Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-19, n. 202400623

TAR Roma
Ordinanza collegiale
18 dicembre 2020
CS
Parere definitivo
20 aprile 2023
CS
Ordinanza cautelare
19 aprile 2024
TAR Roma
Decreto decisorio
24 marzo 2020
TAR Roma
Ordinanza collegiale
7 settembre 2020
TAR Roma
Sentenza
4 gennaio 2019
CS
Accoglimento
Sentenza
19 gennaio 2024
CS
Decreto cautelare
4 maggio 2024
CS
Parere definitivo
24 ottobre 2022
TAR Roma
Sentenza
1 giugno 2021
CS
Ordinanza cautelare
31 maggio 2024
CS
Ordinanza cautelare
24 febbraio 2022
CS
Inammissibile
Sentenza
17 febbraio 2025
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Sentenza
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Decreto decisorio
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Ordinanza collegiale
7 settembre 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-19, n. 202400623
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400623
Data del deposito : 19 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2024

N. 00623/2024REG.PROV.COLL.

N. 10619/2021 REG.RIC.

N. 00155/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10619 del 2021, proposto da
OM TA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Magnanelli e Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Tor Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in OM, viale delle Milizie, 9;
Società Sportiva Dilettantistica S.S.D. a r.l. Az Sport, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 155 del 2022, proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Tor Sapienza S.r.l. in proprio e quale capogruppo del Rti con A.S.D. OM Soccer, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in OM, viale delle Milizie, 9;



contro

OM TA, non costituita in giudizio;



nei confronti

Società Sportiva Dilettantistica S.S.D a r.l. Az Sport, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione Seconda) n. 6503 del 2021, resa tra le parti.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Tor Sapienza S.r.l.;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il Cons. Elena Quadri e udito per l’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Tor Sapienza S.r.l. l’avvocato Giuliano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con l’appello rubricato al n. RG. 10619 del 2021 OM TA ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 6503 del 2021 nella parte in cui ha accolto quota parte del terzo atto di motivi aggiunti proposti dall’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) a r.l. Tor Sapienza e dalla Società Sportiva Dilettantistica (S.S.D.) a r.l. AZ Sport, per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale del Municipio IV, del 28.01.2021, prot. n. CE/8566/2021, a firma del Dirigente preposto alla Direzione, tra gli altri, dell’Ufficio Sport, con cui è stato disposto: “ – di procedere con il rigetto dell’istanza di prolungamento della concessione a canone ridotto, relativa all’Impianto Sportivo Municipale sita in via Alberini s.n.c., concesso in gestione al R.T.I. costituito tra la ASD Tor Sapienza e la OM Soccer, giunta a naturale scadenza in data 19/04/2017, per grave inadempimento della concessionaria in merito all’ordine di demolizione delle opere abusive contestate con D.D. n. 932/2013, oggetto di giudicato, per violazione delle norme contenute nel disciplinare con prot. n. CE/23285 del 19/04/2011, nonché di ogni atto ad essa connesso, correlato e consequenziale; • di ordinare l’esecuzione coattiva delle prescrizioni contenute nella D.D. n. 932/2013 di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi; • di provvedere, entro 90 giorni, alla restituzione del bene, libero da persone e cose, ed in perfette condizioni di manutenzione ”.

A sostegno del proprio gravame OM TA ha dedotto l’erroneità della sentenza sotto diversi profili.

Con l’appello rubricato al n. RG. 155 del 2022 anche l’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Tor Sapienza S.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo del R.T.I, con A.S.D. OM Soccer, ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 6503 del 2021 per i seguenti motivi di diritto:

I) sul rigetto della domanda di cui al quarto motivo del terzo atto di motivi aggiunti, depositati in data 9.3.2021, volta ad ottenere anche il rilascio dell’atto di prolungamento della concessione, ai sensi dell’art. 34, lett. c), c.p.a.: violazione e falsa applicazione di tale norma; sull’omessa pronunzia sulla domanda di cui al quarto motivo del terzo atto di motivi aggiunti, depositati in data 9.3.2021, volta all’accertamento del diritto al prolungamento della concessione, ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.: violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c.

II) nella denegata ipotesi che codesto ecc.mo giudice dovesse ritenere fondato l’appello di OM TA, si chiede di voler accogliere la domanda di cui al quinto motivo del suddetto terzo atto di motivi aggiunti, depositato il 9 marzo 2021, volta alla restituzione delle somme investite dall’ASD Tor Sapienza nella ristrutturazione dell’impianto sportivo de quo ;

III) nella denegata ipotesi che codesto ecc.mo collegio dovesse ritenere fondato l’appello di OM TA, si chiede di voler accogliere la domanda di cui al sesto motivo del terzo atto di motivi aggiunti, depositati il 9 marzo 2021, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per aver confidato sulle previsioni del bando dell’epoca per l’affidamento della gestione in concessione dell’impianto sportivo de quo .

OM TA e l’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Tor Sapienza S.r.l. hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2024 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.



DIRITTO

Il Collegio ritiene, in via preliminare, di riunire i due appelli, ai sensi dell’art. 96 c.p.a., perché proposti contro la stessa sentenza.

Le società sportive ricorrenti in primo grado, concessionarie di impianti sportivi di proprietà comunale, avevano agito in via principale avverso il silenzio-inadempimento frapposto dall’Amministrazione sulla istanza diffida presentata in data 10 marzo 2017 con la quale è stata sollecitata l’adozione degli atti necessari a prolungare la durata delle concessioni dei beni comunali in loro favore e, segnatamente, degli impianti siti in OM in via Alberini 118/08 e in via dell’Ateneo Salesiano n. 82.

Con primo atto di motivi aggiunti le società ricorrenti hanno, quindi, impugnato la norma transitoria di cui all’art. 22 del nuovo Regolamento comunale, laddove la sua applicazione dovesse consentire un prolungamento della concessione di durata inferiore rispetto al prolungamento di cui avrebbero

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