Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-03-19, n. 201901800
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Pubblicato il 19/03/2019
N. 01800/2019REG.PROV.COLL.
N. 06813/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6813 del 2018, proposto da
N P, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria 2;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Uff Scolastico Reg Toscana - Uff XII Ambito Terr per la Provincia di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza breve del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 02011/2017, resa tra le parti, concernente per l'annullamento previa sospensiva
del decreto n. 235 del 01 aprile 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato in data 09 aprile 2014, regolante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, successivamente lesivo, nel caso in cui dovesse interpretarsi in senso negativo e sfavorevole per la ricorrente;della graduatoria definitiva ad esaurimento per il personale docente della scuola secondaria di secondo grado (A029 – educazione fisica) e della scuola secondaria di primo grado (A030 – educazione fisica) della provincia di Livorno pubblicata il 22 agosto del 2014 valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017 nonché della nota prot. n. 4780 emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno in data 22.08.2014 e delle note successive di rettifica delle graduatorie definitive ad esaurimento, nella parte in cui dovesse utilizzare dette graduatorie ad esaurimento in spregio al legittimo interesse del ricorrente di essere considerato incluso in dette graduatorie;del provvedimento di esclusione ad oggi ignoto;nonchè tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti con cui chi ricorre sia stato cancellato dalla suddetta graduatoria;nonché per l'obbligo a provvedere della P.A, per il reinserimento ed il riesame della posizione di chi ricorre.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Uff Scolastico Reg Toscana - Uff