Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-03-02, n. 201101332

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-03-02, n. 201101332
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101332
Data del deposito : 2 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01220/2005 REG.RIC.

N. 01332/2011REG.PROV.COLL.

N. 01220/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2005, proposto da:
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall'avv. R L, con domicilio eletto presso Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata 320;

contro

Dico Srl, rappresentato e difeso dall'avv. E F, con domicilio eletto presso Studio Lupis in Roma, viale Mazzini, 6;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 04657/2003, resa tra le parti, concernente CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2011 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati Lepore e Follieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Società Di.CO. in relazione alla realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in località Vigna Nocella del Comune di Lucera, impugnava innanzi al Tar per la Puglia i provvedimenti comunali di determinazione e comunicazione degli importi relativi al contributo concessorio , deducendo,in sostanza, tre ordini di questioni:

l’aver diritto all’esenzione dal pagamento dell’intero contributo, ai sensi dell’art.9 lett.f) della legge n.10/77, trattandosi di un intervento volto al perseguimento di interessi di ordine generale;

l’aver diritto all’esenzione dal pagamento del contributo per il costo di costruzione ai sensi dell’art.10 della legge n.10/77, trattandosi di intervento di natura produttiva;

l’aver diritto ai sensi dell’art.11 della legge n.10/77 allo scomputo della quota dovuta per oneri di urbanizzazione degli importi relativi alle opere direttamente eseguite .

L’adito Tar con sentenza n.4657 del 23/12/2003 rigettava il ricorso relativamente alle pretese di cui ai punti a) e b) , mentre invece lo accoglieva con riferimento alla questione di cui al punto c).

Il Comune di Lucera ha impugnato tale sentenza in parte qua, ritenendo che questa vada riformata in relazione alla statuizione dell’accertata sussistenza del diritto dell’appellata DI.CO. allo scomputo della quota degli oneri di urbanizzazione.

Sostiene in particolare l’Amministrazione comunale che le opere per le quali il TAR ha ( erroneamente ) consentito lo scomputo rientrano tra quelle di urbanizzazione secondaria che restano nella disponibilità esclusiva del privato e come tali non possono godere del beneficio de quo .

La Società DI.CO. si è costituita in giudizio producendo controricorso di resistenza ed appello incidentale.

L’interessata ha in primo luogo contestato la fondatezza del motivo posto a fondamento dell’appello principale e con specifico gravame ha impugnato la sentenza n.4657/2003 nella parte in cui il TAR rigettato il ricorso di primo grado relativamente alle domande di cui ai primi due motivi di gravame, dirette a far accertare rispettivamente il diritto all’esenzione dal pagamento del contributo in via integrale e la spettanza del beneficio all’esenzione dal pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione.

A sostegno di tale autonoma impugnativa la Società ha reiterato, in sostanza, le censure di erronea interpretazione delle disposizioni recate att.9 della c.d. “legge Bucalossi” in tema di diritto all’esenzione dal pagamento del contributo di che trattasi..

All’udienza del 1° febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello proposto dal Comune di Lucera è infondato, così come infondato si rivela l’appello incidentale proposto dalla Società DI.CO.

Con l’impugnativa principale qui all’esame, Amministrazione comunale sostiene che alla Società DI.CO. quale titolare dell’autorizzazione alla realizzazione del complesso turistico-alberghiero sopra indicato, non è dovuto lo scomputo in ordine al pagamento degli oneri di urbanizzazione per la parte di quelle opere di urbanizzazione secondaria che , in quanto rimaste nella disponibilità della parte privata, non potrebbero beneficiare di tale scomputo.

L’assunto appare destituito di giuridico fondamento.

Va, in linea generale premesso, in subjecta materia, che il contributo di urbanizzazione, quale di diritto pubblico previsto dalla c.d. legge Bucalossi e connesso, in particolare al rilascio della concessione edilizia, è posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae ( cfr Cons Stato Sez. V 21 aprile 2006 n.2258 ).

Ciò osservato, l’art.11 della legge n.10 del 27 gennaio 1977 all’art.1 ( comma 1 ) dopo aver previsto che “ la quota di contributo di cui al precedente articolo 5 è corrisposta al Comune all’atto del rilascio della concessione , stabilisce che “ a scomputo totale o parziale della quota dovuta , il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune”.

La possibilità prevista dal legislatore che il concessionario si obblighi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione deve essere concordata tra il costruttore e il Comune mediante una convenzione urbanistica che disciplini l’esecuzione di tali opere e le relative garanzie.

E’ quanto esattamente avvenuto nella fattispecie, lì dove con deliberazione consiliare n.92 del 17/11/1998 il Comune di Lucera approvava lo schema di convenzione facente parte integrante dell’accordo di programma per la realizzazione dell’insediamento alberghiero di che trattasi, con l’accordo circa la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la determinazione del costo delle opere di urbanizzazione sia primarie che secondarie,come evidenziato nell’allegata relazione tecnica.

Con la conclusione di tale procedimento amministrativo intercorso tra i due soggetti interessati, il Comune concedente e la Società DI.CO. concessionaria, si è data applicazione, nella fattispecie, alla previsione legislativa che consente la realizzazione diretta delle opere da parte del titolare dell’autorizzazione ad aedificandum , con la correlativa insorgenza in capo alla Società appellata del diritto a vedersi scomputato il costo sostenuto per la realizzazione delle stesse.

Ora la legge ai fini in esame parla indifferentemente di opere di urbanizzazione, senza , quindi, che possa farsi distinzione fra quelle relative all’urbanizzazione primaria e quelle appartenenti alla categoria delle opere di urbanizzazione secondaria., ma se così è, il Comune non può , allora, sulla scorta di quanto convenuto con l’accordo pattizio a suo tempo sottoscritto e approvato disconoscere il diritto allo scomputo del costo di opere ( ivi comprese quelle di urbanizzazione secondarie qui in contestazione, ma in concreto, peraltro non specificatamente indicate) per le quali è avvenuta la loro diretta esecuzione e per le quali alcuna norma prevede che non debbono essere computate ai fini della quantificazione del contributo di urbanizzazione in ipotesi dovuto.

E’ pacifico, peraltro, in causa , che l’importo delle opere di urbanizzazione quantificato in convenzione urbanistica è di gran lunga superiore a quello richiesto, di talchè non ha giustificazione alcuna la pretesa dell’Amministrazione di richiedere il pagamento della quota di contributo per opere che la concessionaria si è obbligata ad eseguire direttamente a meno che , non si metta in discussione il fatto che per tali opere non vi sia stata la diretta realizzazione, ma una siffatta circostanza non risulta essersi inverata e neppure è dedotta in giudizio.

Va , in definitiva, riconosciuto in capo alla Società interessata il diritto allo scomputo in discussione , risultando le avverse argomentazioni dell’appellante Comune di Lucera prive di idoneo supporto normativo, anzi in contrasto con la lettera e la ratio della legge.

Per le suesposte considerazioni l’appello principale va respinto.

Ma la sentenza dal giudice di primo grado merita di essere confermata anche con riferimento alle statuizioni contestate con l’appello incidentale.

La società DI.CO. lamenta la falsa interpretazione della norma di favore di cui all’art.9 comma 1 lettera f) della legge Bucalossi, invocando il diritto all’esenzione integrale dal pagamento del contributo concessorio, ma il motivo è privo di giuridico fondamento.

Questa Sezione non può qui non ribadire i principi peraltro costantemente affermati dal questo Consesso ( cfr Sez. V 20 ottobre 2004 n.6818;
Sez. VI 5 giugno 2007 n.2981 ) e cioè che in tema di esenzione dagli oneri contributivi relativi alla concessione edilizia, l’art.9 comma 1 lettera f) della legge n.10/77 richiede due requisiti che devono entrambi concorrere per fondare lo speciale regime dio gratuità della concessione, l’uno di tipo soggettivo, per effetto del quale le opere devono essere eseguite da un ente istituzionalmente competente e l’altro di carattere oggettivo per effetto del quale la costruzione deve riguardare opere pubbliche o di interesse generale.

Ebbene, nella fattispecie difettano entrambe tali condiciones iuris dal momento che la DI.CO. non riveste certo lo status di un soggetto avente natura pubblicistica ( trattasi di un società di diritto commerciale ) ed inoltre l’intervento realizzato non costituisce espletamento di un’attività istituzionale o di interesse pubblico, essendo le opere edilizie in questione ( un complesso turistico –alberghiero ) palesemente finalizzate ad assecondare le finalità di lucro proprie di un soggetto di diritto privato.

Miglior sorte non merita anche il secondo mezzo dell’impugnativa incidentale, con cui si lamenta l’errata interpretazione dell’art.10 della legge n.10/77, in tema di esenzione dal pagamento del costo di costruzione.

Sostiene, in particolare, la suindicata Società che gli interventi nei settori turistico e alberghiero sono qualificabili come attività produttive, ma l’assunto non appare condivisibile.

L’art.10 della legge 28 gennaio 1977 n.10 distingue ai fini della determinazione del contributo del costo di costruzione , gli edifici o gli impianti destinati ad attività industriale e artigianale dirette alla trasformazione dei beni e alla prestazione di servizi , dalle costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche , commerciali o direzionali , prevedendo per i primi manufatti le agevolazioni contributive ed escludendole per i secondi.

Ora, ad escludere la configurazione di un complesso alberghiero come un ‘attività produttiva è proprio il dettato normativo sopra indicato che menziona espressamente gli impianti turistici tra i manufatti per i quali il legislatore in base ad una scelta insindacabile ha ritenuto non possa farsi luogo alla concessione del beneficio de quo e non v’è dubbio che l’esistenza di un siffatto dato normativo è di per sé preclusivo di quale che sia interpretazione estensiva.

Parte appellante fa leva al riguardo sulla normativa regionale che valorizza nei sensi propugnati dalla stessa Società le strutture preposte allo svolgimento di attività turistica, ma una siffatta circostanza non giova a cambiare i termini della questione, attesa la valenza recessiva della normativa regionale a fronte della norma statale posta a salvaguardia di un regime giuridico del rapporto in questione da intendersi in modo unitario su tutto il territorio nazionale.

E questo a prescindere dall’utilizzo dei normali canoni ermeneutici per cui riesce veramente difficile equiparare un complesso di immobili destinati ad un’attività turistico-alberghiera ad un’attività industriale di produzione di beni e servizi ( cfr. , questa Sezione n.4488 del 12/7/2010 ).

Conclusivamente anche l’appello incidentale , in quanto infondato, va respinto.

Sussistono peraltro giusti motivi, in ragione degli esiti di reciproca soccombenza, disporre la compensazione delle spese e competenze del presente grado di giudizio tra le parti.

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