Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-02-17, n. 202001192
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Testo completo
Pubblicato il 17/02/2020
N. 01192/2020REG.PROV.COLL.
N. 09713/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9713 del 2015, proposto da F H e dall’impresa Herilu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati S C e H R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S C in Roma, Piazza di Priscilla, n. 4;
contro
la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, R v G, F C e H S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M C in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;
il Comune di Laces, non costituito in giudizio nel presente grado;
nei confronti
dell’Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Manzi e Federico Mazzei, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, n. 268/2015, resa tra le parti e concernente: diniego di modifica a piano d’attuazione per zona residenziale C1 con convenzione urbanistica;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Federico Viola, su delega dell’avvocato S C, M C e Gaia Stivali, su delega dell’avvocato Luigi Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, previa dichiarazione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum spiegato dall’Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige, respingeva il ricorso n. 213 del 2014, proposto da F H e dall’impresa Herilu S.r.l. – di cui la prima in qualità di proprietaria della p.ed. 222 in C.C. Laces, in area ai sensi del vigente piano urbanistico comunale destinata a zona residenziale C1 - zona di espansione “ Fuchs-Säge ” con piano di attuazione, sulla quale risultava annotato tavolarmente il vincolo di convenzionamento per l’edilizia abitativa agevolata ex art. 79 l. prov. n. 13/1997 (l. urb. prov.), e la seconda in qualità di proprietaria delle confinanti p.ed. 769 e 771 C.C. Laces sulle quali insisteva un centro commerciale, entrambe intenzionate di allargare il centro commerciale sulla superficie della p.ed. 222 – avverso la delibera di cui al verbale della giunta provinciale di Bolzano del 18 febbraio 2014 recante « Rigetto della modifica al piano d’attuazione per la zona residenziale C1 - zona di espansione “Fuchs-Säge» con convenzione urbanistica ai sensi dell’articolo 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 - delibere consiliari n. 23 del 20.06.2013 e n. 3 del 14.01.2014 » e la presupposta delibera della giunta provinciale n. 1633 del 21 ottobre 2013.
In particolare, il T.r.g.a. rigettava sia il motivo di incompetenza dell’organo deliberante a respingere la modifica al piano di attuazione, sia il motivo per cui il piano di attuazione sarebbe già divenuto esecutivo prima dell’adozione della delibera del 18 febbraio 2014 ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. urb. prov. nella versione applicabile ratione temporis , sia il motivo di contraddittorietà ed erroneità motivazionale delle gravate delibere, sia, infine, il motivo di eccesso di potere per disparità di trattamento, condannando le parti ricorrenti a rifondere le spese di causa alla Provincia e dichiarandole compensate nei rapporti tra le altre parti.
2. Avverso tale sentenza interponevano appello le originarie ricorrenti, sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppure adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, e chiedendo, in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di prima istanza.
3. Si costituiva in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.
4. Si costituiva altresì in giudizio l’Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige, interponendo appello incidentale avverso la declaratoria di inammissibilità dell’intervento ad opponendum spiegato in primo grado, nonché opponendosi all’accoglimento dell’appello principale.
5. All’udienza pubblica del 26 settembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Entrambi gli appelli, proposti in via principale e, rispettivamente, incidentale, sono infondati.
7. In reiezione dell’appello incidentale proposto dall’Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige avverso la statuizione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum di essa associazione di categoria (che, a sua volta, per previsione statutaria aderisce alla confederazione nazionale Confcommercio - Imprese per l’Italia e rappresenta l’ampia categoria delle « aziende svolgenti il commercio, il turismo e attività di servizio »), si osserva che:
- per un verso, manca la concretezza e l’attualità dell’interesse all’intervento in giudizio, poiché le delibere impugnate hanno ad oggetto diretto la disciplina urbanistica della zona in questione, e non già una questione incidente in via immediata sull’esercizio dell’attività commerciale delle imprese associate, costituendo l’ampliamento del centro commerciale Herilu una conseguenza meramente indiretta, futura e incerta della modifica del piano di attuazione oggetto della controversia;
- per altro verso, non è ravvisabile un’ipotesi di interesse collettivo omogeneo dell’ampia categoria delle imprese commerciali rappresentate dall’associazione interveniente ad impedire l’ampliamento del centro commerciale, sussistendo piuttosto una situazione di (quantomeno) potenziale conflitto di interessi tra le imprese commerciali associate, con la conseguente inammissibilità, anche sotto tale profilo, dell’intervento in giudizio;
- il T.r.g.a. ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali affermati in tema di legittimazione ad agire o intervenire in giudizio degli enti esponenziali di interessi collettivi, secondo cui, in caso di associazioni di imprese, il cui potere rappresentativo abbia origine nel contratto istitutivo dell’ente collettivo, il requisito dell’omogeneità dell’interesse fatto valere in giudizio attraverso l’intervento in adesione o per opporsi a un ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere accertato nell’ambito della sola base associativa, oltre che in relazione alla natura della questione