Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-18, n. 202307060

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-18, n. 202307060
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307060
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 07060/2023REG.PROV.COLL.

N. 03394/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3394 del 2023, proposto dalla Associazione EBS – Energie da biomasse solide e dalle società Bonollo Energia S.p.a., Zignago Power S.r.l., Biomasse Olevano S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., Tampieri Energie S.r.l., CEB – Compagnia energetica bellunese S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati G M, S T e V G, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

l’Agenzia delle entrate, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Arera – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Ministero dell’economia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, per legge domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter ) n. 4525 del 2023, pubblicata in data 14 marzo 2023.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Arera – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e del Ministero dell’economia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 il Cons. B B e uditi per le parti gli Avvocati S T, V G e gli Avvocati dello Stato Roberta Guizzi e Mattia Cherubini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Le società e l’associazione indicate in epigrafe hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma per l’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Agenzia delle entrate in attuazione del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario «contro il caro bollette», a carico delle imprese del settore dei prodotti petroliferi ed energetici, istituito dall’art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

2. Gli atti impugnati erano i seguenti: il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 221978 del 17 giugno 2022, recante la « Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza »; le circolari della medesima Agenzia fiscale n. 22/E del 23 giugno 2022 e n. 25/E dell’11 luglio 2022, nonché e la risoluzione n. 29/E del 20 giugno 2022. I provvedimenti ora menzionati erano censurati per svariati profili di illegittimità, anche di ordine costituzionale.

3. Il ricorso era dichiarato inammissibile dalla sentenza indicata in epigrafe, per difetto assoluto di giurisdizione sui provvedimenti impugnati sia del giudice amministrativo che del giudice tributario, e, inoltre, per carenza di interesse al ricorso.

4. Premessa la natura di tributo del contributo straordinario, la sentenza ha innanzitutto escluso che gli atti impugnati siano qualificabili come regolamentari o amministrativi generali; e, inoltre, che possano essere ricondotti ad atti di imposizione tributaria, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione degli organi del relativo contenzioso. Ha infine escluso l’interesse ad agire sotto il profilo dell’utilità di un’eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso, in ragione del fatto che essa lascerebbe intatto l’obbligo tributario a carico delle ricorrenti.

5. Con il presente appello queste ultime agiscono per l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a. al Tribunale amministrativo. A fondamento dell’appello viene dedotto che gli atti impugnati avrebbero natura di provvedimenti amministrativi, conoscibili dal giudice amministrativo. Oltre a rimarcare la peculiarità della propria posizione, dolendosi le ricorrenti che il contributo avversato determinerebbe una surrettizia revoca a posteriori degli incentivi alla produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili da esse maturato prima del 30 aprile 2021 – e, cioè, antecedentemente all’improvviso incremento dei prezzi dell’energia elettrica derivante dalla c.d. crisi ucraina –, viene, inoltre, censurato il rilievo di carenza di interesse ad agire, che invece si assume correlato all’inattuabilità del tributo una volta che i medesimi atti fossero annullati, previo se del caso giudizio incidentale di costituzionalità della relativa base legislativa.

6. Si sono costituite in resistenza le amministrazioni resistenti indicate in epigrafe, rappresentando che le recenti sentenze di questa Sezione, vertenti sulla medesima questione e con le quali è stato disposto, in accoglimento dell’impugnazione, l’annullamento della pronuncia con rinvio al primo giudice per la definizione del giudizio, hanno costituito oggetto di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione Su tali basi, dunque, le amministrazioni resistenti hanno richiesto la sospensione impropria del presente giudizio, sino alla definizione di detti giudizi e, in subordine, il rigetto del ricorso.

7. Con memoria depositata in data 15 giugno 2023, le ricorrenti hanno articolato ampie argomentazioni opponendosi alla sospensione del presente giudizio.

8. Alla camera di consiglio del 4 luglio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

9. Il Collegio ritiene di chiarire, preliminarmente, che non ritiene meritevole di favorevole apprezzamento, nella fattispecie, la richiesta delle amministrazioni resistenti di sospensione c.d. impropria del presente giudizio.

È incontestato, infatti, che le ricorrenti non sono parte dei giudizi proposti ex art. 362