Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-28, n. 202306289
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2023
N. 06289/2023REG.PROV.COLL.
N. 03341/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3341 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Bianchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Innocenti in Roma, via Giovanni Battista De Rossi, n. 10;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO-QUESTURA DI FIRENZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 il Cons. Dario Simeoli e udito per la parte appellante l’avvocato Innocenti, in sostituzione dell’avvocato Roberto Bianchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.‒ I fatti principali, utili ai fini del decidere, sono così riassumibili:
- all’esito del procedimento disciplinare n. 4/2013, il Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di -OMISSIS-, in data 7 febbraio 2020, proponeva a maggioranza dei 4/5 la sanzione disciplinare della destituzione del signor -OMISSIS- odierno appellante, per le seguenti motivazioni: «per aver gravemente abusato della qualifica rivestita esercitando, in varie occasioni, poteri e prerogative non proprie, per un vantaggio personale ed assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti di privati cittadini; con ciò denotando una persistente riprovevole condotta inosservante dei doveri e principi dell’appartenente alla Polizia di Stato, stante le precedenti trasgressioni che hanno comportato l’adozione di numerosi provvedimenti disciplinari»;
- la proposta di destituzione seguiva alla «sentenza emessa il 10 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 27 aprile 2019 con cui il Tribunale di -OMISSIS- […] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del dipendente in ordine al reato a lui ascritto, perché estinto per intervenuta prescrizione» (in particolare, il rinvio al giudizio era stato disposto per il reato di «usurpazione di funzioni pubbliche», previsto e punito dall’art. 347 c.p.);
- in accoglimento della proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina, l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, con decreto ministeriale del 19 marzo 2020, irrogava la sanzione disciplinare della destituzione, ai sensi dell’art 7 comma 2, punti 2, 3, 4 e 6 seconda ipotesi del d.P.R. n. 737 del 1981;
- il signor -OMISSIS-impugnava la sanzione disciplinare davanti al T.a.r., adducendo i seguenti motivi:
i) violazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 737 del 1981 e dell’art. 9, comma 2, della legge n.19 del 1990;
ii) violazione dell’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 737 del 1981 e degli articoli 68 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 30 del d.P.R. n. 686 del 1957;
iii) violazione degli articoli 103 e 120 del d.P.R. n. 3 del 1957 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 737 del 1981;
iv) violazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981;
unitamente a vari profili di eccesso di potere (per difetto motivazione, illogicità e contraddittorietà).
2.– Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con sentenza n. -OMISSIS- ha respinto il ricorso.
3.– Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il -OMISSIS- sostenendone l’erroneità per i seguenti motivi:
a) il comma 6 dell’art. 9 del d.P.R. n. 737 del 1981 individuerebbe il dies a quo entro cui deve essere riattivato il procedimento disciplinare in giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza (oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all’Amministrazione); nel caso di specie, la sentenza penale n. 820 del 2019 emessa dal Tribunale Penale di -OMISSIS- era stata pubblicata il giorno 10 aprile 2019 mentre l’azione disciplinare sarebbe stata tardivamente avviata in data 28 novembre 2019, ovvero dopo 232 giorni decorrenti dal 10 di aprile 2019; ove l’azione disciplinare s'intendesse avviata dalla data di notificazione del documento contenente la contestazione degli addebiti (10 ottobre 2019), il termine di 120 giorni non sarebbe comunque stato rispettato; anche volendo accedere alla tesi secondo cui il termine di cui all’art. 9, comma 6 citato, non decorrerebbe dalla pubblicazione della sentenza intesa come deposito della motivazione in cancelleria, bensì dalla conoscenza della pronuncia penale, nel caso in esame l’Amministrazione sarebbe venuta a conoscenza della pronuncia giurisdizionale prima dell’invio della PEC da parte della Cancelleria del Tribunale Penale (ciò si desumerebbe dal fatto che tale comunicazione riscontrava una precedente richiesta di informazioni dell’Amministrazione in relazione alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale, di cui evidentemente era già a conoscenza); per gli stessi motivi, la sentenza impugnata sarebbe erronea anche laddove ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso fondato sulla violazione dell’art. 9, comma 2 della legge n. 19 del 1990, in quanto il termine entro il quale portare a conclusione il procedimento disciplinare ivi previsto di 270 giorni, avrebbe dovuto farsi da una data antecedente a quella del 19 agosto 2020;
b) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la normativa di cui al D.P.R n. 737 del 1981 dovrebbe essere integrata con la disciplina generale di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e, segnatamente, con gli artt. 120 e 103 del testo unico, ciò in quanto la contestazione dell’illecito e lo stesso procedimento dovrebbero seguire con immediatezza la commissione del fatto, a tutela del diritto di difesa dell’incolpato; su queste basi, sarebbe indubbia, nel caso in esame, la violazione delle norme richiamate, atteso che i provvedimenti ivi impugnati hanno avuto riguardo ad un procedimento disciplinare avviato nell’anno 2013 avente ad oggetto fatti verificatisi tra il mese di dicembre 2010 e il gennaio 2011, in esito ai quali l’appellante era stato rinviato a giudizio con decreto depositato il giorno 27 aprile 2015 (dall’avvio del procedimento disciplinare nell’anno 2013 sino alla data del decreto di citazione a giudizio dell’aprile 2015, l’Amministrazione non avrebbe adottato alcun atto proprio, nemmeno di carattere interno);
c) sarebbe stato violato il principio del contraddittorio fissato dall’art. 13 del d.P.R. n. 737 del