Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-10-04, n. 202208493

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-10-04, n. 202208493
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208493
Data del deposito : 4 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2022

N. 08493/2022REG.PROV.COLL.

N. 08612/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso ex artt. 112 e ss. Cod. proc. amm. numero di registro generale 8612 del 2021, proposto da
P s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G G, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G V, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, V, n. 06633/2020, resa tra le parti.


Visto il ricorso per ottemperanza;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 22 settembre 2022 il Cons. Anna Bottiglieri e preso atto dell'istanza dell’avvocato Vincelli di passaggio in decisione senza preventiva discussione;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 6633/2020 questa Sezione del Consiglio di Stato, pronunziando sull’appello proposto da P s.r.l. nei confronti della resistente Regione Toscana, ha fatto applicazione dell’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità , secondo i principi espressi dall’Adunanza plenaria nelle decisioni nn. 2 e 4 del 2020 e, per l’effetto, dopo aver rinnovato il contraddittorio processuale tra le parti in causa, in estrema sintesi:

- ha annullato l’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione prima) n. 1498/2009. Questa decisione, in esito al ricorso proposto da P nel 2007 in relazione a una porzione di un terreno di proprietà della società - oggetto nel corso dell’anno 2000 di un decreto di occupazione d’urgenza adottato nell’ambito di un procedimento espropriativo avviato nello stesso anno dalla Regione Toscana e mai concluso con l’emissione del decreto di esproprio nonostante l’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica (adeguamento degli argini del fosso Mendalcione) e la conseguente irreversibile trasformazione dell’area -, aveva accertato la sussistenza di una fattispecie di c.d. “occupazione acquisitiva”, pronunziato l’estinzione del diritto di proprietà del bene in capo alla società e l’acquisizione a titolo originario dello stesso diritto in capo alla pubblica amministrazione, nonché dettato i criteri per la corresponsione al privato del risarcimento del danno ex art. 35 comma 2 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dovuto sia per la perdita del bene che per la sua illegittima occupazione;

- ha ordinato alla Regione di scegliere nel termine di 120 giorni se restituire il terreno occupato previa remissione in pristino, e risarcire il danno cagionato dall’illegittima occupazione, ovvero se acquisire il bene e risarcire il danno derivante dall’occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti del citato art. 42- bis d.P.R. 327/200, da quantificarsi secondo il criterio del valore venale;

- ha compensato le spese del giudizio.

2. Con l’odierno ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. Cod. proc. amm. dopo la scadenza del termine comminato dalla sentenza per l’effettuazione della predetta scelta (26 febbraio 2021) in assenza di determinazioni da parte della Regione Toscana, P ha domandato:

a) la comminatoria alla Regione dell’ordine di ottemperare alla sentenza della Sezione n. 6633/2020 provvedendo alla scelta in parola entro un certo termine;

b) la condanna della Regione al pagamento in favore della società di una somma a titolo di astreintes [art. 114 comma 4 lett. e) Cod. proc. amm.] per ogni giorno di ritardo maturato a partire dal termine di cui sopra;

c) la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione regionale;

d) la condanna della Regione a rifondere alla società le somme da questa versate a titolo di pagamento dei contributi unificati relativi ai due gradi del giudizio di merito.

3. La Regione si è costituita in resistenza.

Ha rappresentato di aver adempiuto nelle more del giudizio alla sentenza posta in esecuzione, e concluso per l’improcedibilità del ricorso ovvero per la sua reiezione.

4. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 22 settembre 2022.

5. Emerge dal fascicolo di causa che con decreto n. 6173 del 17 marzo 2022 la Regione si è determinata ad acquisire in proprietà l’area oggetto di giudizio, ex art. 42- bis d.P.R. 327/2001, e ha offerto a P il relativo indennizzo, che questa ha accettato il 26 maggio 2022.

Quanto alle domande sopra rassegnate sub a) e c), va quindi dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse di P alla decisione del ricorso, come anche richiesto dalla società nella memoria depositata il 10 agosto u.s..

6. Vanno invece delibate le altre domande ricorsuali, che non sono superate dall’avvenuta ottemperanza e che P ha reiterato nella stessa memoria di cui appena sopra.

7. La domanda sub b), di condanna della Regione Toscana al pagamento di somme a titolo di astreintes ex art. 114 comma 4 lett. e) Cod. proc. amm., non è fondata.

7.1. Le astreintes hanno infatti carattere sanzionatorio e sollecitatorio e non risarcitorio (Cons. Stato, Ad. plen. n. 15 del 2014), e dunque non possono trovare applicazione allorquando il procedimento si sia ormai esaurito con l’adozione del provvedimento conclusivo (Cons. Stato, IV, 28 dicembre 2016, n. 5502): in tal senso, del resto, depone la formulazione della relativa domanda siccome esposta nel ricorso in trattazione.

7.2. In ogni caso, alla stessa conclusione si perverrebbe considerando che il giudice dell’ottemperanza è dotato in materia di astreintes di un ampio potere discrezionale, dovendo verificare, sia in sede di scrutinio della eventuale sussistenza delle esimenti di legge [l’art. 114 comma 4 lett. e) Cod. proc. amm. le prevede “ salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative ”], sia in sede di determinazione del relativo ammontare, “ se le circostanze addotte dall’Amministrazione assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo ” (Ad. Plen., 15 del 2014 cit.).

Invero, calando tali coordinate ermeneutiche nel caso di specie, e anche al di là di quanto rilevato al capo che precede, rileverebbe l’esimente dedotta dalla Regione nelle proprie difese, laddove, nel giustificare il ritardo maturato nell’esecuzione della sentenza della Sezione n. 663372020 rispetto ai tempi ivi prescritti, ha rappresentato le difficoltà del relativo adempimento, trattandosi di applicare una normativa sopravvenuta all’introduzione del giudizio di secondo grado in una situazione di difficoltà di organico determinata dalla situazione pandemica da Covid-19 allora in atto. Tali notazioni si profilano infatti meritevoli di favorevole valutazione, atteso che: l’art. 42- bis del d.P.R. 327/2001, inserito dall’art. 34 comma 1 d.-l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, è effettivamente novella successiva all’appello di P definito con la sentenza azionata (R.G.N. 3715/2010);
la stessa sentenza costituisce la prima applicazione dei principi giuridici altamente innovativi espressi, anche in materia processuale, nelle decisioni dell’Adunanza plenaria nn. 2 e 4 del 2020;
le ripercussioni della predetta pandemia e della conseguente dichiarazione dello stato emergenziale sulla funzionalità di tutte le amministrazioni pubbliche è fatto notorio.

8. La domanda sub d) di condanna della Regione Toscana a rifondere alla società le somme da questa versate a titolo di pagamento dei contributi unificati relativi ai due gradi del giudizio di merito è invece fondata.

Rileva che: la Regione è parte soccombente in entrambi i giudizi di cui sopra (la sentenza di primo grado riformata recava anche la sua condanna alle spese, mentre la sentenza di appello azionata le ha compensate);
l’art. 13 d.P.R. 115/2002, comma 6- bis , stabilisce che: “ L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese …”, condizione come detto qui verificatasi;
per il suo venire a esistenza, l’obbligo di rimborso del contributo unificato gravante sulla parte soccombente non necessita di una specifica statuizione della sentenza di cognizione, essendo configurabile quale “ obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice di disporne la compensazione ovvero di liquidarne autonomamente l’ammontare ”, poiché tale ammontare “ non può che corrispondere all’importo versato ” (Cons. Stato, III, 2 agosto 2011, n. 4596);
l’azione di ottemperanza bene può avere a oggetto anche il rimborso del contributo unificato (Cons. Stato, VI, 21 novembre 2017, n. 5408).

Va pertanto comminato alla Regione Toscana l’ordine di rifondere a P s.r.l. le somme da questa versate a titolo di pagamento dei contributi unificati relativi ai due gradi del giudizio di merito di cui sopra nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notifica o, se anteriore, dalla pubblicazione della presente sentenza.

9. In definitiva, va dichiarata la parziale improcedibilità del ricorso in esame per sopravvenuta carenza di interesse;
per il restante il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti di cui sopra.

L’andamento e l’esito del giudizio giustificano la compensazione tra le parti delle spese relative.

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