Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-11-20, n. 202309932
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 09932/2023REG.PROV.COLL.
N. 00755/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2020, proposto dalla società Abs Tecnology s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A A in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
il Comune di Ariano Irpino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione prima), n.1397 del 2019, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ariano Irpino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il consigliere Silvia Martino;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società odierna appellante con il ricorso di primo grado esponeva che il Comune di Ariano Irpino, con determinazione n. 51 del 3 marzo 2015, aveva approvato il “ bando di gara per l’assegnazione in diritto di proprietà di lotti del Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) in contrada “Camporeale ”, fissando il termine ultimo per il deposito delle istanze al 16 marzo 2015.
1.1. Alla scadenza del predetto termine, risultando liberi numerosi lotti, con determina n. 62 del 19 marzo 2015 il predetto Comune aveva approvato un avviso pubblico volto all’assegnazione dei suddetti lotti “a sportello”, reiterando successivamente, con determinazione n. 115 del 20 maggio 2015, il medesimo avviso.
1.2. In data 19 gennaio 2017 la società, avendo interesse alla realizzazione di un impianto produttivo per il “trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica” nell’ambito di detta area, aveva depositato istanza di assegnazione di alcuni dei lotti rimasti liberi.
Tuttavia il Comune, con delibera della G.C. n. 23 del 13 febbraio 2018, aveva dapprima manifestato la volontà di non concedere in diritto di proprietà i lotti richiesti; successivamente, con provvedimento del Dirigente dell’Area Finanziaria – S.U.A.P. – prot. n. 4683 del 15 febbraio 2018, aveva respinto definitivamente l’istanza di assegnazione.
1.3. Avverso i predetti provvedimenti la società ricorrente deduceva in primo grado sei articolati mezzi di gravame (estesi da pag. 3 a pag. 16 dell’atto di appello).
2. Nella resistenza del Comune di Ariano Irpino, il T.a.r. ha respinto il ricorso sul presupposto che l’attività alla quale è destinato l’impianto da realizzare nel sito costituisca un’operazione di “smaltimento” di rifiuti.
Sulla scorta di tale qualificazione il primo giudice ha ritenuto operanti due limiti ostativi alla localizzazione dell’impianto di cui trattasi (e quindi anche all’assegnazione dei lotti richiesti in zona P.i.p.): da un lato, il divieto posto dall’art.3 comma 1 bis d.l. n. 61/2007, così come modificato dalla legge di conversione n. 87/2007; dall’altro, il vincolo archeologico esistente sull’area in questione.
3. L’appello della società, rimasta soccombente, è affidato ai seguenti motivi:
I. Errore in judicando. Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 legge 241/1990 in relazione all’art.9 del regolamento PIP e del bando di gara ed all’art.42 del TUEL .
Il T.a.r., pur dando atto che l’istanza della società ricorrente era finalizzata alla realizzazione di un impianto per il “ trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica ” ha poi erroneamente ritenuto che l’attività in progetto costituisca un’operazione di smaltimento.
Tuttavia, secondo quanto emerge dalla stessa relazione allegata all’istanza di cessione del suolo del 19 gennaio 2017, le operazioni di trattamento aerobico dei rifiuti a matrice organica che si intendono espletare nell’impianto sono classificabili esclusivamente come operazioni di recupero, ai sensi dell’allegato C) alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
II. Errore in judicando. Violazione e falsa applicazione artt. 3 comma 1 bis d.l. 87/2007
Il divieto di localizzazione di cui al decreto in rubrica non è applicabile al caso in esame, relativo ad un impianto di produzione di ammendanti naturali per l’agricoltura attraverso un processo di trasformazione biologico di tipo aerobico (compostaggio) dei rifiuti a matrice organica.
Sarebbe poi irrilevante che, in ipotesi, il proposto impianto abbia una potenzialità superiore alle esigenze territoriali ovvero che comporti un forte impatto sul territorio in termini sia ambientali che viabilistici. Il P.I.P. non ha infatti previsto alcuna limitazione e/o esclusione relativamente alle attività produttive ivi ammesse mentre l’impianto dovrà comunque ottenere, per poter operare, tutte le autorizzazioni ambientali all’uopo previste.
III. Errore in judicando. Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 legge 241/1990 in relazione all’art 9 del regolamento P.I.P e del bando di gara del comune di Ariano Irpino ed all’art. 42 del T.U.E.L.– Violazione del giusto procedimento – violazione del principio di buon andamento della PA (art. 97 Cost. – art. 1 L. 241/90).
Stante la acclarata compatibilità dell’iniziativa di cui trattasi con la disciplina di zona, non risulta condivisibile “ la necessità di esprimere un indirizzo in merito alla stessa ” da parte della Giunta comunale, atteso che la competenza in materia è esclusivamente dirigenziale.
Pertanto, una volta accertata la compatibilità dell’attività da realizzare sui lotti