della sentenza impugnata).

7.4. La statuizione del primo giudice va immune da censura anche perché, al momento in cui fu adottata la revoca della gara in questo giudizio impugnata, -OMISSIS-. aveva impugnato l’informativa antimafia avanti al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, che « non essendo stato giudiziariamente sospeso in via cautelare, risultava di doverosa applicazione, trattandosi di atto vincolante », come ricorda correttamente la sentenza impugnata (p. 29), e non aveva poi impugnato con motivi aggiunti, nel medesimo giudizio relativo alla causa principale, il consequenziale atto adottato dall’Azienda.

7.5. È stata dunque -OMISSIS-. a dare causa, con il proprio contegno processuale (l’impugnativa dell’atto consequenziale in un separato giudizio, avanti al T.A.R. per la Sardegna, anziché avanti al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, giudice della causa principale che avrebbe attratto per connessione anche la causa accessoria), alla situazione costituente il presupposto logico-giuridico della qui invocata pregiudizialità, in spregio di quanto ha affermato la sentenza n. 17 del 31 luglio 2014 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio, dalla stessa -OMISSIS-. pur richiamata nel proprio atto di appello (pp. 6-7).

7.6. In detta pronuncia, intervenuta a dirimere un annoso contrasto giurisprudenziale proprio sul giudice territorialmente competente in ordine alle impugnative, anche separate, delle informazioni antimafia e degli atti consequenziali, l’Adunanza plenaria ha chiarito che l’impugnativa degli atti consequenziali all’informativa antimafia dovrebbe avvenire con motivi aggiunti avanti al T.A.R., già adito, competente territorialmente a giudicare dell’informativa (e, cioè, quello del luogo in cui ha sede la Prefettura che ha emesso il provvedimento interdittivo), senza moltiplicare avanti a diversi TT.AA.RR. i giudizi relativi agli atti applicativi adottati dalle diverse stazioni appaltanti sul territorio nazionale, per « le esigenze di concentrazione dei procedimenti e di realizzazione del simultaneus processus , anche al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale secondo i principi di cui all’art. 24 e 111 Cost. ed i principi comunitari » ed evitare, in questa materia, il ben noto fenomeno del c.d. forum shopping.

7.7. Non può dunque -OMISSIS-. invocare l’applicazione dell’art. 295 c.p.c. quando è stata essa stessa ad introdurre la causa pregiudiziale con separato giudizio rispetto alla causa pregiudicata, ben sapendo, peraltro e comunque, che l’art. 295 c.p.c. non è applicabile all’ipotesi in cui le due cause non siano instaurate tra le stesse parti (v., ex plurimis , Cass. civ., sez. VI, 29 luglio 2014, n. 17235;
Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2017, n. 642), come nel caso presente, che vede quale Amministrazione intimata la sola Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari e non già il Ministero dell’Interno, evocato ovviamente nel giudizio avanti al T.A.R. per il Lazio.

7.8. In ogni caso, e per quanto qui rilevar possa, la causa pregiudiziale, definita dal T.A.R. per il Lazio con la sentenza n. -OMISSIS-ed appellata dal Ministero dell’Interno, dalla Prefettura di Roma e dall’ANAC avanti a questo Consiglio di Stato con ricorso avente R.G. n. -OMISSIS-, è stata chiamata in decisione, per evidenti ragioni di connessione-pregiudizialità, alla stessa udienza pubblica del 12 dicembre 2017, sicché la denegata sospensione del giudizio, al di là della sua inammissibilità per le vedute ragioni, non può determinare alcun conflitto tra giudicati, nemmeno potenzialmente, perché anche la causa pregiudiziale viene simultaneamente decisa da questo Consiglio di Stato con contestualità, ed uniformità, di giudicati.

7.9. Il motivo dunque, in quanto destituito di fondamento, deve essere respinto.

8. Con il secondo, e più articolato, motivo (pp.

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