Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-03-19, n. 201901800
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Pubblicato il 19/03/2019
N. 01800/2019REG.PROV.COLL.
N. 06813/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6813 del 2018, proposto da
N P, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria 2;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Uff Scolastico Reg Toscana - Uff XII Ambito Terr per la Provincia di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza breve del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 02011/2017, resa tra le parti, concernente per l'annullamento previa sospensiva
del decreto n. 235 del 01 aprile 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato in data 09 aprile 2014, regolante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, successivamente lesivo, nel caso in cui dovesse interpretarsi in senso negativo e sfavorevole per la ricorrente;della graduatoria definitiva ad esaurimento per il personale docente della scuola secondaria di secondo grado (A029 – educazione fisica) e della scuola secondaria di primo grado (A030 – educazione fisica) della provincia di Livorno pubblicata il 22 agosto del 2014 valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017 nonché della nota prot. n. 4780 emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno in data 22.08.2014 e delle note successive di rettifica delle graduatorie definitive ad esaurimento, nella parte in cui dovesse utilizzare dette graduatorie ad esaurimento in spregio al legittimo interesse del ricorrente di essere considerato incluso in dette graduatorie;del provvedimento di esclusione ad oggi ignoto;nonchè tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti con cui chi ricorre sia stato cancellato dalla suddetta graduatoria;nonché per l'obbligo a provvedere della P.A, per il reinserimento ed il riesame della posizione di chi ricorre.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Uff Scolastico Reg Toscana - Uff XII Ambito Terr per la Provincia di Livorno;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 il Cons. O M C e uditi per le parti gli avvocati Francesco Americo in dichiarata delega dell'avvocato F A;
1. Il prof. N P ha chiesto l’esecuzione della sentenza Cons. Stato, sez. VI, n. 2011/2017 d’annullamento della sentenza del Tar Lazio, sez. III bis, n. 3895/2016 declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, laddove ha dichiarato che “l’appellante mantiene la già ottenuta collocazione con riserva nelle graduatorie Gae 2014/2017 con tutte le conseguenze di legge”.
2. Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Uff Scolastico Reg Toscana - Uff XII Ambito Terr per la Provincia di Livorno, ciascuno per quanto di propria competenza, lamenta il ricorrente, non avrebbero dato esecuzione alla sentenza, non essendo (mai) stato avviato all’attività di docenza pur in presenza dell’oggettiva esigenza di copertura dei posti in organico nella provincia di Livorno (A030 e A029 – educazione fisica) rimasti vacanti.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente.
4. Alla camera di consiglio del 7 marzo 2019 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso per ottemperanza va accolto.
5.1 Il ricorrente ha fornito in giudizio indici oggettivi di riscontro del fatto di non essere ancora stato avviato all’attività d’insegnamento in qualità di docente incluso nelle GAE 2014/2017 come espressamente disposto dalla sentenza Cons. Stato, sez. VI, n. 2011/2017 di cui è chiesta l’esecuzione.
5.2 Sicché va ordinato al responsabile del procedimento presso il Ministero dell'Università e della Ricerca di dare esecuzione alla sentenza Cons. Stato, sez. VI, n.2011/2017 adottando gli atti d’avvio all’insegnamento del ricorrente nei posti disponibili nella provincia di Livorno per le classe di concorso nella scuola secondaria di primo e secondo grado ( A030 e A029 – educazione fisica) nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso d’ulteriore inottemperanza si nomina quale commissario ad acta il Direttore del dipartimento personale docente del Ministero dell'Università e della Ricerca, con facoltà di subdelega, che provvederà, con addebito di spese aggiuntive, a darvi esecuzione.
Le spese della presente fase di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.