Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-07-28, n. 201703763

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-07-28, n. 201703763
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703763
Data del deposito : 28 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2017

N. 03763/2017REG.PROV.COLL.

N. 07185/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7185 del 2009, proposto da:
A T, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

G M, M M, R M, C T, rappresentati e difesi dagli avvocati F M e M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, via Cosseria, 2;
Comune di Laterza, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sede staccata di Lecce, sezione terza, n. 1480 del 12 giugno 2009, resa tra le parti, concernente i permessi di costruire rilasciati dal comune di Laterza al signor Arcangelo Tamburrino.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di G M, di M M, di R M e di C T;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per la parte appellante, l’avvocato Pellegrino e, per gli appellati costituiti, l’avvocato Perrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento del 25 agosto 2004 n.104 il comune di Laterza ha rilasciato al signor Angelo Tamborrino un permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato di civile abitazione e di un locale commerciale.

2. Il permesso è stato tuttavia impugnato dinanzi al T.a.r. per la Puglia, sede staccata di Lecce, dai signori G M, M M, R M e C T, proprietari ed usufruttuari di un immobile confinante con quello oggetto dell’intervento assentito.

3. In particolare, questi ultimi hanno contestato l’intervento edilizio in quanto lo hanno ritenuto:

- in contrasto con il piano di lottizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del. 7 maggio 2002, n. 18, che consentiva la realizzazione di nuove opere edilizie e non interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato difforme dal precedente per sagoma e volumi;

- in violazione dell’art. 10 delle norme tecniche del piano di lottizzazione ai sensi del quale i nuovi fabbricati avrebbero dovuto essere posti ad una distanza minima di 10 metri dal ciglio delle strade esterne alla maglia (il fabbricato in questione è posto sul ciglio della strada che delimita la maglia sul lato nord);


- in violazione dell’art. 872 c.c. in quanto il fabbricato non è posto a distanza legale dal muro di fabbrica, alto 3 metri e 40 centimetri, che delimita la proprietà dei ricorrenti (l’art. 9 del piano di lottizzazione prevede una distanza minima tra gli edifici pari alla semisomma dell’altezza degli stessi e comunque non inferiore a 10 metri, mentre l’intervento assentito dista solo 5 metri dal muro);

- in violazione della distanza minima prevista dal PRG per le nuove costruzioni dalle pareti finestrate degli edifici esistenti.

4. Successivamente, con permesso di costruire del 14 aprile 2006 n.3, il comune di Laterza ha accolto l’istanza di sanatoria presentata dal sig. A T con riferimento alla diversa collocazione del fabbricato nel lotto rispetto a quanto previsto nel permesso di costruire originario.

5. Anche quest’ultimo provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti.

6. Il T.a.r per la Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti, rilavando che il progetto assentito con i permessi di costruire impugnati, prevedendo la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione con sagoma, volumi e collocazione diversi rispetto al fabbricato preesistente, non si poteva configurare come una ristrutturazione edilizia, ma doveva essere inquadrato tra le nuove costruzioni. Di conseguenza, ha ritenuto fondati i motivi di censura relativi alla violazione delle distanze, soprattutto con riferimento a quelle previste dal ciglio stradale.

7. Il signor A T ha quindi impugnato la predetta sentenza, prospettando i seguenti motivi di gravame.

7.1. Il T.a.r. ha erroneamente respinto l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado.

7.1.1. I signori G M, M M, R M e C T, secondo l’appellante, erano infatti a conoscenza del permesso di costruzione già dal momento della posa delle fondazioni. In particolare, il termine decadenziale per la proposizione del ricorso avrebbe dovuto decorrere dalla data del 28 agosto 2004 di inizio dei lavori, soprattutto considerando la contestata violazione delle distanze del fabbricato assentito rispetto agli immobili di loro proprietà, mentre il ricorso è stato poi notificato in data 14 gennaio 2005. Gli stessi ricorrenti avevano in ogni caso proposto istanza di accesso agli atti il 15 ottobre 2004.

7.2. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso sulla base della inesatta circostanza che la riedificazione avrebbe dovuto rispettare la distanza di 10 metri dal confine stradale prevista dal piano di lottizzazione e dal PRG.

7.2.1. Il T.a.r. ha infatti erroneamente ritenuto che una minore distanza del fabbricato dal ciglio della strada avrebbe potuto essere consentita solo laddove si fosse ricostruito un edificio corrispondente, sotto il profilo planovolumetrico, a quello preesistente. Tale tesi, secondo l’appellante, non può ritenersi fondata tenuto conto che il piano di lottizzazione non regola affatto il caso di specie. La disciplina urbanistica dello stesso piano riguarderebbe solo le nuove edificazioni consentite nelle aree libere della maglia, lasciando non disciplinati gli interventi diretti sull’edilizia esistente. Ed anche le norme di attuazione al PRG, in particolare il comma 2 dell’art.

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