Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-28, n. 202310224
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2023
N. 10224/2023REG.PROV.COLL.
N. 07689/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7689 del 2022, proposto da Nuova Co.Ro.Fer S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio Emilia Romagna Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 143/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio Emilia Romagna Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti l’avvocato Guido Maria Giarrusso, su delega dell'avvocato N Q, per la società appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto l’annullamento della nota prot. n. 2015/6987/BO2 del 30 aprile del 2015 con la quale l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna U.O. Servizi Territoriali Bologna 2 richiedeva alla Società Mediocredito Italiano Spa, per l'utilizzo senza titolo dell'immobile denominato “Ex Alveo del Colatore di Riello”, identificato al Catasto dei Terreni del Comune di Piacenza al Foglio 24, Particella 1034, dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009, a titolo di indennità di occupazione, la somma di Euro 35.321,73 e della nota prot. n. 2015/6988/BO2, sempre del 30 aprile 2015 con la quale la stessa Agenzia richiedeva alla Società Mediocredito Italiano Spa per l'utilizzo senza titolo del medesimo immobile dall'1 gennaio 2010 al 17 novembre 2014, sempre a titolo di indennità di occupazione, la somma di Euro 39.218,35
A supporto del gravame la parte appellante espone le seguenti circostanze:
- il 25 giugno del 2007 la Società Intesa Leasing Spa e la Società Nuova Co.Ro.Fer. stipulavano il contratto di locazione finanziaria n.883128/1, in forza del quale la prima si impegnava ad acquistare, per conto della seconda, il terreno edificabile sito in Piacenza Loc. Le Mose, Via Belizzi, censito al NCT di detto Comune al fg. 24, mapp. 875 – 907 – 910 – 918 – 931, ed a sostenere i costi di realizzazione del capannone industriale da edificare su detto appezzamento, quindi a concedere alla controparte in utilizzo l’immobile, a fronte del pagamento di un canone anticipato e di un successivo canone periodico, salvo diritto dell’utilizzatrice a riscattare il bene, obblighi che venivano tutti correttamente adempiuti;
- in seguito la Società Intesa Leasing Spa variava la propria ragione sociale in Leasint Spa, che poi veniva fusa per incorporazione nella società Mediocredito Italiano Spa;
- il 7 maggio del 2015 venivano notificate a quest’ultima due note, entrambe emesse il precedente 30 aprile, con le quali l’ente era richiesto di pagare euro 35.321,73 ed euro 39.218,35, a titolo di indennità per l’utilizzo senza titolo dell’immobile denominato “Ex Alveo del Colatore di Riello”, identificato al Catasto dei Terreni del Comune di Piacenza al Foglio 24, Particella 1034, dall’1 gennaio 2005 al 31 dicembre del 2009 (1° nota) e dall’1 gennaio del 2010 al 17 novembre del 2014 (2° nota).
- La richiesta era dovuta al fatto che l’appezzamento di terreno di cui la Co.Ro.Fer. era utilizzatrice era inframmezzato da un canale appartenente al patrimonio dello Stato, denominato “Ex Alveo del Colatore di Riello” e il capannone industriale occupato dalla stessa si ergeva proprio al di sopra di tale canale;
-il contratto prevedeva, all’articolo 10, che l’Utilizzatore avrebbe dovuto manlevare il Concedente sia nei confronti propri che di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione da ogni rischio e responsabilità relativi all’immobile;
- conseguentemente l’indennità fatta valere dall’Agenzia del Demanio gravava direttamente sulla parte appellante;
- sicché, anche facendo leva sull’articolo 11 del contratto che conferiva all’utilizzatore la facoltà di proporre reclami ed azioni anche in via giudiziale, la parte appellante proponeva ricorso al giudice amministrativo, dopo una prima declinazione di giurisdizione a favore di quest’ultimo, da parte del giudice ordinario;
- la parte faceva valere, a fondamento della domanda, l’accessione invertita ai sensi dell’art.938 c.c. a favore del Mediocredito Italiano Spa;
- in secondo luogo, denunciava eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, dal momento che