Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-06-05, n. 202305507
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Testo completo
Pubblicato il 05/06/2023
N. 05507/2023REG.PROV.COLL.
N. 07606/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7606 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, Questura Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Lecce e di Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 11 agosto 2008, la Prefettura di Lecce ha emesso il provvedimento di revoca della patente di guida al sig. -OMISSIS- per carenza dei requisiti morali ex art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto, in data 10 luglio 2008, l’appellante era stato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza di P.S. per la durata di anni tre.
In data 22 giugno 2016, l’appellante ha presentato istanza di nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida alla Prefettura di Lecce, istanza rigettata con provvedimento del 4 ottobre 2016.
Avverso tale provvedimento, l’appellante ha proposto ricorso straordinario, respinto anch’esso.
In data 16 settembre 2020, l’appellante ha presentato nuova istanza alla Prefettura di Lecce per il conseguimento di una nuova patente di guida, a cui l’Amministrazione ha replicato con nota di rigetto iscritta al prot. n. -OMISSIS- del 30 luglio 2021. Il provvedimento reiettivo ha ritenuto non sufficiente il decorso del termine di tre anni dal provvedimento di revoca della patente di guida, in quanto l’appellante era anche sfornito di provvedimenti riabilitativi idonei a dimostrare la mancanza di situazioni personali preclusive di cui al comma 1 dell’art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
L’appellante ha impugnato la citata nota innanzi al Tar Puglia- sez. Lecce, deducendone la violazione di legge e l’eccesso di potere, sotto i profili della carenza di motivazione, dell’errore sui presupposti in fatto e in diritto e dell’assoluta carenza di istruttoria. Secondo l’appellante, il provvedimento avversato avrebbe illegittimamente ritenuto necessario anche un titolo riabilitativo ai fini del conseguimento di una nuova patente di guida. L’appellante ha, dunque, affermato che l’art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 non prevede espressamente la necessità di un titolo riabilitativo bensì il solo decorso del termine triennale dalla data di revoca della patente di guida.
Le Amministrazioni si sono costituite in giudizio, eccependo, in via