Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-07-05, n. 201703326

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-07-05, n. 201703326
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703326
Data del deposito : 5 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2017

N. 03326/2017REG.PROV.COLL.

N. 07886/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 7886 del 2016, proposto da:
Società Fondiaria Industriale Romagnola - Sfir Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati V C I, A M, con domicilio eletto presso lo studio V C I in Roma, via Dora,1;

contro

Agenzia per le erogazioni in Agricoltura Agea, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma - sez. II ter, n. 9226/2016.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Per Le Erogazione in Agricoltura Agea e di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 il Cons. F B e uditi per le parti gli avvocati Ivano Vigliotti su delega di V C I e l'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Società Fondiaria Industriale Romagnola -

SFIR

Spa domandava l’annullamento della nota del 26 novembre 2014, prot. n. AGEA.UMU.2014.2342, con la quale le stato comunicato che, ad esito della Decisione della Commissione in data 18.11.2014, con la quale l’Unione Europea ha escluso dal finanziamento destinato all’Italia un importo pari ad euro 90.498.735,16, l’Agenzia deve attivare il procedimento di recupero delle somme già pagate che non sono dovute agli zuccherifici che non hanno smantellato i silos “ pur in assenza di riforma dei procedimenti di approvazione dei progetti di ristrutturazione e di istruttoria delle connesse rendicontazioni ”, e che la quota del predetto importo da restituire ad essa riconducibile era pari ad euro 51.012.883,13, nonché degli atti conseguenti.

A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso Agea - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura.

Con sentenza n. 9226/2016 il TAR dichiarava il difetto di giurisdizione.

2. La sentenza è stata appellata da

SFIR

Spa, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

Si sono costituiti per resistere all’appello l’Agea e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La Sezione ha accolto la domanda cautelare.

La causa è passata in decisione all’udienza in camera di consiglio dell’8 giugno 2017.

DIRITTO

1. L’appellante ha beneficiato di un contributo economico alle imprese saccarifere, contemplato dai regolamenti (CE) n. 320/2006 e n. 968/2006 a fronte della presentazione di progetti di ristrutturazione che prevedono la rinuncia alle c.d. quote di produzione e lo smantellamento dei relativi impianti industriali, così contribuendo al contenimento di offerta produttiva nell'UE.

Il provvedimento impugnato trae origine da un procedimento aperto dalla Commissione europea, la quale, modificando precedenti orientamenti, ha sollevato un'obiezione circa la possibilità che i sili potessero essere mantenuti a fronte del riconoscimento dell'aiuto allo smantellamento completo. L'Amministrazione europea muoveva, infatti, dall'assunto secondo cui i sili, di per sé, debbono essere sempre qualificabili alla stregua di "impianti di produzione" zucchero ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. a) e b) del Regolamento (CE) n. 968/2006.

Conseguentemente, ad avviso della Commissione, i sili risultavano sempre soggetti all'obbligo di smantellamento perché l'impresa potesse beneficiare dell'importo dell'aiuto previsto per il c.d. smantellamento totale. Secondo tale approccio veniva a priori escluso che i sili potessero rientrare nella categoria di impianti contemplata dalla lettera c) del citato art. 4, comma 1, che consente il mantenimento dei sili pur a fronte dell'aiuto allo smantellamento completo.

Nelle more del procedimento dinanzi alla Commissione si è aperto un primo contenzioso dinanzi ai giudici amministrativi, dove è intervenuta la Corte di Giustizia UE (sentenza 14/11/2013, cause riunite da C-187/12 a C-189/12, Eridania) demandando al giudice nazionale lo svolgimento di un'analisi "caso per caso" finalizzata a verificare l'effettiva funzione dei sili e la conseguente possibilità di mantenerli a fronte del riconoscimento dell'aiuto allo smantellamento completo.

Nel caso concreto il Consiglio di Stato è giunto alla conclusione che i silos dovessero essere smantellati (sentenza 23/6/2014, n. 3185).

È intervenuta medio tempore la decisione di esecuzione della Commissione 16/1/2015, n. 103, con la quale l’appellante è stata esclusa dal finanziamento a carico del FEAGA di una parte dei contributi riconosciuti allo Stato italiano per la dismissione degli zuccherifici. Siffatta decisione è stata impugnata dallo Stato italiano innanzi al Tribunale di Primo Grado UE (causa T-135/15).

Ancor prima che fosse pubblicata la decisione, AGEA ha avviato il procedimento di recupero, concluso con la nota AGEA - Organismo Pagatore Ufficio Monocratico del 2/2/2015, prot. n. DAPU.2015.27 con la quale è stato comunicato alla ricorrente che, in relazione alla nota del 26/11/2014, prot. n. AGEA.UMU.2014.2341, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L.16 del 23 gennaio 2015 la decisione dell’Unione Europea di escludere dal finanziamento U.E. destinato all’Italia un importo pari ad euro 90.498.735,16.

Il Tar ha dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso proposto avverso gli atti del procedimento di recupero sulla base di un duplice postulato:

1) la natura vincolata dell’atto impugnato.

2) l’attinenza della controversia alla fase esecutiva del rapporto scaturente dal provvedimento di concessione delle sovvenzioni finanziarie;

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