Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-11-07, n. 202209710

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-11-07, n. 202209710
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209710
Data del deposito : 7 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2022

N. 09710/2022REG.PROV.COLL.

N. 04084/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4084 del 2018, proposto dal-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G R e M Z, con i quali è elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. M L in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32.



contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sezione prima, del -OMISSIS-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate da entrambe le parti;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2022 il cons. F G, considerati presenti gli avvocati G R e M Z per la parte appellante e l’avvocato dello Stato Maurizio Greco per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise il maggiore -OMISSIS-, già Comandante presso il Gruppo della Guardia di Finanza di-OMISSIS- dal 3 settembre 2014 al 17 agosto 2016 e assegnato dal 27 agosto 2016 al Nucleo di Polizia Tributaria di -OMISSIS- in qualità di Comandante del G.I.C.O., impugnava il decreto direttoriale del 3 gennaio 2017 nella parte in cui, approvando l’elenco definitivo dei maggiori in s.p.e. promossi ad anzianità al grado di tenente colonnello per l’anno 2017 « ad eccezione del maggiore -OMISSIS- », aveva depennato il suo nominativo, inserito al n. 21 dell’elenco provvisorio dei promossi predisposto dalla Commissione Ordinaria di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza e approvato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, e con motivi aggiunti estendeva l’impugnazione al decreto direttoriale del 14 luglio 2017 con cui era stata disposta la sospensione della sua promozione al grado di tenente colonnello già effettuata con decorrenza dal 1° gennaio 2017 unitamente all’annullamento della valutazione per l’avanzamento al grado superiore per l’anno 2017.

Il depennamento del ricorrente dai quadri di avanzamento al grado di tenente colonnello era stato disposto in conseguenza del parere non favorevole formulato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di-OMISSIS- e condiviso dalla Procura Generale della Repubblica di -OMISSIS-ai sensi dell’art. 15 disp. att. c.p.p., motivato col fatto che « II Maggiore -OMISSIS-, Comandante del Gruppo di-OMISSIS- e dirigente del servizio di polizia giudiziaria alla stessa sede sino al 17 agosto 2016, ha palesato difficoltà di gestione e conduzione del servizio di polizia giudiziaria. Il coordinamento del servizio di polizia giudiziaria con questo Ufficio è stato caratterizzato da anomalie nella tecnica e nello sviluppo delle indagini delegate, nella carenza di approfondimenti, nella simmetria della richiesta di punti di delega investigazione e di relazioni di polizia giudiziaria conseguenti ».

Con sentenza del -OMISSIS-, il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Preliminarmente disattesa la proposta eccezione di incompetenza territoriale e accolta invece l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, della Procura della Repubblica di-OMISSIS- e della Procura generale presso la Corte d’Appello di Ancona, il primo giudice respingeva le numerose censure articolate contro i

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi