Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-14, n. 202402492

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-14, n. 202402492
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402492
Data del deposito : 14 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2024

N. 02492/2024REG.PROV.COLL.

N. 01494/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2021, proposto dal Comune di Castelnuovo di Conza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati B I, A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F D L, A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cola di Rienzo 212;

nei confronti

Cascone Ida, Dario Martino, Lorette Copine, Amalia Sessa, Michele Porreca, Leonora Velasquez Di Domenico, Antonio Di Domenico, Maria Zarra, non costituiti in giudizio;
E2i Energie Speciali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Cosimo Cuppone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza D'Ara Coeli n. 1;

per la riforma

- della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma (Sezione Terza) n. 12692/2020, depositata il 27 novembre 2020, notificata in data 11 dicembre 2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e E2i Energie Speciali a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Matarazzo, in dichiarata delega di Iannuzzi e Lamberti, De Leonardis e Cuppone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Comune di Castelnuovo di Conza ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma (Sezione Terza) n. 12692/2020, depositata il 27 novembre 2020, notificata in data 11 dicembre 2020, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e, per l’effetto, è stata annullata l’ordinanza n. 22 dell’8 novembre 2019 recante l’ordine di demolizione e di riduzione in pristino di un tratto di 34 metri dell’elettrodotto denominato “Calitri -Castelnuovo di Conza” che insiste sulla particella n. 481 (ex particella 9) del foglio 3, a causa dell’assenza di titoli autorizzativi al mutamento di destinazione d’uso del terreno di uso civico interessato dall’attraversamento aereo dell’elettrodotto.

1.2. Il Comune appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza:

1) nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la competenza devoluta al Commissario per la liquidazione degli usi civici della Campania e del Molise, con sede a Napoli, vertendosi in controversia afferente a terreni gravati da usi civici;

2) nella parte in cui ha ritenuto che l’ordinanza del 9 novembre 1982 del Ministro Segretario di Stato, adottata ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 57/1982, convertito nella legge n. 187/1982, sarebbe sostitutiva del provvedimento di sdemanializzazione preordinato all’imposizione di una servitù coattiva di elettrodotto sul terreno gravato da usi civici;

3) nella parte in cui ha accolto la tesi dell’appellata Terna S.p.a., in violazione dell’art. 2 della L.R. n. 11/1981 e dell’art. 27 del d.P.R. n.380/2001, spettando al Comune appellante di vigilare e di sanzionare con propri atti la realizzazione di manufatti sul demanio civico edificati in assenza di un legittimo provvedimento di mutamento di destinazione d’uso;

4) nella parte in cui ha annullato l’ordinanza impugnata in primo grado nonostante l’Amministrazione comunale avesse ordinato la demolizione del tratto di elettrodotto realizzato su terreno gravato da uso civico “A” con destinazione a pascolo permanente, in forza degli artt. 41 del R.D. n. 332/1928 e 6 della legge n. 36/2001.

2. La Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. TERNA s.p.a. si è costituita in giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità per tardività dell’appello spedito per la notifica dal Comune di Castelnuovo di Conza in data 8 febbraio 2021, vale a dire oltre il termine dimidiato di 30 giorni, previsto dall’art. 119, commi 2 e 7, c.p.a. vertendosi di controversia “relativa ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale” e assoggettata a rito abbreviato, ai sensi dell’art. 119, comma 1 lett. l, c.p.a..

2.1. Nel merito la società appellata ha controdedotto sui motivi di appello insistendo per il rigetto e per la conferma della sentenza di primo grado.

3. La società E2i Energie Speciali a r.l., interveniente ad adiuvandum in primo grado e ad opponendum in appello, si è costituita in giudizio al fine di sostenere, in via preliminare, l’irricevibilità per tardività dell’appello, nonché la sua infondatezza nel merito.

3. Le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..

4. All’udienza del 22 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. La controversia ha ad oggetto l’ordinanza n. 22 dell’8 novembre 2019 con la quale il Comune di Castelnuovo di Conza ha ordinato alla società appellata di demolire e ridurre in pristino un tratto di 34 metri dell’elettrodotto denominato “Calitri -Castelnuovo di Conza” che insiste sulla particella n.481 (ex particella 9) del foglio 3, sul presupposto dell’assenza dei titoli autorizzativi del mutamento di destinazione d’uso del terreno assoggettato ad uso civico e interessato dall’attraversamento aereo dell’elettrodotto.

6. Occorre, in via preliminare, esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Commissario per la liquidazione degli usi civici, sollevata in primo grado dal Comune appellante e disattesa dal T.a.r..

L’eccezione non è fondata e va respinta.

6.1. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni unite, “rientrano nella giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 1766 del 1927, le controversie concernenti l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale del suolo, puntualizzandosi che la questione della demanialità deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum, dovendosi altresì porre la questione relativa alla qualitas del suolo quale antecedente logico giuridico della decisione (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8564, che richiama Cass., Sez. Un., n. 605 del 2015;
Cass., Sez. Un., n. 26816 del 2009;
Cass, Sez. Un., n. 7429 del 2009)”
(Cass. S.U. 23 febbraio 2022, n. 5970).

Nel caso di specie l’amministrazione comunale ha ordinato la demolizione del tratto di elettrodotto sul presupposto che gravasse “sul terreno di uso civico individuato in catasto al Foglio n.3, Particella n. 481 (ex particella 9)” senza essere “sorretta da idonei titoli autorizzativi al mutamento di destinazione d’uso del terreno”.

6.2. La controversia rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), del c.p.a., in quanto relativa ad una porzione di un’infrastruttura di trasporto ricompresa nella rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN).

7. E’, invece, fondata e da accogliere l’eccezione di irricevibilità per tardività, sollevata dalla società appellata e fatta propria anche dall’interveniente ad opponendum .

7.1. Secondo la prospettazione della società appellata e dell’interveniente società E2i Energie Speciali a r.l. la controversia in questione, in quanto relativa ad una porzione di una infrastruttura di trasporto ricompresa nella rete elettrica di trasmissione nazionale, oltre ad essere riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1 lett. o), c.p.a.), è assoggettata ai termini dimidiati di cui all’art. 119, comma 1, lett. l), del c.p.a..

7.2. Il Collegio ritiene che la controversia in questione rientra nella competenza funzionale del T.a.r per il Lazio, sede di Roma, ai sensi degli articoli 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. f), c.p.a., in quanto “relativa ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale […]” e che alla stessa si applicano i termini dimidiati di cui all’art. 119, comma 2, c.p.a., non potendosi condividere la tesi dell’appellante secondo cui la disposizione in questione sarebbe di stretta interpretazione e riguarderebbe solo i giudizi relativi ai gasdotti e non anche quelli di dispacciamento delle rete elettrica (Cons. Stato, IV, 12 novembre 2021, n. 6163).

7.3. Pertanto, essendo stata la sentenza appellata notificata l’11 dicembre 2020 ed essendo stato l’appello spedito per la notifica l’8 febbraio 2021 quest’ultimo deve essere dichiarato irricevibile per tardività per mancato rispetto del termine dimidiato di 30 giorni, previsto dal più volte citato art. 119, comma 2, c.p.a..

8. Il Collegio rileva che, a prescindere dalla irricevibilità per tardività, l’appello è comunque infondato poiché la porzione di elettrodotto della quale è stata ordinata la demolizione:

1) è parte della linea a 150 kV denominata “Calabritto –Calitri”, facente parte della RTN di proprietà di Terna, concessionaria ex lege delle attività di trasmissione e dispacciamento;

2) è stata realizzata in forza dell’ordinanza del 9 novembre 1982 e dei poteri eccezionali conferiti al Ministro Segretario di Stato in deroga alle leggi nazionali e regionali, in attuazione della legge n. 219/1981 sul terremoto in Irpinia del 1980;

3) è il collegamento per l’alimentazione del Comune di Calitri, nonché permette di convogliare sulla stazione 380/150 kV di Bisaccia tutta l’energia elettrica prodotta da numerosi impianti eolici della zona e della Basilicata, ivi incluso l’impianto nella titolarità dell’interveniente ad opponendum di potenza pari a 10,02 MW, sito in località Sella di Conza – contrada Seta nel Comune di Castelnuovo di Conza ed in esercizio dal 2007;

4) è stata ricompresa, in quanto parte dell’elettrodotto “Calabritto–Calitri”, con decreto del Ministero dell’Industria del 25 giugno 1999 recante “Determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale”, nel perimetro della RTN e con il D.L. n. 3/2010, convertito nella legge n. 41/2010, sono state autorizzate le opere facenti parte della stessa, come individuate dal D.M. 25 giugno 1999.

8.1. Alla luce delle predette risultanze documentali, la porzione di elettrodotto della quale è stata ingiunta la demolizione appare munita di titolo legittimante con conseguente fondatezza della dedotta censura di carenza di istruttoria almeno quanto a tale profilo, fatta salva ogni ulteriore valutazione da parte delle autorità competenti in merito all’incidenza della predetta opera sull’uso civico di pascolo permanente gravante sull’area.

9. Per le esposte considerazioni l’appello deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza.

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