Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-10-13, n. 202308956
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Testo completo
Pubblicato il 13/10/2023
N. 08956/2023REG.PROV.COLL.
N. 08933/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8933 del 2021, proposto dal Brig. -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro n. 266;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda, del -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il Cons. F G e udito per la parte appellante l’avv. Pierpaolo De Vizio, per delega dell’avv. Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS- appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, sottoposto a procedimento penale per il reato di favoreggiamento personale conclusosi con sentenza, divenuta irrevocabile, di non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione dei reati a lui ascritti, veniva assoggettato per i medesimi fatti a procedimento disciplinare, all’esito del quale gli veniva inflitta, con determinazione del 14 maggio 2005, la sanzione della perdita del grado per rimozione.
Essendo stata annullata la predetta determinazione a seguito di sentenza del Consiglio di Stato del -OMISSIS- l’Amministrazione provvedeva ad avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare di corpo - contestandogli l’inopportuna frequentazione con persona pregiudicata e la mancata collaborazione coi militari dell’Arma dei Carabinieri in occasione dell’episodio che lo aveva coinvolto – che si concludeva, in data 11 giugno 2010, con l’irrogazione della sanzione disciplinare di corpo di giorni cinque di consegna di rigore.
Il militare proponeva ricorso gerarchico contro la sanzione e, a seguito della reiezione dello stesso, ricorreva al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio impugnando il provvedimento sanzionatorio e la decisione assunta in sede gerarchica.
Il ricorso è stato respinto dal T.A.R. con sentenza del -OMISSIS-
Il sig. -OMISSIS- ha appellato la decisione di primo grado.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza ha resistito in giudizio con memoria difensiva.
Alla pubblica udienza del 26 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – L’appello investe, in primo luogo, il capo di sentenza con cui il giudice di primo grado ha respinto il motivo d’impugnazione basato sulla tardività con la quale l’Amministrazione avrebbe rinnovato il procedimento disciplinare a seguito dell’annullamento dell’iniziale provvedimento sanzionatorio (cfr. pagg. 6-15 dell’atto di appello).
L’appellante reitera inoltre l’assunto,