Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-10-25, n. 202408516
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Testo completo
Pubblicato il 25/10/2024
N. 08516/2024REG.PROV.COLL.
N. 08006/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8006 del 2023, proposto dal dott.
-O-, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Cristina Osele e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Trento, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
dott.ssa -O-, rappresentata e difesa dall’avv. R D P e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
dott. -O-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Sezione Unica, n. -O-del 15 giugno 2023, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. -O-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della dott.ssa -O-;
Vista la memoria costituzione e difensiva dell’Università degli Studi di Trento;
Visti i documenti dell’appellata;
Viste le memorie e le repliche dell’appellante e dell’appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Maria Cristina Osele e l’avv. R D P;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
L’odierno appellante, dott. -O-, espone di aver partecipato alla procedura concorsuale indetta dal Rettore dell’Università di Trento con decreto -O-per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B presso la Facoltà di Giurisprudenza per il settore concorsuale 12/H3 (Filosofia del diritto), settore scientifico disciplinare IUS/20 (Filosofia del diritto), alla quale partecipavano, altresì, il dott. -O- e la dott.ssa -O-.
Espletate le operazioni valutative, la Commissione giudicatrice esprimeva all’esito della seduta del 23 giugno 2022 il giudizio sulle conoscenze linguistiche dei candidati (“ ottimo ” per tutti), nonché la valutazione complessiva, condensata nei giudizi di “ molto buono ” per l’odierno appellante e per il dott. -O- e di “ ottimo ” per la dott.ssa -O-; gli atti della Commissione venivano approvati dal Rettore con decreto -O-.
In data 13 luglio 2022 seguiva la tenuta, da parte dei candidati, dei seminari innanzi al Consiglio della struttura dipartimentale Facoltà di Giurisprudenza in seduta “allargata”, in esito alla quale il predetto Consiglio giudicava di pari livello le presentazioni svolte dai candidati e, per conseguenza, riteneva di dare prevalenza ai giudizi della Commissione di concorso, dai quali, come si è detto, era emersa la superiorità della dott.ssa -O-. Pertanto, il citato Consiglio deliberava, con voto unanime, la chiamata della suddetta candidata, senza ulteriore approvazione degli atti da parte del Rettore o del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Il dott. -O-impugnava gli atti della suddetta procedura concorsuale, chiedendo l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:
- l’estratto del verbale n. -O- del Consiglio della struttura dipartimentale Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, recante deliberazione della chiamata della dr.ssa -O- al posto di ricercatore messo a concorso a far data dal 1° settembre 2022;
- gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui il decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice, i verbali di quest’ultima, il decreto del Rettore -O- di approvazione degli atti della Commissione stessa e il Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera dei professori e dei ricercatori, nonché per il conferimento degli assegni di ricerca (“Regolamento”). Di quest’ultimo il ricorrente chiedeva, in alternativa, la disapplicazione.
Da ultimo il ricorrente domandava la disapplicazione, l’annullamento o la declaratoria di nullità del contratto di lavoro, ove medio tempore stipulato tra l’Ateneo e la controinteressata.
L’adito T.R.G.A. di Trento, Sez. Unica, con sentenza n. -O-del 15 giugno 2023, dichiarava in parte inammissibile e per il resto respingeva il ricorso del dott. -O-.
Con il ricorso in epigrafe l’appellante ha impugnato la sentenza ora vista, chiedendone la riforma e deducendo, a supporto del gravame, i seguenti motivi:
1) error in iudicando per errata applicazione dei principi della l. n. 240/2010 rispetto al regolamento dell’Ateneo per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari, motivazione omessa, errata e contraddittoria, giacché il T.R.G.A. avrebbe errato nel ritenere gli artt. 24-26 del Regolamento (che disciplinano le modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa) coerenti con i principi fondamentali sulla selezione dei ricercatori di cui all’art. 24 della l. n. 240/2010 (c.d. riforma Gelmini. A nulla rileverebbe l’autonomia regolamentare dell’Università, poiché l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2011 vincolerebbe la potestà regolamentare in tema di reclutamento dei ricercatori al rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia, che, invece, sarebbero stati violati in modo palese;
2) error in iudicando per errata disamina dei motivi di ricorso riferiti alla valutazione dei candidati, omessa valutazione del contenuto degli atti impugnati, motivazione errata e contraddittoria, in quanto la sentenza gravata avrebbe erroneamente disatteso il terzo motivo del ricorso, tramite il quale il dott. -O-aveva censurato il giudizio della Commissione per la mancanza di una griglia di valutazione predeterminata ed attendibile e per lo svolgimento di valutazioni dei titoli dei candidati meramente descrittive e parziali, fondate su enunciazioni vaghe e inconsistenti e con la valutazione di titoli della controinteressata non previsti dal bando;
3) error in iudicando per errata disamina dei motivi di ricorso riferiti alla valutazione del grado di indipendenza dei candidati, motivazione omessa, errata e contraddittoria, giacché, pur essendosi la Commissione vincolata a valutare l’indipendenza di ogni candidato rispetto ai gruppi di ricerca entro cui si era svolta la sua formazione iniziale, la Commissione stessa non avrebbe svolto alcuna indagine al riguardo e così avrebbe omesso di valutare l’eccellenza del profilo del ricorrente rispetto a quello della dott.ssa -O-. La sentenza gravata, tuttavia, non avrebbe motivato sull’ora vista omissione valutativa, limitandosi a far proprie le tesi della controinteressata;
4) error in iudicando per errata applicazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010, nonché dell’art. 24 del Regolamento, motivazione omessa, errata e contraddittoria, in quanto il T.R.G.A sarebbe incorso in un errore nell’affermare che la discussione pubblica innanzi alla Commissione potesse vertere sia sui titoli che sulla produzione scientifica, quasi che fossero un’alternativa;
5) error in iudicando per errata applicazione dell’art. 24 del Regolamento e dell’art. 15 del d.P.R. n. 487/1994, motivazione omessa, errata e contraddittoria, atteso che il ricorrente aveva contestato le modalità di sottoscrizione dei verbali riferiti alle sedute telematiche della Commissione, ma il primo giudice avrebbe disatteso la censura adagiandosi sulle tesi dell’Ateneo e senza tenere conto del tenore letterale delle dichiarazioni dei Commissari prof. -O-e prof. -O-;
6) error in iudicando per errata applicazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010 rispetto al Regolamento, motivazione errata e contraddittoria, perché il primo giudice avrebbe ritenuto che l’attribuzione del potere di chiamata del vincitore al Consiglio di Facoltà fosse compresa nell’autonomia regolamentare dell’Ateneo senza considerare che, in base al Regolamento dell’Università di Trento, la Commissione si limiterebbe a stilare una rosa di idonei, mentre il predetto Consiglio svolgerebbe una parte della valutazione e disporrebbe la chiamata.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Trento con memoria di costituzione e difensiva, a mezzo della quale ha contestato integralmente la fondatezza dei motivi di appello, concludendo per la sua reiezione.
Si è altresì costituita in giudizio la dott.ssa -O-, depositando memoria, con cui ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del primo motivo di appello, nella parte in cui lamenta che il Regolamento di Ateneo ha previsto che la valutazione della Commissione sia integrata da un seminario, tenuto dai candidati ammessi innanzi al Consiglio della struttura dipartimentale (il quale è così investito della decisione finale). Sempre in rito, ha poi eccepito l’inammissibilità del quinto motivo d’appello, avente a oggetto la sottoscrizione del verbale della Commissione in tempi diversi, perché mancherebbe la prova di come tale circostanza abbia inciso sull’esito della selezione. Nel merito ha infine eccepito l’infondatezza di tutte le censure dell’appello, chiedendo la reiezione dello stesso.
L’appellante ha depositato una memoria con cui ha replicato alle difese dell’Università ed una replica con cui ha controdedotto alle eccezioni della controinteressata. Quest’ultima ha sua volta depositato una replica, insistendo nelle conclusioni già formulate.
All’udienza pubblica del 10 settembre 2024 sono comparsi i difensori del dr. -O-e della dr.ssa -O-, i quali hanno sinteticamente discusso la causa. Successivamente questa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Viene in decisione l’appello presentato dal dott. -O- contro la sentenza del T.R.G.A. Trento che ha respinto il ricorso da lui proposto avverso l’esito della procedura indetta dall’Università di Trento per la chiamata a un posto da ricercatore di tipo B presso la Facoltà di Giurisprudenza, per il settore concorsuale 12/H3 – S.S.D. IUS/20 (Filosofia del Diritto).
Nel giudizio