Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2023-03-01, n. 202300379

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2023-03-01, n. 202300379
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300379
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00173/2023 AFFARE

Numero 00379/2023 e data 01/03/2023 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 febbraio 2023


NUMERO AFFARE 00173/2023

OGGETTO:

Ministero dell’università e della ricerca - Ufficio legislativo.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente “ Regolamento recante l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca e dell’organismo indipendente di valutazione della performance ”;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 281 in data 15/02/2023 con la quale l’Ufficio legislativo del Ministero dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere C C;

Premesso:

1. Con nota prot. m._pi. AOOLEGMUR U n. 281 in data 15 febbraio 2023, h. 20.25, a firma del vice capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’università e della ricerca è stato trasmesso lo schema di decreto in esame recante “ Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 ”. A tale nota è allegata, tra gli altri documenti, la relazione dell’Ufficio legislativo al Ministro, su cui è apposto il visto per la trasmissione al Consiglio di Stato per il parere.

2. Lo schema in esame è stato adottato dal Consiglio dei ministri, con deliberazione preliminare adottata nella riunione in data 2 febbraio 2023. ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “ Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ”.

Tale articolo, recante “ Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri ”, prevede che, “ al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato ”.

Dalle premesse dell’atto risultano “ Informate le organizzazioni sindacali di settore ”.

3. Lo schema di decreto è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall’analisi tecnico normativa (ATN) e dalla dichiarazione di esclusione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), sottoscritta dal vice capo dell’Ufficio legislativo, recante visto del Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La relazione tecnica è stata positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

In conformità alle disposizioni del citato art. 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, allo schema di decreto sono allegati il nulla osta all’ulteriore corso del provvedimento reso dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze e il positivo concerto dell’Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione, i concerti entrambi resi d’ordine dei rispettivi Ministri.

4. Lo schema consta di 2 articoli.

L’art. 1 ( Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 ) interviene, con la tecnica della novellazione, sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165 ( Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca ), modificandone il titolo, nonché gli artt. 3, 6, 9 e 10.

L’art. 2 ( Disposizioni finanziarie ) reca la clausola di invarianza finanziaria.

5. Nello specifico, l’art. 1, comma 1, lett. a) introduce nel titolo, dopo le parole “ e della ricerca ”, le seguenti: “ e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance .”

L’art. 1, comma 1, lett. b) sostituisce l’articolo 3, comma 3, con il seguente: “ Il capo di gabinetto può nominare fino a due vice capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice capi di gabinetto possono essere scelti, nell’ambito dei soggetti e del contingente di cui all’articolo 9, fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate ”.

L’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, sostituisce l’art. 6, comma 2, con il seguente: “ Il capo dell’Ufficio legislativo è nominato dal Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, avvocati e altri soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ”.

L’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2, sostituisce l’art. 6, comma 3, con il seguente: “ Nell’ambito del contingente di cui all’articolo 9, il capo dell’Ufficio legislativo può avvalersi di un vice capo dell’Ufficio legislativo, nominato dal capo di gabinetto su proposta del capo dell’Ufficio legislativo fra soggetti in possesso di adeguata professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ”.

L’art. 1, comma 1, lett. d), n.n. 1-3, modifica l’art. 9, intervenendo sui commi 1, 2 e 3 e introducendo il comma 2- bis .

In particolare, nel comma 1, primo periodo, è disposto l’aumento da 60 a 61 unità del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione. Nello stesso comma 1 è introdotto, dopo il primo, il seguente periodo “ Tale contingente è incrementato, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell’università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027 ”.

Inoltre, con il comma 2- bis , si stabilisce che “ Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in aggiunta al contingente di cui al comma 1, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto ”.

L’art. 1, comma 1, lett. d), n. 4, sostituisce l’art. 9, co. 3, con il seguente: “ Il Ministro può individuare collaboratori estranei all’amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa. Il Ministro può, inoltre, chiamare a collaborare con gli Uffici di cui all’articolo 2, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa, non più

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